Comunione dei beni: quali diritti per la moglie?

Tristano Basile
2025-06-17 12:14:19
Numero di risposte: 7
Se una coppia è sposata in comunione dei beni, le somme di denaro sul conto corrente intestato al marito appartengono alla comunione stessa e spettano anche alla moglie. Allo stesso modo è valido il contrario. I diritti del coniuge sulla metà delle somme depositate in banca dall’altro coniuge possono essere fatti valere ma solo in caso di separazione quando si procede alla divisione dei beni. Come si dividono gli acquisti fatti durante il matrimonio, si dividono anche i soldi non ancora spesi, compresi quelli depositati sul conto corrente. Se il coniuge intestatario del conto corrente muore, il coniuge superstite ottiene subito la metà dei soldi presenti sul conto mentre l’altra metà dovrà dividerla con gli eredi. Il codice civile è molto chiaro: rientrano nella comunione dei beni gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio. Anche se il bene è stato comprato da uno solo dei coniugi il bene farà parte anche del patrimonio dell’altro.

Teseo Bianchi
2025-06-16 12:32:15
Numero di risposte: 9
Se sei in comunione dei beni con casa in proprietà e ti stai separando, ti chiedi giustamente che cosa ne sarà della proprietà della casa familiare.
Dobbiamo distinguere cinque casi diversi.
Se avete acquistato insieme la casa familiare dopo il matrimonio, pertanto, siete comproprietari dell’immobile al 50%.
E questo vale anche nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato fatto per intero o prevalentemente da uno dei due.
Nel momento in cui vi separate, passate automaticamente dal regime di comunione a quello di separazione dei beni.
Tuttavia, questo cambiamento del regime patrimoniale non incide sulla proprietà dell’immobile.
Pertanto, la casa continua ad appartenervi al 50% ciascuno.
Se vorrete potrete dividerla, cioè uno dei due potrà acquistare la metà dell’altro oppure potrete venderla e suddividere il prezzo ricavato.
Se uno dei due volesse vendere e dividere il ricavato, ma l’altro no, allora la soluzione è quella della causa di divisione.
Benchè acquistata e pagata da uno soltanto, essendo voi in comunione dei beni, l’immobile è di proprietà di entrambi.
Pertanto, la situazione è identica a quella vista sopra.
Come vedi, acquistare un bene da soli, quando si è in regime di comunione, non è molto vantaggioso.
E quando dico acquistare da soli intendo dire acquistare un bene con denaro soltanto proprio o facendo un mutuo a sé intestato.
E non fa differenza che per l’acquisto vengano utilizzati i proventi del tuo lavoro o il denaro che possedevi prima del matrimonio.
Se dopo la separazione personale vorrai dividere la casa, potrai venderla, ma dovrai suddividere il corrispettivo a metà con il tuo ex.
Idem come sopra.
Il bene appartiene in comunione ordinaria, ma non entra nella comunione legale dei beni.
Mi rendo conto che, se non sei un tecnico, non ti sarà facile comprendere questa distinzione.
Ma ti basterà sapere che al momento della separazione personale il bene continuerà ad appartenere a ciascuno dei due in comproprietà e pertanto uno dei due coniugi potrà acquistare la metà dell’altro oppure la casa potrà essere venduta a terzi dividendo a metà il ricavato.

Morgana Galli
2025-06-08 10:26:45
Numero di risposte: 10
No, l’eredità ricevuta da un coniuge resta di sua proprietà esclusiva, anche se il matrimonio è in comunione dei beni.
Se il testatore ha espressamente disposto che l’immobile entri nella comunione.
Se l’immobile è stato ristrutturato o migliorato con soldi comuni, il coniuge potrebbe chiedere un risarcimento economico.
Se l’immobile è stato venduto e il ricavato reinvestito in un bene comune, allora il nuovo bene potrebbe rientrare nella comunione.
Il coniuge che ha contribuito economicamente alla ristrutturazione può chiedere un rimborso, ma l’immobile resta di proprietà esclusiva dell’erede.
No, l’immobile ereditato non rientra nella divisione dei beni in caso di separazione o divorzio.
Tuttavia, se è la casa coniugale, potrebbe essere assegnato al coniuge affidatario dei figli.
Se entrambi i coniugi hanno investito denaro nella ristrutturazione o nell’acquisto di una quota dell’immobile, chi ha contribuito economicamente potrebbe richiedere un rimborso.

