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Quali danni sono a carico dell'inquilino?

Enzo De rosa
Enzo De rosa
2025-09-05 11:12:30
Numero di risposte : 15
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La piccola manutenzione, cioè quella ordinaria con costi contenuti, è a carico di chi abita nell’appartamento. L’inquilino è tenuto a sciogliere i cordoni della borsa anche per eventuali danni da mancata custodia e assenza di diligenza. Intendiamo con questi tutti i danni derivati da uno scarso interesse dell’inquilino al mantenimento dell’immobile in buono stato. Come il mancato o tardivo avvertimento al proprietario di una riparazione importante da fare; avvertimento che, dato tempestivamente, avrebbe potuto evitare, per esempio, il danneggiamento di un impianto. Se col suo comportamento omissivo cagiona un danno all’immobile ne risponde per intero. L’inquilino, infine, non può riconsegnare l’appartamento danneggiato allo scadere del contratto (per «danneggiato» si intende con evidenti alterazioni che non siano dovute alla normale usura dovuta all’aver abitato nell’immobile); in tal caso dovrà risarcire il proprietario. In generale, in caso di incendio, paga chi abita nell’appartamento, a meno che non dimostri che la colpa non è né sua né di qualcuno che ha fatto entrare in casa. Se, nel corso di uno di questi lavori di ordinaria amministrazione sporca un pezzo di muro, sarà lui a dover provvedere alla pulizia o ritinteggiatura.
Luisa Palmieri
Luisa Palmieri
2025-09-05 10:08:04
Numero di risposte : 15
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I danni che non siano riconducibili al normale uso della cosa, come ad esempio, quelli relativi alla rottura di maniglie, avvolgibile delle tapparelle ecc., sono a carico del conduttore, sempre che questi dimostri che non sono dipesi da lui. La manutenzione ordinaria dei deterioramenti dovuti all’uso quotidiano dell’immobile spettano al conduttore che deve farsi carico dei lavori e delle spese per la manutenzione dell’immobile locato; anche se i danni sono prodotti dai suoi familiari o dai suoi dipendenti. L’obbligo a carico del locatore non sussiste se si tratta di riparazioni causate dal conduttore per dolo o colpa o da un familiare o da un dipendente del conduttore ovvero da una persona da lui ammessa anche temporaneamente all’uso ed al godimento della cosa. Al conduttore spetta risarcire i danni eventualmente provocati, salvo che quest’ultimo dimostri che non sono dipesi da lui o che sono conseguenza del normale deperimento d’uso del bene. Le parti possono inserire nel contratto una clausola che ponga a carico dell’inquilino anche le spese di straordinaria manutenzione.
Germano Riva
Germano Riva
2025-09-05 09:27:25
Numero di risposte : 17
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Di norma è l’inquilino a rispondere dei danni che si producono gradualmente e che lui stesso ha causato, come ad esempio l’ingiallimento delle pareti provocato dal fumo di sigaretta. Anche la muffa in genere non è coperta dall’assicurazione di responsabilità civile del locatario se è quest’ultimo ad averla causata perché, per esempio, non ha arieggiato sufficientemente i locali. L’inquilino risponde anche delle modifiche che ha apportato volontariamente, come ad esempio la gattaiola installata nella porta o la tinteggiatura delle pareti con un altro colore. Il locatore può pretendere che l’inquilino, quando lascia l’appartamento, ripristini a proprie spese lo stato originale. Per la pittura a dispersione, ad esempio, si presume una durata di otto anni. Se abitate un appartamento da due anni e le pareti erano state tinteggiate tre anni prima del vostro ingresso, la pittura ha ora cinque anni: in questo caso pagherete solo una parte del lavoro. Se invece l’ultima tinteggiatura risale a più di otto anni prima e dunque la durata di vita è stata superata, non dovete pagare nulla a meno che non sia necessaria una tinteggiatura speciale, ad esempio a causa del deposito di nicotina sulle pareti.