Cosa devo fare se l'inquilino danneggia l'appartamento in locazione?
Vincenzo Fiore
2025-10-05 18:02:26
Numero di risposte
: 23
Innanzitutto, bisogna ricordare che esiste il deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale è quella cifra da versare a tutela del regolare pagamento in un contratto di affitto.
Possiamo definirlo come la somma che l'inquilino versa al proprietario di casa alla firma del contratto d'affitto.
Questo, a garanzia dell'effettivo adempimento delle sue future prestazioni, quali il pagamento del canone, la conservazione della casa nelle condizioni iniziali e il risarcimento di eventuali danni arrecati all'immobile.
In base a quanto stabilito dalla Cassazione, se l'inquilino danneggia gravemente la casa deve versare il rimborso per le spese necessarie per i lavori di riparazione e deve anche risarcire il proprietario per il tempo in cui l'immobile è rimasto sfitto a causa dei suddetti lavori.
Luna De rosa
2025-09-26 19:35:03
Numero di risposte
: 32
Di principio siete voi come inquilina o inquilino che dovete risarcire i danni che sono stati causati da voi personalmente, dai vostri coinquilini, impiegati, ospiti o animali domestici all’abitazione in affitto.
Per i danni che sono causati dalla normale usura, la responsabilità è del locatore.
Come inquilina o inquilino siete responsabili ad esempio se I vostri bambini hanno dipinto sulle pareti.
È stato rotto un vetro.
I vostri animali domestici hanno rosicchiato pareti in legno.
Ci sono macchie molto visibili sui tappeti.
Sono presenti grossi buchi causati da bruciature.
Si raccomanda di discutere in tempo con l’amministrazione dell'edificio per danni all’appartamento e per la loro riparazione.
Si dovrebbe informare anche l’assicurazione responsabilità civile.
Se c’è un grosso danno o se l’amministrazione chiede il risarcimento, c’è addirittura l’obbligo di annunciare il fatto alla vostra assicurazione.
Non riparate dei danni più grossi da voi.
Non dovete nemmeno incaricare direttamente qualcuno, ma lasciate che l’amministrazione se ne occupi.
Altrimenti perdete il diritto al rimborso di quella parte di lavoro causata dalla perdita di valore per invecchiamento.
Inoltre c’è il pericolo che i lavori non vengano eseguiti in modo professionale.
Se il locatore non accetta le riparazioni, dovrete sostenere doppi costi.
Cominciare presto con le riparazioni All’inizio della locazione tutti i piccoli lavori devono essere terminati.
Mettetevi in contatto con l’amministrazione abbastanza presto in caso di lavori più grossi, affinché questi possano essere eseguiti prima dell’entrata del nuovo inquilino.
Se si ritarda l’entrata dell’inquilino, potete essere ritenuti responsabili per il mancato pagamento dell’affitto e per altri contrattempi.
Fulvio Pellegrini
2025-09-19 18:30:03
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: 24
Se l’inquilino cui è stato affittato un appartamento non lo riconsegni propriamente nelle stesse condizioni in cui gli era stato lasciato.
L’inquilino è tenuto a sciogliere i cordoni della borsa anche per eventuali danni da mancata custodia e assenza di diligenza.
Intendiamo con questi tutti i danni derivati da uno scarso interesse dell’inquilino al mantenimento dell’immobile in buono stato.
Se col suo comportamento omissivo cagiona un danno all’immobile ne risponde per intero.
Chi abita in una casa in affitto, inoltre, non risponde solo dei danni arrecati da se stesso, ma anche dalle persone che, eventualmente, ospita.
Se queste, per esempio, fanno scoppiare un incendio, ne risponde l’inquilino.
In generale, in caso di incendio, paga chi abita nell’appartamento, a meno che non dimostri che la colpa non è né sua né di qualcuno che ha fatto entrare in casa.
L’inquilino, infine, non può riconsegnare l’appartamento danneggiato allo scadere del contratto.
Raoul Mariani
2025-09-16 21:30:47
Numero di risposte
: 21
Di norma è l’inquilino a rispondere dei danni che si producono gradualmente e che lui stesso ha causato.
L’inquilino risponde anche delle modifiche che ha apportato volontariamente.
Il locatore può pretendere che l’inquilino, quando lascia l’appartamento, ripristini a proprie spese lo stato originale.
Prima di fare grosse modifiche nella casa in affitto, chiedete l’autorizzazione scritta del locatore.
Per conoscere la durata di vita di un singolo oggetto si può consultare la tabella della durata di vita dell’Associazione Svizzera Inquilini.
Se abitate un appartamento da due anni e le pareti erano state tinteggiate tre anni prima del vostro ingresso, la pittura ha ora cinque anni: in questo caso pagherete solo una parte del lavoro.
Se invece l’ultima tinteggiatura risale a più di otto anni prima e dunque la durata di vita è stata superata, non dovete pagare nulla a meno che non sia necessaria una tinteggiatura speciale, ad esempio a causa del deposito di nicotina sulle pareti.
Sabatino Fiore
2025-09-05 09:38:37
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: 16
Il conduttore – ovvero l’inquilino – deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto.
