Quali beni entrano automaticamente in comunione legale tra coniugi?

Rosita Pagano
2025-05-07 23:07:43
Numero di risposte: 4
Rientrano nella comunione:
1. Gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, esclusi quelli relativi ai beni di uso strettamente personale.
Dunque tutti i beni comprati in costanza di matrimonio, anche se nell’atto di compravendita viene indicato solo il nome di uno dei coniugi, diventano di proprietà anche dell’altro coniuge per la metà indistinta e indivisa.
2. I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi.
3. I proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi purché non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione.
4. Nella comunione legale tra coniugi rientrano anche gli acquisti relativi ad azioni o quote di partecipazione di società effettuati dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio.
5. Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, mentre, qualora si tratti di aziende già appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio ma poi gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Samuel Farina
2025-05-07 22:56:00
Numero di risposte: 3
Tutto ciò che viene acquistato da uno dei due diviene automaticamente di comproprietà dell’altro.
Non rientrano nella comunione legale tra coniugi: i beni che i coniugi possedevano prima del matrimonio, i beni ricevuti dai coniugi per donazione o per successione ereditaria anche dopo il matrimonio, i risarcimenti di un danno, i beni personali o di uso strettamente legato all’attività lavorativa, i beni acquistati con il ricavato dalla vendita dei citati beni, i proventi economici derivanti dal lavoro dei coniugi.
In caso di separazione o di divorzio, la comunione legale comporta la necessità di dover affrontare la divisione di tutto ciò che è stato fatto, comprato e pagato dopo il matrimonio e, nello specifico: i risparmi che ciascuno di loro ha messo da parte dal giorno del «sì», gli acquisti effettuati durante il matrimonio, le aziende costituite e gestite da entrambi, i debiti, gli utili e gli incrementi delle aziende in comproprietà, ciò che resta dei redditi personali.
Per i matrimoni contratti dal 20 settembre 1975 in poi il regime «automatico» è quello della comunione dei beni.
La certezza assoluta sul regime patrimoniale si trova nel certificato di matrimonio.
Se sull’atto risulta indicato «nessuna annotazione» significa che sei sposato in regime di comunione legale dei beni.

Pericle Guerra
2025-05-07 22:34:59
Numero di risposte: 5
Tutti i beni acquisiti dai coniugi durante il matrimonio sono considerati di proprietà comune, a meno che non siano espressamente esclusi dalla comunione.
Secondo la legge italiana, tutti i beni mobili e immobili acquistati dai coniugi durante il matrimonio sono considerati di proprietà comune, indipendentemente dal fatto che siano stati acquistati a nome di uno solo dei coniugi o di entrambi.
La comunione legale dei beni tra coniugi prevede anche la divisione dei debiti contratti durante il matrimonio.
Infatti, tutti i debiti contratti da uno dei coniugi per scopi familiari sono considerati debiti comuni e devono essere ripartiti tra i coniugi in modo equo.
È importante sottolineare che la comunione legale dei beni tra coniugi non riguarda i beni acquisiti prima del matrimonio o tramite donazione o eredità.
Questi beni sono considerati di proprietà esclusiva del coniuge che li ha ricevuti, a meno che non siano stati espressamente inclusi nella comunione legale dei beni tramite un accordo scritto.

Vania Verdi
2025-05-07 21:35:59
Numero di risposte: 3
Entrano nella comunione dei beni: acquisti fatti con denaro personale o prelevato da un conto cointestato, frutti derivanti dai beni comuni, beni acquistati con il denaro ricavato dalla vendita dei beni della comunione, aziende costituite dopo il matrimonio.
I beni che entrano automaticamente in comunione legale dei coniugi sono essenzialmente tutti quelli acquistati dopo il matrimonio.
Tuttavia esistono delle eccezioni: alcuni beni rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che li ha acquisiti.
Il regime patrimoniale della comunione legale dei beni non include tutti i beni acquisiti dai coniugi durante il matrimonio.
Tutto ciò che viene acquistato da uno o da entrambi i coniugi dopo il matrimonio diventa di proprietà comune.
In questo regime, entrano in comunione i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge.

Angelo Russo
2025-05-07 20:01:05
Numero di risposte: 5
Tra i beni che in sostanza fanno parte della comunione tra coniugi vi sono gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.
I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
I proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.
Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Boris Leone
2025-05-07 19:55:42
Numero di risposte: 4
I beni ed i diritti acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi durante il matrimonio, salvo disposizioni particolari.
I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi.
I proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi.
Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
I beni che uno dei coniugi acquista non per atto negoziale ma per usucapione o accessione rientrano nella comunione legale a condizione che l’effetto dell’acquisto si realizzi durante il matrimonio.
Però, mentre i beni indicati alle lettere a) e d) entrano direttamente in comunione, quelli indicati alle lettere b) e c) vi entrano eventualmente allo scioglimento della comunione.

