Quanto tempo ha il locatore per chiedere danni?
Riccardo Ferrari
2025-10-31 22:22:48
Numero di risposte
: 27
Nel caso in cui l’inquilino chieda la risoluzione anticipata del contratto di locazione, il risarcimento danni spetta al locatore solo nel caso in cui il conduttore non ne dia comunicazione con un preavviso di almeno 6 mesi.
In questo caso, il risarcimento danni consiste nel pagamento del canone mensile pattuito per tutte le mensilità che non sono state corrisposte.
Il risarcimento, però, si interrompe nel momento in cui il locatore trova un nuovo inquilino.
Erminio Bellini
2025-10-31 21:43:48
Numero di risposte
: 27
Secondo la prassi e la giurisprudenza la notifica del difetto deve avvenire entro 2-3 giorni dal momento in cui il difetto viene riscontrato, a meno che non si tratti di difetti occulti.
La notifica dev’essere anche debitamente sostanziata.
Qualora questa notifica non avvenisse entro questo termine l’inquilino è liberato dalla suaresponsabilità.
Le azioni derivanti da queste norme si prescrivono in 3 anni dal momento in cui il danneggiato (quindi il locatore) ha avuto conoscenza del danno (art. 60 CO).
In molti casi al locatore è quindi precluso il diritto di rifarsi sull’inquilino proprio a causa del fatto di aver atteso troppo tempo prima di notificare un difetto che non era occulto.
Tuttavia qualora un locatore avesse omesso di notificare un difetto entro il breve termine di cui si è detto, egli può comunque avanzare una pretesa risarcitoria facendo valere una presta basata sulla responsabilità civile.
Flaviana Rossi
2025-10-31 19:18:42
Numero di risposte
: 26
Il locatore può chiedere all’ex conduttore non soltanto il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento dell’immobile ma anche un risarcimento del danno.
Il conduttore che riconsegna l’immobile con gravi danni è tenuto a versare il canone anche per il periodo necessario alle riparazioni.
Il locatore non deve provare di aver ricevuto altre richieste di affitto.
Il danno è già dimostrato e il locatore non deve affatto provare di aver perduto la possibilità di stipulare un vantaggioso contratto di locazione nel tempo necessario per il restauro al fine di ottenere, a titolo di risarcimento, non soltanto il pagamento di quanto investito per il rifacimento, ma anche dei canoni di locazione relativi a tutti i mesi durante i quali si sono svolti i lavori.
Incombe sul conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino dell’appartamento, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori.
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