I patti successori sono convenzioni con cui taluno dispone di una successione futura propria o altrui.
L’elaborazione teorica ha individuato vari tipi di patti successori, e segnatamente:
– i patti successori istitutivi, ossia negozi giuridici mortis causa con cui, a titolo oneroso o gratuito, si istituiscono eredi per contratto;
– i patti successori dispositivi, e quindi atti giuridici tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, di natura unilaterale o contrattuale, con cui un soggetto dispone di diritti che eventualmente gli possono spettare con riferimento ad una successione che non si è ancora aperta;
– i patti successori rinunciativi, che sono atti giuridici tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, di natura unilaterale o contrattuale, con cui un soggetto rinuncia a diritti che gli possono derivare da una successione che ancora deve aprirsi;
– i patti successori obbligatori, cioè le stipulazioni finalizzate ad obbligare il de cuius a disporre delle sue sostanze in un determinato modo, o i futuri eredi o legatari a contrattare i diritti che potrebbero spettare loro con l’apertura di una successione;
– i patti successori indiretti, il cui obiettivo è di aggirare il generale divieto dei patti successori attraverso la conclusione di appositi negozi giuridici – quale, ad esempio, il contratto a favore del terzo con designazione del beneficiario nella scheda testamentaria, – i cui effetti si produrranno solo dopo la morte del contraente-testatore.
La nullità dei patti successori è sancita direttamente dal codice di diritto sostanziale.
La nullità di dette stipulazioni è stabilita, con riferimento ai patti istitutivi, che sono veri e propri contratti successori, allo scopo di preservare la libertà testamentaria del disponente per l’intera durata della sua esistenza.
L’invalidità dei patti dispositivi e rinunciativi viene invece affermata, per un verso, a salvaguardia di soggetti prodighi e inesperti affinché non dispongano di diritti che ancora non spettano loro, e, per altro verso, al dichiarato fine di scongiurare deprecabili speculazioni sul futuro patrimonio ereditario, evitando così il ricorrere del c.d. votum captandae mortis, ossia del desiderio, oltremodo immorale, della morte del de cuius.
I patti successori non sono suscettibili di sanatoria, giacché l’applicazione dell’istituto della conferma di cui agli articoli 590 e 799 del Codice Civile, è riservata unicamente alle diposizioni testamentarie e alle donazioni nulle.