Testamento Olografo e Successione Legittima: Come Funziona?

Rosa Sorrentino
2025-07-13 18:12:53
Numero di risposte
: 14
Il testamento olografo e la successione legittima sono due concetti che si intrecciano nel diritto ereditario. Quando l’eredità viene devoluta agli eredi in base alle ultime volontà espresse da un soggetto in vita e suggellate in un testamento, si apre la cosiddetta “successione testamentaria”. Colui che predispone testamento non può, tuttavia, manifestare la propria volontà in maniera totalmente libera, essendo obbligato a non intaccare una parte dei beni che la legge attribuisce di diritto a determinati soggetti a lui legati da particolare vincolo di parentela. Tali soggetti vengono definiti “eredi legittimari” e la porzione di beni intaccabile definita “quota di legittima”. Il patrimonio ereditario è scomponibile in due parti: una quota disponibile, della quale il de cuius è libero di disporre secondo la propria volontà, e una quota indisponibile, destinata ex lege a determinate categorie di soggetti e definita, come già detto, quota di “legittima”. Se il testatore dispone della propria quota in testamento eccedendo i limiti suindicati, lederà la quota di legittima del legittimario, con conseguente possibilità per quest’ultimo di intraprendere un’azione giudiziaria, definita azione di riduzione. L’azione di riduzione mira a far dichiarare l’inefficacia degli atti testamentari lesivi della quota di legittima e, successivamente, a ottenere la reintegrazione del legittimario nella quota lui spettante per legge, mediante la restituzione dei beni posseduti in eccesso da parte dei beneficiari. Il termine per impugnare un testamento è decennale e secondo il consolidato orientamento oggi prevalente, sancito dalla pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite con sentenza 25 ottobre 2004 n. 20644, il termine prescrizionale decorre dalla data di accettazione dell’eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima.

Raffaella Pellegrino
2025-07-10 22:46:03
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: 5
La successione testamentaria rappresenta un passaggio fondamentale per il trasferimento delle posizioni giuridiche da un defunto ai suoi eredi, che subentrano nelle varie dinamiche patrimoniali. Il testamento è il fulcro della successione testamentaria, da cui appunto prende anche il nome. Esso si articola principalmente in 2 forme: il testamento pubblico e il testamento olografo. Il testamento olografo, invece, è redatto direttamente dal testatore e conservato da lui stesso, a meno che non decida di consegnarlo ad un’altra persona. La quota disponibile è la porzione dell’eredità su cui il testatore ha totale libertà di disposizione. Il testatore dispone dell’intero suo patrimonio, tuttavia gli articoli 536 e seguenti del Codice Civile riconoscono una quota minima, la cosiddetta quota legittima, a favore di determinati soggetti. La parte di patrimonio non compresa nella “quota di legittima” è detta quota disponibile; di tale quota il testatore può liberamente disporre. Il testamento olografo richiede 3 elementi essenziali per la sua validità: essere scritto interamente dal testatore, datato e firmato dallo stesso.

Leonardo Pellegrino
2025-07-03 07:06:30
Numero di risposte
: 8
Se il defunto aveva disposto del proprio patrimonio con un testamento, l’eredità sarà devoluta in conformità alle disposizioni testamentarie ivi contenute.
L’eredità, invece, sarà devoluta in base alle norme previste dal codice civile in due ipotesi alternative, cioè:
se non esiste un testamento valido ed efficace;
se il testamento contiene disposizioni solo parziali, che non considerano tutti beni che appartenevano al de cuius.
In queste due ipotesi si apre la successione legittima o necessaria, disciplinata dall’articolo 565 c.c., il quale contiene l’elenco dei soggetti chiamati a succedere, c.d. “eredi legittimi”, indicati in sequenza in base a un criterio "di preferenza" che deve essere rispettato.
Gli eredi legittimi - i quali, come detto, succedono al de cuius in assenza del testamento - sono, nell’ordine "di preferenza":
il coniuge;
i discendenti;
gli ascendenti;
i collaterali;
gli altri parenti;
lo Stato.

Massimo Barbieri
2025-06-21 14:11:07
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: 11
Il testamento olografo è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
La possibilità di disporre dei propri beni tramite testamento non è, però, assoluta.
L’articolo 536 e seguenti del Codice Civile, infatti, riconoscono a favore di determinati soggetti il diritto ad una quota minima sul patrimonio del defunto, la cosiddetta quota di legittima.
La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è detta, invece, quota disponibile: di tale quota il testatore può liberamente disporre.
Il testamento olografo, cioè scritto totalmente, datato e firmato dal defunto, è la forma di testamento più semplice.
Un testamento che non rispetta la quota di legittima è ugualmente valido ed efficace, fino a che non venga impugnato dai legittimari.
Il testamento non può togliere agli eredi legittimi la parte minima di eredità che gli spetta per legge.

Marieva Barbieri
2025-06-21 12:44:14
Numero di risposte
: 9
Il testamento olografo erede universale è un negozio giuridico che consente al testatore di attribuire l’intero patrimonio ad un unico erede.
Per essere valido un testamento olografo erede universale deve rispettare alcune regole dettate dal codice civile.
In particolare, il testamento olografo deve presentare i requisiti formali e non deve contenere disposizioni in violazione dei diritti di legittima, ovvero la porzione del patrimonio che, per legge, è riservata a favore al coniuge e ai figli del defunto.
Il legittimario che si ritiene leso nei propri diritti di legittima può promuovere una causa attraverso l’azione di riduzione entro 10 anni dal momento in cui sorge l’interesse ad agire.
Il termine decennale di prescrizione decorre: nel caso di disposizione testamentaria lesiva dall’accettazione dell’eredità, mentre in caso di lesione per donazione dall’apertura della successione.
La procedura di impugnazione consiste nella presentazione di una domanda presso il tribunale competente volta a reintegrare la quota di patrimonio spettante per legge.
In sede di giudizio, il giudice verificherà la correttezza della ripartizione del patrimonio effettuata dal defunto, in caso di violazione della legittima, provvederà a correggerla, per ripristinare la quota di legittima lesa.
In conclusione, è importante tenere presente che, nonostante la maggiore libertà di disposizione del proprio patrimonio concessa dal testamento olografo, non si può disporre in modo incondizionato dei propri beni, ma bisogna rispettare la quota di legittima a favore dei parenti più stretti.
In caso contrario, i legittimari hanno diritto a impugnare il testamento e a far valere i loro diritti davanti al giudice.
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