Esercitando la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi, si possono conseguire i trattamenti indicati di seguito i cui requisiti variano a seconda del sistema calcolo applicato alla pensione in cumulo.
Pertanto, se il soggetto è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, accede ai trattamenti in cumulo con i requisiti previsti per i lavoratori con anzianità al 31 dicembre 1995.
Se invece tutte le gestioni interessate dal cumulo hanno contribuzione dal 1° gennaio 1996, il soggetto accede alla pensione in cumulo con i requisiti previsti per i contributivi “puri”.
Si consegue con i requisiti anagrafici e contributivi previsti nel sistema retributivo o in quello contributivo dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimi iscritti.
Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia in cumulo nel sistema retributivo e misto si applicano le deroghe all’innalzamento del requisito anagrafico e contributivo previste al d.lgs. n. 503 del 1992 sempreché dette disposizioni operino in tutte le gestioni interessate al cumulo.
A partire dal 1° gennaio 2017 tra i trattamenti conseguibili con il cumulo vi è anche la pensione anticipata il cui diritto si perfeziona, a prescindere dall’età anagrafica, con il requisito contributivo previsto dall’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011.
Il cumulo può essere utilizzato per perfezionare il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata prevista in favore dei lavoratori cd. precoci.
Il cumulo non può essere utilizzato, invece, per conseguire la pensione anticipata cd. Opzione donna.
Il cumulo non può essere utilizzato nemmeno per conseguire la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011.