Il legislatore consente di avvalersi di strumenti di tutela del patrimonio familiare, che possono adoperarsi nei soli casi previsti dalla legge.
La tutela del patrimonio familiare: il fondo patrimoniale, disciplinato agli artt. da 167 a 176 Codice civile, è una convenzione matrimoniale che consente di destinare determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia.
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone attraverso il quale un soggetto, detto “disponente” o “settlor”, separa il suo patrimonio e destina alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di uno o più beneficiari per il raggiungimento di uno scopo determinato, affidando la gestione dei beni a un altro soggetto, detto “trustee”.
L’art. 2645-ter Codice civile consente la trascrizione di un atto pubblico attraverso il quale determinati beni immobili e/o beni mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, per una durata non superiore a novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.
È un negozio attraverso il quale un soggetto, detto fiduciante, trasferisce a un altro soggetto, detto fiduciario, un diritto reale o personale, con la previsione dell’obbligo a carico del fiduciario di esercitare il diritto trasferito secondo le condizioni impartite dal fiduciante, realizzando così uno scopo pratico diverso e ulteriore rispetto a quello proprio dello schema negoziale utilizzato.
Affinché trovino corretta e proficua applicazione, gli strumenti di tutela qui brevemente delineati richiedono adeguate conoscenze tecniche e un’approfondita analisi di ogni singolo caso concreto, soprattutto rispetto agli interessi che effettivamente ciascun disponente vuole realizzare.
Una professionista come il notaio può certamente fornire utili indicazioni e suggerimenti sugli aspetti giuridici e fiscali concernenti gli istituti in oggetto ed anche proporre soluzioni alternative.