Chi paga i danni causati dal maltempo?
Monia Bernardi
2025-09-26 13:14:58
Numero di risposte
: 28
Chiedere il risarcimento al Comune per i danni da maltempo è un diritto del quale ogni cittadino dovrebbe essere consapevole.
Ciò si deduce dall’art. 2051 del Codice Civile secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L’applicazione di tale articolo interessa anche il Comune, inteso come custode e proprietario dei beni pubblici, responsabile della loro manutenzione e dei danni che da essi derivano.
Tuttavia se il Comune dimostra che il danno è venuto in essere da un fatto impossibile da evitare il privato cittadino non ha alcun diritto al risarcimento danni a meno che non venga dimostrata la mancata manutenzione: in questo caso il Comune è corresponsabile per aver aggravato il danno con la sua condotta negligente.
La Corte di Cassazione con sent. n. 5658/2010 attribuisce al Comune l’onere probatorio in merito alla non prevedibilità dell’evento atmosferico, ipotesi in cui il risarcimento al cittadino viene escluso.
In caso di neve e ghiaccio La Corte di Cassazione (sent. n. 5859/18) si è espressa anche sui danni causati dal ghiaccio e dalla neve, in particolare sul risarcimento per cadute e scivolate.
Il Comune è esonerato dal risarcimento danni se la lastra di ghiaccio era visibile e poteva essere evitata con un minimo di diligenza.
Bacchisio D'amico
2025-09-20 19:13:34
Numero di risposte
: 18
Nel caso di danni da maltempo, la responsabilità ricadrà dunque sugli enti territoriali che hanno il compito di custodire e salvaguardare il territorio.
È quindi il Comune a dover pagare il risarcimento per i danni dal maltempo, ma soltanto se causati da un’omessa custodia.
Quando i danni sono dovuti ad una cattiva gestione territoriale, è il Comune a dover risarcire i danni per alluvione e frane.
Il Comune è tenuto quindi a gestire il territorio come prescritto dalla legge, ad esempio effettuando gli interventi di manutenzione come la pulizia degli acquedotti.
I cittadini possono comunque richiedere i sussidi pubblici previsti per fronteggiare le calamità naturali da parte dello Stato.
Se causa danni all’automobile, ammaccandola o rompendo il parabrezza ad esempio, molto spesso il cittadino potrebbe ottenere un risarcimento dalla compagnia assicurativa, dimostrando la presenza e l’entità del danno con foto e documenti.
Annunziata Serra
2025-09-17 06:01:57
Numero di risposte
: 22
Il Tribunale di Torino con la sentenza del 29 luglio si è pronunciato in merito al risarcimento da parte delle assicurazioni per i danni causati dal maltempo.
La clausola del contratto che prevede la decadenza dell’indennizzo in caso di riparazione presso altro centro di autoriparazione è nulla.
L'assicurazione è stata condannata al risarcimento affermando che è una clausola vessatoria per lo squilibrio di obblighi e diritti derivanti dal contratto.
Tale pronuncia si innesta nel ben più ampio problema, attenzionato anche dal Movimento Consumatori, che le assicurazioni non solo sono sempre più restie a pagare gli indennizzi dovuti ai danni atmosferici.
Le assicurazioni hanno anche aumentato i costi delle polizze a copertura dei danni da eventi climatici di quasi il doppio rispetto a tre anni fa con tempi di attesa per le riparazioni di molto allungati.
Il provvedimento del tribunale, in attesa che diventi definitivo, potrebbe dettare in maniera netta la via da seguire sulla tutela dei consumatori.
Ninfa Romano
2025-09-05 12:06:02
Numero di risposte
: 24
Il principio generale è che risponde dei danni il proprietario dell’albero caduto, perché è un danno occasionato da cose in custodia.
Se il proprietario è un privato, risponde lui.
Se invece l’albero si trova in area pubblica, il responsabile è il Comune o, nel caso di strade statali, l’Anas.
Il caso fortuito deve essere un evento assolutamente straordinario.
In circostanze come quelle verificatesi qui, che restano prevedibili, la responsabilità permane.
Il Comune, come ogni proprietario, può avere una polizza che copra questi eventi.
Tuttavia il cittadino non può rivolgersi direttamente all’assicurazione dell’ente.
Il responsabile resta sempre il Comune, che potrà poi farsi rimborsare dalla propria compagnia.
Monica Giuliani
2025-09-05 09:29:08
Numero di risposte
: 22
Il principio generale è che risponde dei danni il proprietario dell'albero caduto, perché è un danno occasionato da cose in custodia.
Se il proprietario è un privato, risponde lui;
se l'albero si trova in area pubblica, il responsabile è il Comune o l'Anas per le strade statali.
Il maltempo non basta come scusa per evitare la responsabilità.
Il caso fortuito deve essere un evento assolutamente straordinario.
In circostanze come quelle verificatesi qui, che restano prevedibili, la responsabilità permane.
Il responsabile resta sempre il Comune, che potrà poi farsi rimborsare dalla propria compagnia assicuratrice.
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