L'eredità va divisa col coniuge?

Giuseppa Romano
2025-06-14 18:51:33
Numero di risposte: 8
L’art. 179 c.c. dispone che i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione, sono personali del coniuge.
Potrebbe ad esempio accadere, nel corso della vita matrimoniale, che un parente decidi di donare un determinato bene ad uno dei coniugi.
Oppure quest’ultimo potrebbe ricevere dei beni in eredità in seguito alla morte di un genitore.
In questi casi, i beni ricevuti in donazione o in eredità non entrano a far parte della comunione e rimangono di proprietà esclusiva del coniuge.
Una prima ragione di tale previsione legislativa si fonda sul fatto che, nell’acquisto dei beni ereditati o donati, l’altro coniuge non ha minimamente contribuito.
È stato infatti il donante o, in caso di successione, la persona scomparsa ad impegnarsi per l’acquisto di quel determinato oggetto o immobile.
In secondo luogo, non è detto che colui che dona o lascia in eredità un bene, voglia che quest’ultimo diventi patrimonio comune dei coniugi.
Del resto, prevedere che i beni ricevuti per donazione o eredità siano destinati a far parte, automaticamente, della comunione, vorrebbe dire imporre al donante o alla persona che vuole disporre dei propri averi per il tempo successivo alla sua morte una conseguenza forse non voluta.

Mariapia Benedetti
2025-06-11 17:39:30
Numero di risposte: 6
L’eredità ricevuta da un coniuge va condivisa con l’altro solo se la coppia è in regime di comunione legale e il testamento lo prevede espressamente.
Se la coppia è in separazione dei beni, il problema non si pone: ciascuno dei due coniugi rimane proprietario esclusivo di ciò che gli apparteneva prima del matrimonio e diventa proprietario esclusivo anche di ciò che acquista o riceve in seguito.
L’immobile ereditato da un coniuge non ricade nella comunione legale dei beni, la legge lo considera un «bene personale» e lo esclude espressamente dall’oggetto della comunione, a meno che nel testamento non sia stato specificato che esso debba essere attribuito al patrimonio comune di entrambi i coniugi.
Il motivo di questa scelta sta nel fatto che si tratta di beni all’acquisto dei quali l’altro coniuge non ha partecipato e quindi non deve beneficiarne.
L’unica eccezione avviene quando l’eredità è stata devoluta per testamento ad uno dei due coniugi e il testatore aveva manifestato la volontà espressa di far rientrare determinati beni, compresi gli immobili, in comunione.
Non cade in comunione legale la quota dell’immobile acquistata dal coniuge nel giudizio di divisione ereditaria, nemmeno quando colui che diviene proprietario del bene ha eseguito un versamento di conguaglio in denaro per la parte della somma spettante agli altri coeredi.

Diamante Fabbri
2025-05-31 05:37:27
Numero di risposte: 4
Se avete acquistato insieme la casa familiare dopo il matrimonio, siete comproprietari dell’immobile al 50%.
E questo vale anche nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato fatto per intero o prevalentemente da uno dei due.
Pertanto, la casa continua ad appartenervi al 50% ciascuno.
Se vorrete potrete dividerla, cioè uno dei due potrà acquistare la metà dell’altro oppure potrete venderla e suddividere il prezzo ricavato.
Se uno dei due volesse vendere e dividere il ricavato, ma l’altro no, allora la soluzione è quella della causa di divisione.
Benchè acquistata e pagata da uno soltanto, essendo voi in comunione dei beni, l’immobile è di proprietà di entrambi.
Pertanto, la situazione è identica a quella vista sopra.
Se dopo la separazione personale vorrai dividere la casa, potrai venderla, ma dovrai suddividere il corrispettivo a metà con il tuo ex.
Idem come sopra.

