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Quali redditi fanno cumulo con la pensione?

Demi Rizzi
Demi Rizzi
2025-09-26 14:24:00
Numero di risposte : 26
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Le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%, mentre sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. Le pensioni di invalidità per gli iscritti all’INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti previsti dalla normativa vigente. In conformità con la L. 388/2000 è inoltre previsto che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%, mentre sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente. Nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi. A partire dal 1° luglio 2022, le pensioni di invalidità per gli iscritti all’INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità, ossia per i trattamenti privilegiati nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni.
Bruna Parisi
Bruna Parisi
2025-09-22 03:53:36
Numero di risposte : 28
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L'articolo 19 del decreto-legge 112/2008 ha disposto l'abolizione totale del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente. Il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro è stato oggetto, in anni recenti, di numerosi interventi legislativi, dapprima ispirati al principio dell'integrale cumulabilità del trattamento di pensione con la retribuzione. Con l’articolo 19 del D.L. 112/2008 la normativa è stata totalmente modificata, introducendo l’integrale cumulabilità dal 1° gennaio 2009 delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Tutte le pensioni di anzianità godono dello stesso regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico al quale appartengano. L’abolizione del divieto di cumulo non tocca i soggetti titolari di pensione ai superstiti e degli assegni di invalidità con gli altri redditi.
Egidio Lombardi
Egidio Lombardi
2025-09-09 18:09:52
Numero di risposte : 18
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Per le pensioni di vecchiaia, sia del sistema retributivo che di quello contributivo, il cumulo con i redditi di lavoro è generalmente consentito senza limitazioni. Per le pensioni anticipate ordinarie, ovvero quelle ottenute con un requisito contributivo pieno, il cumulo è consentito senza restrizioni, analogamente alle pensioni di vecchiaia. Nel caso di quota 103 il cumulo è consentito solo con redditi da lavoro autonomo occasionale, fino a un massimo di 5.000 euro lordi annui. Per l’APE sociale, invece, il divieto di cumulo è totale: il beneficiario non può svolgere alcuna attività lavorativa, pena la decadenza dal beneficio. I redditi di lavoro percepiti dopo il pensionamento si sommano all’importo della pensione ai fini dell’imposizione fiscale, potendo determinare un aumento dell’aliquota Irpef applicabile.