Il regime patrimoniale è l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali tra i coniugi. A partire dal 20 settembre 1975, la Legge 19/05/75 n.151 prevede che, se i coniugi non esprimono una volontà diversa, si applica automaticamente il regime patrimoniale fondato sulla comunione dei beni. Per i coniugi che hanno contratto matrimonio prima del 1975 si applica in automatico il regime patrimoniale della separazione dei beni. Il regime patrimoniale dei coniugi è un’informazione contenuta all’interno dell’estratto dell’atto di matrimonio. Nella comunione dei beni rientrano tutti quelli acquistati dai coniugi, sia insieme che singolarmente durante il matrimonio.
Il regime patrimoniale dei coniugi può essere modificato mediante un atto pubblico presentato al notaio per formalizzare la scelta che sarà poi annotata sull’atto di matrimonio.
Se invece, in seguito al matrimonio, i coniugi decidono di apportare una modifica al regime patrimoniale, hanno la possibilità di richiedere la separazione dei beni.
L’articolo 191 c.c. sullo scioglimento della comunione legale dei beni, infatti, elenca le ipotesi di passaggio dal regime di comunione a quello di separazione.
Di solito, lo scioglimento della comunione dei beni avviene a causa della morte di un coniuge, per l’annullamento del matrimonio, per divorzio o separazione, per comune accordo dei coniugi, per fallimento di uno dei due oppure per separazione giudiziale dei beni.
Al di là del regime patrimoniale dei coniugi, comunque, entrambi i soggetti sono tenuti a contribuire alle spese relative alle necessità della famiglia, ognuno in base alle proprie disponibilità economiche.