I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione: titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo relativo all’anno 2023, pari o inferiore a 7.383,22 euro.
redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
indennità percepite dai giudici di pace, dai giudici onorari e dai giudici tributari o comunque connesse a cariche pubbliche elettive, oltreché alle indennità e ai gettoni di presenza, percepiti dagli amministratori locali;
aremunerazioni percepite dai sacerdoti, in qualità di ex insegnanti di religione.
A partire dal 1° luglio 2022, le pensioni di invalidità per gli iscritti all’INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda gli scritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità, ossia per i trattamenti privilegiati nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni.
Le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%, mentre sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.