Successione testamentaria: come funziona?

Ortensia Moretti
2025-07-14 21:10:49
Numero di risposte
: 5
La successione testamentaria rappresenta un passaggio fondamentale per il trasferimento delle posizioni giuridiche da un defunto ai suoi eredi, che subentrano nelle varie dinamiche patrimoniali.
La modalità principale con cui ci si prepara a questa transizione è attraverso il testamento.
Questo documento, redatto in vita dal soggetto che lo elabora, configura il destino delle suo patrimonio al momento della sua dipartita.
Attraverso il testamento si designano i beneficiari e si stabiliscono le quote di eredità, integrando anche disposizioni di natura morale o patrimoniale.
Il testatore dispone dell’intero suo patrimonio, tuttavia gli articoli 536 e seguenti del Codice Civile riconoscono una quota minima, la cosiddetta quota legittima, a favore di determinati soggetti.
La parte di patrimonio non compresa nella “quota di legittima” è detta quota disponibile; di tale quota il testatore può liberamente disporre.
Le persone, a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione, sono: i figli; gli ascendenti legittimi; il coniuge.
Questi soggetti sono chiamati legittimari.
La quota di legittima spettante a ciascuno degli appartenenti a tali categorie cambia in base a come gli stessi concorrono tra loro.
La quota disponibile è la porzione dell’eredità su cui il testatore ha totale libertà di disposizione.
Nel momento della redazione del testamento, il defunto può decidere di individuare come “beneficiario” anche un estraneo alla propria famiglia oppure scegliere di privilegiare un erede legittimo, destinando a quest’ultimo non solo la quota riservata dalla legge, ma anche la quota disponibile.
Il testamento è il fulcro della successione testamentaria, da cui appunto prende anche il nome.
Esso si articola principalmente in 2 forme: il testamento pubblico e il testamento olografo.
Il testamento pubblico è formalizzato attraverso un atto notarile.
Il testamento olografo, invece, è redatto direttamente dal testatore e conservato da lui stesso, a meno che non decida di consegnarlo ad un’altra persona.
Il testamento può essere revocato fino al momento prima della morte del testatore e produce effetti soltanto dopo la sua dipartita.
Fino ad allora, rimane segreto e non esercita alcun effetto sui beni del testatore, che può disporne liberamente.

Eusebio D'amico
2025-07-10 07:04:55
Numero di risposte
: 9
Quando avviene un decesso è, sin da subito, consigliabile avere informazioni sulla devoluzione della successione, vale a dire accertare se la successione - nel caso concreto - sarà regolata dalla legge (perché il defunto non ha lasciato testamento) ovvero, in tutto o in parte, da un testamento.
Ciò premesso, è necessario, anzitutto, verificare se il defunto ha lasciato un testamento.
Nel caso si trovi un testamento olografo, lo si deve portare ad un notaio perché provveda alla sua pubblicazione.
Nel caso in cui non si sappia dell’esistenza o meno di un testamento ci si può rivolgere all'Archivio Notarile (per effettuare una ricerca nel Registro Generale dei Testamenti).
È opportuno, poi, ricostruire un quadro completo del patrimonio del defunto, anche per predisporre la dichiarazione di successione ai fini fiscali.

Giuseppa Romano
2025-07-05 07:56:35
Numero di risposte
: 13
La successione con testamento è quella in cui un soggetto dispone delle sue sostanze per il tempo successivo alla propria morte.
Si parla di successione con testamento, o successione testamentaria, quando un soggetto dispone delle sue sostanze per il tempo successivo alla propria morte, mediante appunto la redazione di un testamento, con cui determina i soggetti beneficiari e le rispettive quote.
Non può, però, togliere agli eredi legittimi la parte minima di eredità che gli spetta.
La possibilità di disporre dei propri beni tramite testamento non è, però, assoluta.
L’articolo 536 e seguenti del Codice Civile, infatti, riconoscono a favore di determinati soggetti il diritto ad una quota minima sul patrimonio del defunto, la cosiddetta quota di legittima.
La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è detta, invece, quota disponibile: di tale quota il testatore può liberamente disporre.
Il testamento rappresenta, dunque, l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte.
In presenza di un testamento il codice civile stabilisce comunque che alcuni soggetti (coniuge, discendenti e ascendenti) non potranno essere eliminati dalla successione, anche se diversamente indicato, per le quote di eredità legittima.
Un testamento che non rispetta la quota di legittima è ugualmente valido ed efficace, fino a che non venga impugnato dai legittimari.
Come già detto, il testamento non può togliere agli eredi legittimi la parte minima di eredità che gli spetta per legge.

Italo Basile
2025-06-21 16:34:00
Numero di risposte
: 9
La mancata conoscenza delle norme che regolano la successione necessaria in molti casi fa sì che il testatore non consapevole rediga schede testamentarie che danno luogo a contenziosi tra gli eredi.
In presenza di un testamento, infatti, l’eredità viene devoluta ai soggetti indicati quali eredi dal testatore nella scheda testamentaria.
Ma se la volontà testamentaria è libera, tuttavia il testamento non può ledere le aspettative ed i diritti che la legge stabilisce inderogabilmente a favore degli eredi cosiddetti “legittimari”, ovvero i parenti più stretti del testatore.
I primi succedono al de cuius in assenza di testamento, o nel caso in cui il testamento non abbia preso in considerazione l’intero patrimonio lascito dal testatore, i legittimari, invece, in virtù della particolare vicinanza di parentela con i de cuius, succedono nella misura tassativamente stabilita dalla legge, anche se il testamento dispone diversamente.
Ai legittimari, per legge, spetta in ogni caso la quota di legittima.
Qualora con il testamento il de cuius abbia leso i diritti dei legittimari essi possono agire per reintegrare la loro quota, intaccata dalle donazioni fatte in vita, oppure dalle disposizioni testamentarie.
In questi casi l’avente diritto impugna il testamento in quanto lesivo delle proprie aspettative garantite dalla legge.
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