Quali danni deve pagare l'inquilino?
 
                                                    Lina Monti
                                                                2025-10-31 22:23:59
                                                                
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Secondo gli articoli 1588 e 1590 del Codice Civile, se l’inquilino dimostra che il danno è dovuto a un normale deterioramento del bene, non è tenuto a risarcirlo.
La Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)  si attiva nel caso in cui vengano causati danni a terzi, come ospiti o vicini.
                                                     
                                                    Noel Costa
                                                                2025-10-31 20:29:17
                                                                
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Normale usura: ad esempio, la scoloritura delle pareti o l’usura del pavimento sono considerate normale usura. 
Fatti imputabili al locatore: l’inquilino non è responsabile per i danni causati da vizi preesistenti dell’immobile o da difetti di manutenzione imputabili al locatore. 
Caso fortuito o forza maggiore: l’inquilino non è responsabile per i danni causati da eventi imprevedibili e incontrollabili, come calamità naturali o terremoti. 
L’inquilino, inoltre, è sempre responsabile per i danni causati da persone che si trovano nell’immobile con il suo consenso, come familiari o ospiti. 
Richiedere il risarcimento del danno: il locatore può richiedere all’inquilino il risarcimento del danno una volta che le riparazioni sono state completate. 
Il risarcimento deve essere commisurato all’effettivo costo delle riparazioni. 
L’inquilino, dal canto suo, può: 
Richiedere all’assicurazione di risarcire il danno: se l’inquilino ha stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile privata, può richiedere all’assicurazione di risarcire il danno all’immobile. 
Negare la propria responsabilità: se l’inquilino ritiene di non essere responsabile per il danno, può negare la propria responsabilità al locatore.
                                                     
                                                    Cassiopea Conte
                                                                2025-10-31 18:49:43
                                                                
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Si presume che l’immobile gli sia stato consegnato dal locatore in buono stato di manutenzione, per cui esso deve essere restituito nella stessa condizione in cui si trovava all’inizio della locazione, salvo il normale deterioramento d’uso dell’immobile.
Al conduttore spetta risarcire i danni eventualmente provocati, salvo che quest’ultimo dimostri che non sono dipesi da lui o che sono conseguenza del normale deperimento d’uso del bene.
I danni che non siano riconducibili al normale uso della cosa, come ad esempio, quelli relativi alla rottura di maniglie, avvolgibile delle tapparelle ecc., sono a carico del conduttore, sempre che questi dimostri che non sono dipesi da lui.
La manutenzione ordinaria dei deterioramenti dovuti all’uso quotidiano dell’immobile spettano al conduttore che deve farsi carico dei lavori e delle spese per la manutenzione dell’immobile locato; anche se i danni sono prodotti dai suoi familiari o dai suoi dipendenti.
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