Qual è il regime patrimoniale legale?

Elena Gatti
2025-05-06 01:37:53
Numero di risposte: 7
La comunione legale dei beni può essere adottata come "regime patrimoniale della famiglia" dai coniugi, dai partner dell’unione civile e anche dai conviventi dopo l’entrata in vigore nel 2016 della cosiddetta Legge Cirinnà sulle unioni civili e sulle convivenze.
In alternativa, le coppie possono scegliere - al momento della loro unione o successivamente - il regime patrimoniale della separazione dei beni o possono stipulare una specifica convenzione matrimoniale.
La scelta può essere modificata: le coppie, rispettando le formalità previste dal codice civile, possono cambiare il loro regime patrimoniale e così passare, ad esempio, dalla comunione legale alla separazione dei beni e viceversa.
Oltre alla comunione legale dei beni e alla separazione dei beni esistono altre forme per modellare il regime patrimoniale della famiglia in considerazione di esigenze specifiche.

Lazzaro Esposito
2025-05-05 23:29:09
Numero di risposte: 5
Il regime patrimoniale della famiglia si riferisce alle norme relative all’acquisto e alla gestione dei beni durante il matrimonio, posto che dal matrimonio scaturiscono non solo rapporti personali tra i coniugi ma anche rapporti patrimoniali, la cui disciplina è contenuta negli artt. 159 e ss. del codice civile.
A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione dei beni: ciò che è acquistato dopo il matrimonio dai coniugi, insieme o disgiuntamente, cade in comunione e si presume che appartenga ad entrambi i coniugi.
Tale comunione è detta legale in quanto trova applicazione per disposizione del legislatore ed in assenza di una diversa volontà dei coniugi che possono scegliere un regime diverso, optando per la separazione dei beni.
Anche tra le persone dello stesso sesso che abbiano contratto una unione civile si instaura automaticamente la comunione legale dei beni, salvo diversa volontà, come per i coniugi.
I conviventi possono scegliere il regime patrimoniale della comunione legale dei beni stipulando un contratto di convivenza.

Marina Bellini
2025-05-05 23:01:13
Numero di risposte: 7
La regola era la separazione dei beni: ciascuno di essi, cioè, rimaneva proprietario esclusivo di quanto acquistato in costanza di matrimonio. Tuttavia ai sensi degli artt. 215 ss c.c. era ammessa la comunione per gli acquisti futuri. La riforma del 1975 ha introdotto, come regola, il regime della comunione legale mentre la separazione deve essere oggetto di scelta apposita. Per le famiglie già costituite si sarebbe applicata per gli acquisti futuri la comunione legale, salvo che entro il 20/9/1977 le stesse non avessero scelto di mantenere la separazione. In base al quesito posto si può fare una prima ipotesi: i coniugi scelsero, già prima della riforma, il regime della comunione per gli acquisti futuri. Se, invece, scelsero la separazione, per far cadere l'immobile in comunione sarebbe servita l'apposita dichiarazione. In tal caso la porzione di immobile intestata dal marito a sé stesso cade in comunione tra i coniugi. La riforma del 1975 ha introdoto il regime della comunione legale come regola.
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