Chi paga i danni in una casa in affitto?
Demi Rizzi
2025-10-19 16:43:33
Numero di risposte
: 26
Secondo il Codice Civile, l’inquilino è tenuto a risarcire il locatore per i danni arrecati all’appartamento in affitto durante la locazione.
L’inquilino non è responsabile per i danni causati da vizi preesistenti dell’immobile o da difetti di manutenzione imputabili al locatore.
L’inquilino non è responsabile per i danni causati da eventi imprevedibili e incontrollabili, come calamità naturali o terremoti.
L’inquilino, inoltre, è sempre responsabile per i danni causati da persone che si trovano nell’immobile con il suo consenso, come familiari o ospiti.
Il locatore può richiedere all’inquilino il risarcimento del danno una volta che le riparazioni sono state completate.
Il risarcimento deve essere commisurato all’effettivo costo delle riparazioni.
Se l’inquilino ha stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile privata, può richiedere all’assicurazione di risarcire il danno all’immobile.
Se l’inquilino ritiene di non essere responsabile per il danno, può negare la propria responsabilità al locatore.
In questo caso, potrebbe essere necessario un intervento del giudice per risolvere la controversia.
È sempre consigliabile che locatore e inquilino si accordino in merito al risarcimento del danno prima di procedere con le riparazioni.
Mario Greco
2025-10-12 08:32:56
Numero di risposte
: 19
Le piccole spese per la manutenzione ordinaria di una casa in affitto spettano all’affittuario, tranne nei casi in cui questi implichino opere murarie.
Qualora l’inquilino danneggi la proprietà, secondo la legge, è obbligato ad apprestarsi al ripristino del bene.
Alla scadenza del contratto di affitto è fondamentale che l’inquilino lasci la casa nelle stesse condizioni in cui è stata lasciata dal proprietario, sanando eventuali danni causati.
Qualora questo non accadesse, il proprietario si può rifiutare di restituire della caparra e richiedere il risarcimento dei danni che sono stati causati alla proprietà, nel caso in cui la caparra non fosse sufficiente a coprire le spese per sanarla.
La legge, però, garantisce anche l’affittuario in modo da evitare abusi da parte del proprietario.
In tal senso, i danni non possono essere quantificati unilateralmente ma, è imprescindibile trovare un accordo con l’inquilino sul conseguente importo da pagare.
Il proprietario dovrà fornire una prova di effettiva lesione del patrimonio per ottenere il risarcimento dei danni.
Gian Palmieri
2025-10-07 16:27:45
Numero di risposte
: 30
La legge prevede che gli interventi di riparazione/manutenzione su un immobile affittato siano a volte a carico del locatore, a volte del conduttore.
Il Codice stabilisce anche che la piccola manutenzione, cioè quella ordinaria con costi contenuti, è a carico di chi abita nell’appartamento.
Competono, invece, al proprietario, tutte le altre riparazioni, quindi sia la manutenzione ordinaria dai costi più alti sia la manutenzione straordinaria.
In base a quanto detto, è possibile concludere che chi abita nell’appartamento paga sicuramente per i danni da piccola manutenzione.
Ma l’inquilino è tenuto a sciogliere i cordoni della borsa anche per eventuali danni da mancata custodia e assenza di diligenza.
In generale, in caso di incendio, paga chi abita nell’appartamento, a meno che non dimostri che la colpa non è né sua né di qualcuno che ha fatto entrare in casa.
L’inquilino, infine, non può riconsegnare l’appartamento danneggiato allo scadere del contratto.
In altre ipotesi che riguardino, invece, i danni causati da manutenzione straordinaria o ordinaria ma costosa, a pagare sarà il proprietario.
Il proprietario deve però provare che il danno è stato causato dall’inquilino.
Inoltre, se consegna l’immobile con dei vizi di cui l’inquilino si accorge solo in seguito, è il proprietario a dover risarcire, a meno che non dimostri di essere stato in buona fede, non avendo mai saputo dei vizi in questione.