Giulietta Palmieri
2025-05-07 19:39:03
Numero di risposte: 4
I beni che sono soggetti al regime di comunione legale dei beni sono elencati nell’articolo 177 del codice civile, secondo il quale costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati.
Le attività aziendali e la comunione legale.
Quanto alle attività aziendali, occorre distinguere i seguenti tre casi:
1) sono soggette al regime di comunione legale le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
2) qualora però si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi;
3) invece, i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Il reddito personale di ciascun coniuge.
La comunione legale non si estende al reddito conseguito da ciascuno dei coniugi per l’attività lavorativa svolta durante il matrimonio:
il legislatore non ha infatti voluto che le regole della comunione (e in particolare la regola della necessità di una decisione comune per le operazioni di straordinaria amministrazione) si estendessero a ciò che è frutto del lavoro separato di ciascun coniuge.
Peraltro, questa considerazione va “temperata” con due altri rilievi:
1) se il reddito di ciascun coniugi viene impiegato in “acquisti”, allora scatta la regola generale in base alla quale tutto ciò che è acquistato durante il matrimonio (dai coniugi insieme o da ciascun coniuge separatamente l’uno dall’altro) viene per ciò stesso assoggettato al regime di comunione legale (indipendentemente dalla provenienza del denaro impiegato);
2) se il reddito non viene impiegato in “acquisti” (notando che per “acquisto” si intende anche quello di strumenti finanziari: come fondi comuni, azioni, obbligazioni, eccetera) ma viene tenuto “a disposizione”, ad esempio messo in giacenza in un conto corrente, la legge vuole che il denaro che residua nel momento in cui la comunione si scioglie divenga in quel momento comune ad entramvi i coniugi (è la cosiddetta “comunione di residuo”).

Dindo Monti
2025-05-07 19:03:04
Numero di risposte: 6
In conformità con il codice civile riformato, alcuni beni entrano automaticamente a far parte della comunione legale.
Gli acquisti effettuati dai coniugi durante il matrimonio, a meno che siano beni personali, diventano automaticamente oggetto di comunione.
Ad esempio, l’acquisto di mobili, elettrodomestici, automobili e persino immobili destinati alla residenza rientrano in questa categoria.
Le aziende gestite da entrambi i coniugi, se costituite dopo il matrimonio, rientrano nella comunione legale.
Ad esempio, un’attività commerciale avviata dai coniugi dopo il matrimonio rientra in questa categoria.
Gli utili e gli incrementi generati dalle aziende gestite congiuntamente da entrambi i coniugi, anche se uno dei coniugi ne era l’unico proprietario prima del matrimonio, entrano a far parte della comunione legale.

Concetta De rosa
2025-05-07 18:30:55
Numero di risposte: 5
La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale che, in mancanza di diversa scelta espressa dai coniugi al momento del matrimonio o successivamente, regola i rapporti patrimoniali tra marito e moglie. La comunione legale si applica ai:
Redditi da lavoro di entrambi i coniugi;
Beni acquistati durante il matrimonio, anche se intestati a un solo coniuge;
Aziende gestite da entrambi i coniugi o create dopo il matrimonio.
Tuttavia, il nostro ordinamento prevede anche la possibilità per un coniuge di possedere beni personali, che rimangono esclusi dalla comunione.
I beni personali, disciplinati dall’art. 179 c.c., sono quei beni che non entrano a far parte della comunione legale e rimangono di proprietà esclusiva di uno dei coniugi.
Tra questi rientrano:
i beni acquisiti prima del matrimonio;
i beni ricevuti per donazione o successione, anche dopo il matrimonio, purché non destinati all’esercizio di un’attività d’impresa comune;
i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
i beni destinati all’esercizio della professione del coniuge, ad eccezione di quelli impiegati per un’azienda congiunta;
i risarcimenti per danni alla persona del coniuge.

Zelida Mancini
2025-05-07 18:05:27
Numero di risposte: 2
Nel regime di comunione legale, tutti i beni acquistati durante il matrimonio da uno o entrambi i coniugi entrano automaticamente a far parte di un patrimonio comune.
I coniugi sono co-proprietari di questo patrimonio e condividono equamente frutti e oneri, indipendentemente dal contributo finanziario individuale.
Nel regime di comunione legale, i beni acquisiti durante il matrimonio, a meno che non siano specificamente esclusi, entrano a far parte di un patrimonio comune gestito congiuntamente dai coniugi.
Questo include:
Risparmi accumulati: I risparmi fatti individualmente dai coniugi durante il matrimonio entrano nel patrimonio comune.
Aziende fondate dopo il matrimonio: Se gestite da entrambi i coniugi, queste aziende fanno parte del patrimonio comune.
Debiti: Sia quelli contratti insieme sia quelli contratti individualmente per necessità familiari sono responsabilità del patrimonio comune.
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