Patti Successori Obbligatori: Cosa Sono?

Marieva Ruggiero
2025-06-26 09:02:09
Numero di risposte: 7
I patti successori obbligatori, cioè le stipulazioni finalizzate ad obbligare il de cuius a disporre delle sue sostanze in un determinato modo, o i futuri eredi o legatari a contrattare i diritti che potrebbero spettare loro con l’apertura di una successione.
L’elaborazione teorica, per parte sua, in relazione all’oggetto degli stessi, ha poi individuato vari tipi di patti successori, e segnatamente:
– i patti successori istitutivi,
– i patti successori dispositivi,
– i patti successori rinunciativi,
– i patti successori obbligatori.
La nullità dei patti successori, come detto, è sancita direttamente dal codice di diritto sostanziale, il quale consente, altresì, che tale forma di invalidità delle convenzioni in oggetto possa essere rilevata d’ufficio dall’Autorità giudiziaria o fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
La nullità di dette stipulazioni è stabilita, con riferimento ai patti istitutivi, che sono veri e propri contratti successori, allo scopo di preservare la libertà testamentaria del disponente per l’intera durata della sua esistenza.
I patti successori, infine, non sono suscettibili di sanatoria.

Miriam Messina
2025-06-26 05:07:34
Numero di risposte: 3
Sono avvinti dalla medesima sanzione i patti successori obbligatori. Ma se il patto successorio obbligatorio altro non è che l’accordo che sigilla l’impegno intercorso tra le parti, ci si attende che ad esso faccia seguito un successivo atto esecutivo. Nullità per violazione del divieto dei patti successori anche per quei contratti che pur si limitino in prima battuta ad obbligare le parti ad una determinata futura istituzione, disposizione ovvero rinuncia successoria. Il che si concretizza in una confermata assoluta libertà del de cuius di disporre come meglio creda pure in pendenza di un previo accordo.
La disposizione sarà validamente formulata se compiuta senza che il testatore si senta obbligato in tal senso. Quanto esposto ha tradizionalmente portato a sostenere che ai fini dell’invalidità della disposizione testamentaria non possa prescindersi dall’espressa risultanza nel testamento del motivo e del ruolo determinante dello stesso. La mancata menzione del pregresso impegno assunto si considera sufficiente per preservare la bontà della disposizione.
Profili di invalidità sorgono, invece, ove l’istituzione sia dettata esclusivamente dall’accordo intercorso. Incorrerebbe, invece, in un errore di diritto, che del pari offrirebbe la possibilità di impugnativa, il testatore che procedesse all’istituzione ereditaria nella convinzione di esser obbligato ad una propria promessa unilaterale di disporre dei beni in un determinato modo, attesa l’inidoneità della medesima a creare alcun vicolo giuridico, e quindi a limitare la volontà del testatore.

Marco Leone
2025-06-26 03:36:33
Numero di risposte: 6
I patti successori si possono manifestare anche con un’efficacia obbligatoria.
Più precisamente con i patti successori obbligatori un soggetto si obbliga a fare un atto con il quale disporrà della propria successione oppure un atto con il quale disporrà di diritti che gli spettano su di una successione non ancora aperta o la rinunzia agli stessi.
Qualora si riscontri un patto successorio obbligatorio, è necessario valutare la validità dell’atto esecutivo successivo.
Ad esempio: Tizio si obbliga con un contratto a redigere un testamento con il quale nominerà suo erede Caio; se il testamento è stato redatto in esecuzione dell’obbligo assunto precedentemente dovrà essere considerato invalido;
mentre nel caso il testamento sia stato redatto in modo libero e quindi non in esecuzione al precedente obbligo il testamento sarà valido.
In caso di adempimento ad un patto successorio obbligatorio istitutivo la disposizione testamentaria sarà nulla per illiceità del motivo ai sensi dell’art. 626 c.c.;
il motivo illecito è rappresentato dal proposito di rispettare l’impegno assunto nel patto nullo.
In caso di adempimento ad un patto successorio obbligatorio dispositivo il contratto sarà annullabile per errore di diritto ex art. 1429, n. 4, del codice civile.
In caso di adempimento ad un patto successorio obbligatorio rinunziativo il contratto non può essere impugnato in quanto ai sensi dell’art. 526 c.c. la rinunzia dell’eredità può essere impugnata solo se è effetto di violenza o dolo, non anche per errore.