Quanto tempo ho per chiedere i danni?
Timoteo Conti
2025-11-01 01:02:36
Numero di risposte
: 20
Tra i diritti dell'assicurato c'è quello di poter agire in giudizio se non ritiene soddisfacente l'importo del risarcimento proposto.
Ma prima di giungere in tribunale si farà un ulteriore tentativo di conciliazione obbligatorio.
Tempi per andare in giudizio per il risarcimento danni da incidente stradale
Per andare in giudizio occorre attendere che siano decorsi i termini dal momento in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC:
60 giorni in caso di danno al mezzo;
90 giorni in caso di danno fisico.
In caso di vittoria dell'assicurato, la somma offerta che la Compagnia assicurativa è comunque tenuta ad erogare entro 15 giorni dalla comunicazione della proposta, fungerà da acconto dell'importo totale dovuto.
I tempi sono gli stessi della procedura di risarcimento ordinaria RCA, ma l'eventuale mancanza di uno o più dati fondamentali per formulare l'offerta di risarcimento sospende e non interrompe i 30, 60 o 90 giorni che la Compagnia ha per formulare l'offerta.
La Compagnia è tenuta a indicare quali informazioni mancano o spiegare i motivi della mancata offerta.
In tutti gli altri casi occorre attivare la procedura tradizionale, denunciando il sinistro alla Compagnia del danneggiante.
La somma offerta dalla propria Compagnia può essere accettata o rifiutata.
L'assicurato ha anche diritto a non rispondere.
Ma la Compagnia dovrà comunque liquidare l'importo entro 15 giorni.
Lauro Vitale
2025-10-31 21:41:27
Numero di risposte
: 23
Il diritto al risarcimento dei danni deve fare i conti con l’istituto della prescrizione.
La prescrizione comporta l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita entro un preciso termine determinato dalla legge.
Qual è il termine di prescrizione e da quando inizia a decorrere?
Il periodo di tempo al termine del quale la prescrizione si considera compiuta inizia a decorrere da quando il diritto può legalmente esser fatto valere.
Rientra nella prescrizione ordinaria il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale; per l’illecito aquiliano, invece, vale la regola della prescrizione quinquennale.
Si prescrivono in due anni il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e quelli derivanti da contratti di assicurazione.
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