Egisto Giordano
2025-05-25 08:02:37
Numero di risposte: 5
La differenza è questa:
– la comunione dei beni determina la condivisione, da parte dei coniugi, degli aumenti patrimoniali conseguiti da ciascuno di loro in costanza di matrimonio, con le eccezioni comunque previste dalla legge e ferma restando, in ogni caso, l’esclusiva proprietà in capo ad ognuno di loro dei beni di cui erano già titolari prima del matrimonio;
– la separazione dei beni, invece, fa sì che ciascun coniuge resti esclusivo titolare dei beni acquistati nel corso del matrimonio, esattamente come dei beni acquistati prima del matrimonio.
I beni ricevuti in eredità non fanno parte della comunione dei beni.
I beni ricevuti per donazione non entrano a fare parte della comunione dei beni.
In ogni momento i coniugi possono modificare il regime patrimoniale deciso precedentemente.
La comunione legale si scioglie in tutti i casi in cui viene meno il vincolo del matrimonio, nonché per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per il mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Gerardo Moretti
2025-05-16 09:48:03
Numero di risposte: 7
No, un immobile ereditato da un coniuge non entra automaticamente nella comunione dei beni.
Gli immobili ricevuti in eredità rientrano infatti tra i cosiddetti beni personali, quindi restano di proprietà esclusiva di chi li ha ricevuti.
L’eredità ricevuta da un coniuge resta di sua proprietà esclusiva, anche se il matrimonio è in comunione dei beni.
Tuttavia, c’è un’eccezione importante: se nel testamento il defunto ha specificato che il bene deve entrare nel patrimonio comune, allora l’immobile rientrerà nella comunione.
Se l’immobile era utilizzato come casa coniugale, il giudice potrebbe assegnarlo al coniuge affidatario dei figli.
Se entrambi i coniugi hanno investito denaro nella ristrutturazione o nell’acquisto di una quota dell’immobile, chi ha contribuito economicamente potrebbe richiedere un rimborso.
Il coniuge che ha contribuito economicamente alla ristrutturazione può chiedere un rimborso, ma l’immobile resta di proprietà esclusiva dell’erede.

Odone Grassi
2025-05-07 23:28:49
Numero di risposte: 10
L'eredità viene suddivisa tra il coniuge superstite e gli eredi secondo modalità ben precise.
Il coniuge superstite ha diritto alla metà dei beni comuni acquistati durante il matrimonio.
Se la comunione dei beni è stata costituita per legge, il coniuge superstite aggiunge alla sua metà il restante 50% del patrimonio totale.
La restante metà dei beni comuni viene suddivisa tra gli eredi, che possono essere i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, a seconda della situazione familiare.
I beni esclusi dalla comunione dei beni, come quelli di proprietà esclusiva di ciascun coniuge prima del matrimonio o ottenuti per donazione o successione, non fanno parte dell'eredità soggetta alla divisione.
Solo coniuge: se non ci sono figli, ascendenti o fratelli/sorelle, l'intera eredità va al coniuge superstite, anche se separato senza addebito.
Se c'era comunione dei beni, il coniuge aggiunge alla sua metà il restante 50% del patrimonio.
Concorso tra figli e coniuge: se sono presenti sia figli che coniuge superstite, concorrendo un figlio, spettano ad entrambi parti uguali.
Ognuna di queste è pari ad ½ del totale, mente il concorso con due o più figli attribuisce al coniuge 1/3 dell’eredità e i restanti 2/3 suddivisi in parti uguali tra tutti i figli.
Coniuge e un figlio ½ al coniuge e ½ al figlio.
Coniuge e due o più figli 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli da dividersi in parti uguali.
Coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli) 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli e sorelle, salvo il diritto degli ascendenti a ¼ dell’eredità.
Il coniuge superstite ha diritto di abitare nella casa familiare e utilizzare gli arredi.
Il coniuge ha anche il diritto di abitare nella casa familiare e utilizzare gli arredi.
Il coniuge ottiene i due terzi dell'eredità, mentre i fratelli e le sorelle concorrono per l'altro terzo con gli ascendenti.
Coniuge separatoha diritto alla stessa quota del coniuge superstite, purché non gli sia stata addebitata la separazione.
La tabella illustra dunque le quote ereditarie per gli eredi legittimi in diverse situazioni:
Se il coniuge sopravvive senza figli, ascendenti o parenti collaterali, eredita l'intera quota.
Se ci sono figli, il coniuge divide l'eredità con loro.
Se non ci sono figli, ma ci sono ascendenti, fratelli o sorelle, il coniuge riceve una quota inferiore.
La tabella copre anche situazioni con vari parenti prossimi e separazioni coniugali.
Eredi legittimi all'apertura della successione Quote spettanti agli eredi legittimi
Solo il coniuge (senza figli, ascendenti e collaterali) 1/1 al coniuge.
Coniuge e un figlio ½ al coniuge e ½ al figlio.
Coniuge e due o più figli 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli da dividersi in parti uguali.
Coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle (senza figli) 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli e sorelle, salvo il diritto degli ascendenti a ¼ dell’eredità.
Solo un figlio (senza coniuge) 1/1 al figlio.
Due o più figli (senza coniuge) l’intero da dividersi in parti uguali.
Solo ascendenti ½ agli ascendenti in linea paterna, ½ agli ascendenti in linea materna.
Solo fratelli e sorelle l’eredità si divide in parti uguali;
i fratelli e le sorelle unilaterali (padre o madre diversi) conseguono però la metà della quota dei germani (stessi genitori).
Solo fratelli/sorelle e genitori ½ ai genitori o a quello dei due che sopravvive; ½ ai fratelli/sorelle.
Altri parenti prossimi senza figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti, ascendentisenza distinzione di linea, sempre per il principio del parente più vicino che prevale su quello remoto, l’eredità si divide in parti uguali tra i successibili di pari grado, compresi senza distinzioni di linea anche i collaterali (quindi zii e/o cugini ad esempio).
Coniuge separato ha diritto alla stessa quota del coniuge superstite, purché non gli sia stata addebitata la separazione.