Gregorio Martinelli
2025-09-29 06:07:01
Numero di risposte
: 27
Di norma è l’inquilino a dover coprire i costi, a meno che non siano stati causati dall’usura naturale.
Secondo gli articoli 1588 e 1590 del Codice Civile, se l’inquilino dimostra che il danno è dovuto a un normale deterioramento del bene, non è tenuto a risarcirlo.
La manutenzione straordinaria, invece, è generalmente a carico del proprietario.
Il Codice Civile (art. 1575 e 1576) sancisce che il proprietario deve mantenere l’immobile in uno stato di sicurezza adeguato.
Questo significa che, se l’appartamento viene forzato o danneggiato durante un’intrusione, il proprietario è responsabile per le riparazioni necessarie.
Mario Sanna
2025-09-25 10:35:47
Numero di risposte
: 27
La responsabilità per i danni in un appartamento in affitto può essere regolata dal contratto di locazione, o "contratto di affitto", dove sono solitamente indicati i diritti e doveri del locatario e del proprietario, tra cui: le responsabilità per i danni eventuali o la manutenzione dell'immobile. In caso di danni accidentali all'appartamento, come la rottura di un elettrodomestico o danni al pavimento, la responsabilità di solito ricade sull’affittuario. Tuttavia, la legge e il contratto di locazione devono definire chiaramente cosa costituisce un danno accidentale e le procedure per la sua riparazione. L'usura normale, invece, è una questione che spesso causa dibattiti tra locatari e proprietari. Ai sensi dell'art. 1590 del c.c. e dell'art. 1588 del c.c., chi è in affitto, se prova che un danno è causato dall'usura dell'immobile, non deve pagare per gli eventuali danni relativi. Per quanto riguarda invece la manutenzione regolare, al proprietario dell'immobile spettano gli interventi più importanti, mentre l’affittuario deve occuparsi dei piccoli lavori di manutenzione.
Sesto Pagano
2025-09-14 11:48:28
Numero di risposte
: 26
Di norma è l’inquilino a rispondere dei danni che si producono gradualmente e che lui stesso ha causato. Anche la muffa in genere non è coperta dall’assicurazione di responsabilità civile del locatario se è quest’ultimo ad averla causata. Un consiglio: prima di fare grosse modifiche nella casa in affitto, chiedete l’autorizzazione scritta del locatore. L’inquilino risponde anche delle modifiche che ha apportato volontariamente. Se abitate un appartamento da due anni e le pareti erano state tinteggiate tre anni prima del vostro ingresso, la pittura ha ora cinque anni: in questo caso pagherete solo una parte del lavoro. Se invece l’ultima tinteggiatura risale a più di otto anni prima e dunque la durata di vita è stata superata, non dovete pagare nulla a meno che non sia necessaria una tinteggiatura speciale. Il locatore può pretendere che l’inquilino, quando lascia l’appartamento, ripristini a proprie spese lo stato originale.
Teresa Longo
2025-09-05 10:08:35
Numero di risposte
: 28
Di principio siete voi come inquilina o inquilino che dovete risarcire i danni che sono stati causati da voi personalmente, dai vostri coinquilini, impiegati, ospiti o animali domestici all’abitazione in affitto.
Per i danni che sono causati dalla normale usura, la responsabilità è del locatore.
Come inquilina o inquilino siete responsabili ad esempio se I vostri bambini hanno dipinto sulle pareti.
È stato rotto un vetro.
I vostri animali domestici hanno rosicchiato pareti in legno.
Ci sono macchie molto visibili sui tappeti.
Sono presenti grossi buchi causati da bruciature.
Non siete responsabili se La tappezzeria è ingiallita, si vedono tracce di quadri e mobili alle pareti o la moquette è consumata.
I fori fatti da chiodi e viti alle pareti sono stati chiusi correttamente.
Sono stati causati danni da sconosciuti.
I danni esistevano già all’inizio della locazione.
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