Che cos'è la conciliazione obbligatoria nel licenziamento?
Elena De luca
2025-11-07 03:56:10
Numero di risposte
: 22
La Legge Fornero ha introdotto, in relazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, un tentativo di conciliazione obbligatoria, riscrivendo l’art. 7 L. 604/66.
Il datore di lavoro, che intende effettuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve preventivamente esperire un tentativo di conciliazione innanzi alla Direzione territoriale del lavoro del luogo ove il lavoratore presta la propria opera, ex art. 410 cpc.
Si tratta di una condizione di procedibilità ai fini dell’intimazione del licenziamento.
Nell’ipotesi di violazione della procedura prevista, infatti, il licenziamento è del tutto inefficace.
Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione alla DTL del luogo in cui il lavoratore che si intende licenziare presta la propria opera, indicando espressamente i motivi del licenziamento e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
La DTL, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, deve convocare il datore di lavoro ed il lavoratore al fine di esperire il tentativo di conciliazione, che deve svolgersi entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione alle parti.
Il termine è prorogabile per una sola volta, su richiesta delle parti, se queste ritengono utile un rinvio al fine di favorire un accordo.
A fronte di un legittimo e documentato impedimento da parte del lavoratore, la procedura potrà essere sospesa per un periodo massimo di 15 giorni.
Il datore di lavoro potrà intimare il licenziamento solo una volta che sia decorso inutilmente il termine di 20 giorni previsto per la conciliazione, ovvero in caso di mancata convocazione da parte della DTL entro il termine di 7 gg previsto.
Nell’ipotesi di licenziamento intimato a seguito della procedura di conciliazione, il legislatore della riforma ha espressamente previsto che il licenziamento produca i suoi effetti retroattivamente fin dalla data di avvio della procedura stessa.
Il comportamento tenuto dalle parti durante il tentativo di conciliazione, desumibile anche dal verbale redatto dalla DTL, è valutato dal Giudice nell’eventuale giudizio di impugnazione del licenziamento al fine della determinazione della indennità risarcitoria di cui all’art. 18 co. 7 St. Lav e per la condanna alle spese.
L’obbligo di esperimento del tentativo di conciliazione è stato fortemente criticato da più fronti, alla luce degli scarsi risultati ottenuti in passato dal tentativo di conciliazione ex art. 409 cpc, la cui obbligatorietà è stata abrogata dal Collegato Lavoro nel 2010.
Vincenzo Vitale
2025-11-07 02:09:01
Numero di risposte
: 30
La conciliazione obbligatoria nel licenziamento è un procedimento che deve essere esperito nelle sole ipotesi di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo da un datore di lavoro cui si applichi la disciplina di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
La l. 92/2012 ha introdotto un’importante novità in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, prevedendo, in questo caso, un procedimento conciliativo obbligatorio antecedente alla comunicazione del licenziamento al lavoratore interessato.
I datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 18 Stat. Lav., infatti, prima di procedere al licenziamento, sono tenuti a inviare un’apposita comunicazione alla DTL del luogo ove il dipendente svolge la propria attività lavorativa e, per mera conoscenza, allo stesso lavoratore.
La DTL convoca le parti del rapporto di lavoro entro il termine perentorio di sette giorni dalla richiesta al fine di promuovere il tentativo di conciliazione.
La procedura deve concludersi entro venti giorni.
Nel caso in cui il tentativo abbia esito negativo, o comunque decorso inutilmente il termine di 7 giorni per la convocazione delle parti, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.
Al contrario, laddove a fronte del tentativo di conciliazione si sia giunti a una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il dipendente può fruire dell’indennità di disoccupazione e può essere affidato ad un’agenzia di somministrazione, di intermediazione e/o supporto alla ricollocazione.
L’art. 3 del D.Lgs. 23/2015 ha sancito espressamente che tale procedura non si applica ai lavoratori assunti in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Deborah Orlando
2025-11-07 01:50:38
Numero di risposte
: 24
Il tentativo di conciliazione obbligatoria è una procedura prevista nel caso di licenziamento per motivi economici o organizzativi.
Si tratta di un obbligo rivolto esclusivamente ai datori di lavoro con più di 60 dipendenti a livello nazionale o più di 15 dipendenti a livello comunale.
La conciliazione obbligatoria prevede che, prima di procedere al licenziamento, il datore di lavoro debba comunicare all'Ispettorato territoriale del lavoro competente la propria intenzione di licenziare il dipendente e il motivo del licenziamento.
Quando l'ITL riceve questa comunicazione, convoca le parti per il tentativo di conciliazione che ha lo scopo di trovare una soluzione alternativa al licenziamento del dipendente.
Se il datore di lavoro licenzia il dipendente prima che siano scaduti i termini di legge per la conciliazione obbligatoria, il licenziamento è illegittimo.
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