Ciò essenzialmente significa che qualora l’appartamento venga riconsegnato danneggiato, il locatore può chiedere il risarcimento del danno, pari alle spese necessarie a ripristinare l’immobile.
Se, infatti, i danni sono tali che il locatore non possa nuovamente affittare l’immobile, il conduttore dovrà anche corrispondere una somma pari ai canoni di locazione che il locatore avrebbe potuto percepire per il periodo in cui si sono resi necessari i lavori di riparazione e messa in pristino.
Il locatore, una volta determinato l’ammontare dei danni ed essendosi accordato in tal senso con l’inquilino, potrebbe anche trattenere la cauzione a compensazione dei danni riportati dall’immobile, ovvero potrà chiedere il risarcimento dei danni in sede giudiziale entro il termine di prescrizione di dieci anni.
La Cassazione ha infatti stabilito che “in tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite tali da rendere necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entità, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore”.
Fulvio Sanna
2025-09-05 09:28:13
Numero di risposte
: 23
Qualora l’inquilino danneggi la proprietà, secondo la legge, è obbligato ad apprestarsi al ripristino del bene.
Ad ogni modo, è necessario, in primo luogo, capire se si tratta di danni derivanti o meno dalla normale usura.
Le piccole riparazioni, come detto in precedenza, rientrano tra i lavori di manutenzione ordinaria a carico dell’inquilino e sono ad esempio: la sostituzione delle lampadine, piccoli lavori di idraulica come riparazioni dei rubinetti, manutenzione degli elettrodomestici, controlli periodici della caldaia, sostituzione della serratura in caso di smarrimento delle chiavi e tutto quello che è legato alla pulizia dei filtri, delle canne fumarie, degli scarichi, ecc.
Alla scadenza del contratto di affitto è fondamentale che l’inquilino lasci la casa nelle stesse condizioni in cui è stata lasciata dal proprietario, sanando eventuali danni causati.
Prima di lasciare l’appartamento, sarà cura dell’inquilino provvedere alla pulizia e liberarlo da effetti personali.
Qualora questo non accadesse, il proprietario si può rifiutare di restituire della caparra e richiedere il risarcimento dei danni che sono stati causati alla proprietà, nel caso in cui la caparra non fosse sufficiente a coprire le spese per sanarla.
La legge, però, garantisce anche l’affittuario in modo da evitare abusi da parte del proprietario.
In tal senso, i danni non possono essere quantificati unilateralmente ma, è imprescindibile trovare un accordo con l’inquilino sul conseguente importo da pagare.
È buona prassi avviare una causa ai danni del conduttore per il risarcimento.
Se il proprietario non la avvia e l’inquilino non fosse d’accordo con l’importo da pagare come risarcimento danni, quest’ultimo può chiedere un decreto ingiuntivo contro il proprietario.
Il proprietario dovrà fornire una prova di effettiva lesione del patrimonio per ottenere il risarcimento dei danni.
Giuliano Piras
2025-09-05 08:22:51
Numero di risposte
: 30
Il primo passo è di solito mantenere la cauzione per riparare il danno.
Se il danno è scarso, spesso può essere più che sufficiente.
Il proprietario può procedere alla richiesta di risarcimento dei danni alla sua casa in base agli articoli 1555 e 1556 del codice civile.
Il 1555 stabilisce che «l'inquilino deve prendersi cura dell'immobile locato con la diligenza necessaria».
Mentre il 1556 afferma che «se l'inquilino non utilizza la diligenza necessaria, allora il proprietario può richiedere i danni causati».
Nel caso in cui non abbiano concordato qualcosa di aggiuntivo nel contratto relativo ai danni, entreranno in vigore questi articoli citati.
Elio Neri
2025-09-05 06:17:28
Numero di risposte
: 21
Al termine della locazione, quando le chiavi dell’immobile vengono restituite al proprietario di casa, l’inquilino deve pagare i danni provocati da quest’ultimo sull’immobile salvo che dimostri che le rotture non sono a lui imputabili.
Il proprietario può usufruire, per gli eventuali danni causati dal conduttore, della somma versata a titolo di deposito cauzionale all’inizio della locazione.
Si presume che l’immobile gli sia stato consegnato dal locatore in buono stato di manutenzione, per cui esso deve essere restituito nella stessa condizione in cui si trovava all’inizio della locazione, salvo il normale deterioramento d’uso dell’immobile.
A chi spetta il risarcimento dei danni?
Al conduttore spetta risarcire i danni eventualmente provocati, salvo che quest’ultimo dimostri che non sono dipesi da lui o che sono conseguenza del normale deperimento d’uso del bene.
I danni che non siano riconducibili al normale uso della cosa, come ad esempio, quelli relativi alla rottura di maniglie, avvolgibile delle tapparelle ecc., sono a carico del conduttore, sempre che questi dimostri che non sono dipesi da lui.
La manutenzione ordinaria dei deterioramenti dovuti all’uso quotidiano dell’immobile spettano al conduttore che deve farsi carico dei lavori e delle spese per la manutenzione dell’immobile locato; anche se i danni sono prodotti dai suoi familiari o dai suoi dipendenti.
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