Indegnità: quali effetti sull'eredità?

Clodovea Cattaneo
2025-06-29 01:55:30
Numero di risposte
: 3
Se la legge ritiene le persone “indegne”, quindi immeritevoli, esse sono escluse dal ricevere l’eredità.
Nel caso in cui ne avessero, in qualche modo, beneficiato, sono tenute a restituire i beni.
L’indegno è obbligato a restituire i frutti ricevuti dopo l’apertura della successione, ai sensi dell’art. 464 cc.
La sentenza di indegnità, infatti, rende l’indegno un possessore in mala fede.
L’obbligo restitutorio è una conseguenza del principio per cui gli effetti dell’indegnità retroagiscono al momento dell’apertura della successione.
Si ritiene la sentenza di indegnità come causa di incapacità a succedere.
Qualora il soggetto sospeso sia condannato, o intervenga un patteggiamento della pena, questi verrà definitivamente escluso dalla successione, per indegnità a succedere.

Isabel Longo
2025-06-28 23:13:03
Numero di risposte
: 4
Indegnità a succedere è un concetto giuridico che indica la mancanza dei requisiti necessari per poter ereditare da un defunto.
L’indegnità a succedere è stata introdotta per proteggere l’immagine e la reputazione della persona defunta, nonché per impedire che il patrimonio ereditato finisca nelle mani di individui che non ne sono degni.
Le cause di indegnità a succedere sono stabilite dalla legge, che elenca le cause di indegnità, come ad esempio chi uccide o tenta di uccidere colui della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente dello stesso.
Colui che è dichiarato indegno a succedere è obbligato a restituire tutti i frutti percepiti dopo l’apertura della successione.
Inoltre, l’indegno non abbia sui beni della successione devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.
Infatti, l’art. 466 del codice civile prevede la cosiddetta riabilitazione, ovvero dei casi in cui, nonostante una dichiarazione di indegnità a succedere, l’indegno possa succedere lo stesso al de cuius.
Ciò è possibile solo in due casi: qualora il de cuius lo abiliti espressamente con atto pubblico o con testamento, o qualora il testatore, pur conoscendo la situazione di indegnità a succedere, contempli espressamente l’indegno nel suo testamento.

Marianita Damico
2025-06-28 21:28:37
Numero di risposte
: 8
L’indegnità a succedere consistente in una sanzione civilistica di carattere patrimoniale comminata dall’autorità giudiziaria al vocato all’eredità resosi responsabile di condotte riprovevoli tassative previste dalla normativa codicistica.
L’indegnità a succedere viene considerata, dalla giurisprudenza prevalente, causa di esclusione dalla successione.
Pertanto, fino alla pronuncia della sentenza costitutiva di indegnità, il vocato all’eredità sarebbe pienamente capace di succedere.
La sentenza che pronuncia l’indegnità a succedere opera retroattivamente, onde per cui l’indegno sarà tenuto alla restituzione di quanto a lui pervenuto dal momento dell’apertura della successione, secondo quanto sancito dall’art.464c.c.
Tuttavia, colui che è stato dichiarato indegno può essere riabilitato successivamente mediante dichiarazione irrevocabile proveniente dalla persona della cui successione si tratta contenuta o in un atto pubblico oppure nel testamento stesso.
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