Cinzia Bellini
2025-05-07 23:21:03
Numero di risposte: 8
L’eredità ricevuta da uno dei coniugi prima o durante il matrimonio non entra a far parte della comunione dei beni.
L’eredità, infatti, costituisce un bene personale del coniuge che l’ha ricevuta, con la conseguenza che la stessa spetta solo e soltanto a quest’ultimo, mentre l’altro non può vantare alcuna pretesa su di essa.
Questo vale non solo quando il coniuge abbia ereditato somme di denaro, ma anche nell’ipotesi in cui l’eredità riguardi beni mobili o immobili.
A nulla rileva la diversa volontà dei coniugi: i beni oggetto dell’eredità saranno soltanto del coniuge che l’ha percepita.
L’eredità, dunque – insieme ai beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio, ai beni acquisiti per donazione e ai beni utilizzati per lo svolgimento di attività professionale -rientra nella categoria dei beni personali del coniuge che, in quanto tali, rimangono di proprietà del coniuge che li ha acquistati o percepiti e non confluiscono nel patrimonio comune.
Trovo corretto che i beni ereditati da un coniuge – esclusi da ogni automatica devoluzione alla comunione tra coniugi – rimangano di esclusiva proprietà di quest’ultimo, il quale, in ogni caso, potrà poi decidere di impiegare quei beni o quel denaro a suo piacimento, eventualmente impiegandoli per soddisfare esigenze familiari o condividendoli con il proprio partner.

Ubaldo Ferrara
2025-05-07 20:13:28
Numero di risposte: 4
La norma generale, in tema di comunione legale dei coniugi, è che tutti i beni entrati nel patrimonio successivamente al matrimonio divengono parte della comunione.
La regola generale dettata dall’art 177 c.c., conosce dunque alcune importanti eccezioni.
Pertanto, in mancanza di una espressa disposizione, ciò che viene ereditato dal coniuge rimarrà nella sua esclusiva proprietà.
Ne consegue che il coniuge, socio a seguito di successione, potrà vantare la proprietà esclusiva unicamente sulle quote ereditate.
Permeane comunque in capo ai coniugi la facoltà di estendere la comunione dei beni anche alle quote ereditate da uno di essi.
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