Elio Neri
2025-06-02 07:50:28
Numero di risposte: 1
La comunione dei beni implica che i beni acquistati durante il matrimonio vengono automaticamente considerati di proprietà di entrambi i coniugi, ciascuno per il 50%, a prescindere da chi li abbia materialmente acquistati. I beni della comunione sono gestiti disgiuntamente da entrambi i coniugi, salvo gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è richiesta la loro volontà congiunta.
La separazione personale dei coniugi determina lo scioglimento della comunione legale. Lo scioglimento della comunione, tuttavia, non è l’unico effetto patrimoniale che discende dalla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
L’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, di norma quello presso il quale i figli siano collocati in via prevalente oppure, in mancanza di figli, si valuta se l’immobile sia di proprietà comune od esclusiva di uno dei due. La previsione di un assegno di mantenimento al coniuge che non abbia redditi sufficienti a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, purché l’altro abbia redditi adeguati per provvedervi e non sia stata addebitata la separazione al coniuge beneficiario. L’attribuzione al coniuge separato della pensione di reversibilità e della qualità di erede del coniuge che sia venuto a mancare.

Fausto Lombardi
2025-05-26 22:17:55
Numero di risposte: 7
Nel regime di comunione legale, tutti i beni acquistati durante il matrimonio da uno o entrambi i coniugi entrano automaticamente a far parte di un patrimonio comune. I coniugi sono co-proprietari di questo patrimonio e condividono equamente frutti e oneri, indipendentemente dal contributo finanziario individuale. La legge stabilisce che, in assenza di dichiarazione contraria, i coniugi sono automaticamente soggetti al regime della comunione dei beni.
Nel regime di comunione legale, i beni acquisiti durante il matrimonio, a meno che non siano specificamente esclusi, entrano a far parte di un patrimonio comune gestito congiuntamente dai coniugi.
Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascun coniuge indipendentemente, mentre gli atti di straordinaria amministrazione richiedono il consenso congiunto.
In caso di disaccordo, è possibile richiedere l'intervento del giudice, che può autorizzare l'atto ritenuto necessario per l'interesse della famiglia.
I coniugi possono cambiare il regime patrimoniale in qualsiasi momento dopo il matrimonio, optando per la separazione dei beni attraverso una convenzione stipulata per atto pubblico davanti a un notaio.
La comunione dei beni si scioglie automaticamente in caso di morte di uno dei coniugi, annullamento del matrimonio, separazione personale, divorzio, cambiamento convenzionale del regime patrimoniale, fallimento di uno dei coniugi, o separazione giudiziale dei beni.

Enrico Ruggiero
2025-05-18 19:51:21
Numero di risposte: 2
Volendo entrare più nel dettaglio, cosa spetta alla moglie in caso di comunione dei beni? Il problema si pone solo in caso di separazione. Con la separazione e, quindi, allo scioglimento della comunione, la moglie avrà diritto: alla metà dei soldi presenti sul conto corrente del marito e da questi non ancora spesi; alla metà dei soldi contanti in casa e del contenuto di eventuali casseforti; alla metà di eventuali investimenti o eventualmente alla metà del prezzo di vendita se questi vengono ceduti; alla divisione dei beni mobili e immobili che come detto può avvenire di comune accordo o con l’intervento del giudice. Quindi, la moglie avrà diritto a metà del denaro derivante dalla vendita della casa se questa non può essere divisa in natura. Il marito può anche decidere di riscattare la quota della moglie versandole il relativo controvalore della sua quota; alla divisione delle auto o al controvalore in denaro.

Valdo Ferri
2025-05-06 04:36:46
Numero di risposte: 5
Il regime patrimoniale della famiglia si riferisce alle norme relative all’acquisto e alla gestione dei beni durante il matrimonio, posto che dal matrimonio scaturiscono non solo rapporti personali tra i coniugi ma anche rapporti patrimoniali. A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione dei beni: ciò che è acquistato dopo il matrimonio dai coniugi, insieme o disgiuntamente, cade in comunione e si presume che appartenga ad entrambi i coniugi.
Spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi per gli atti di ordinaria amministrazione.
Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro e da questo non convalidati sono annullabili, se riguardano beni immobili o beni mobili registrati.
Lo scioglimento comporta la divisione della comunione legale che si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo.
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