La Legge Fornero ha introdotto, in relazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, un tentativo di conciliazione obbligatoria, riscrivendo l’art. 7 L. 604/66.
Il datore di lavoro, che intende effettuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve preventivamente esperire un tentativo di conciliazione innanzi alla Direzione territoriale del lavoro del luogo ove il lavoratore presta la propria opera, ex art. 410 cpc.
Si tratta di una condizione di procedibilità ai fini dell’intimazione del licenziamento.
Nell’ipotesi di violazione della procedura prevista, infatti, il licenziamento è del tutto inefficace.
Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione alla DTL del luogo in cui il lavoratore che si intende licenziare presta la propria opera, indicando espressamente i motivi del licenziamento e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
La DTL, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, deve convocare il datore di lavoro ed il lavoratore al fine di esperire il tentativo di conciliazione, che deve svolgersi entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione alle parti.
Il termine è prorogabile per una sola volta, su richiesta delle parti, se queste ritengono utile un rinvio al fine di favorire un accordo.
A fronte di un legittimo e documentato impedimento da parte del lavoratore, la procedura potrà essere sospesa per un periodo massimo di 15 giorni.
Il datore di lavoro potrà intimare il licenziamento solo una volta che sia decorso inutilmente il termine di 20 giorni previsto per la conciliazione, ovvero in caso di mancata convocazione da parte della DTL entro il termine di 7 gg previsto.
Nell’ipotesi di licenziamento intimato a seguito della procedura di conciliazione, il legislatore della riforma ha espressamente previsto che il licenziamento produca i suoi effetti retroattivamente fin dalla data di avvio della procedura stessa.
Il comportamento tenuto dalle parti durante il tentativo di conciliazione, desumibile anche dal verbale redatto dalla DTL, è valutato dal Giudice nell’eventuale giudizio di impugnazione del licenziamento al fine della determinazione della indennità risarcitoria di cui all’art. 18 co. 7 St. Lav e per la condanna alle spese.
L’obbligo di esperimento del tentativo di conciliazione è stato fortemente criticato da più fronti, alla luce degli scarsi risultati ottenuti in passato dal tentativo di conciliazione ex art. 409 cpc, la cui obbligatorietà è stata abrogata dal Collegato Lavoro nel 2010.