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Risarcimento danni: quando scade il diritto?

Alan Santoro
Alan Santoro
2025-06-11 16:06:05
Numero di risposte : 6
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Per quanto riguarda il danno derivante da fatto illecito il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto. Per quanto riguarda invece i danni cagionati da un veicolo in circolazione il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi. Qualora il titolare del diritto al risarcimento danni non eserciti tale diritto richiedendo l’indennizzo entro i tempi previsti, ecco che vedrà estinguersi la possibilità di ricevere un compenso economico per quanto patito.
Emidio Esposito
Emidio Esposito
2025-06-11 15:42:16
Numero di risposte : 7
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Il risarcimento danni per incidenti stradali ha un termine massimo per esercitare i propri diritti di due anni. Al fine di evitare che possa maturare la prescrizione, l’utente rimasto coinvolto in un sinistro di cui non si ritiene responsabile, entro 2 anni dalla data dell’incidente, dovrà inviare all’assicurazione competente per il risarcimento una formale richiesta risarcitoria. Tuttavia, esistono delle eccezioni, come nel caso in cui il fatto che ha cagionato il sinistro stradale integri gli estremi di un reato, in cui il termine di prescrizione superiore a 2 anni previsto per quel reato si applicherà anche all’azione civile di risarcimento del danno. In Italia, la legge prevede un periodo di prescrizione di tre anni da quando si verifica il sinistro stradale, anche se ci possono essere alcune eccezioni. Per i sinistri previsti dalla legge italiana sulla responsabilità civile per i danni provocati a persone e cose, la prescrizione è pari a 10 anni a decorrere dal giorno in cui il soggetto ha subito il danno.
Liborio Costantini
Liborio Costantini
2025-06-11 12:50:29
Numero di risposte : 5
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I termini di prescrizione per il risarcimento variano a seconda che il danno derivi da un illecito contrattuale o extracontrattuale. Nel caso di illecito extracontrattuale ci sono cinque anni di tempo per chiedere il risarcimento. Il termine inizia a decorrere dalla commissione del fatto illecito che ha determinato il danno o, se posteriore, dalla conoscenza del danno stesso da parte del danneggiato. Il risarcimento del danno derivante da un contratto deve essere richiesto invece entro massimo dieci anni di tempo che decorrono dal giorno dell’inadempimento o della condotta illecita. Ci sono però alcuni tipi di contratti che prevedono una prescrizione più breve. Anche in questi casi, come in quello della responsabilità extracontrattuale, il danneggiato può limitarsi a inviare, prima della scadenza del termine di prescrizione, una lettera di diffida per richiedere il pagamento delle somme che gli sono dovute. Così facendo interromperà la prescrizione e il termine inizierà a decorrere nuovamente da capo per un periodo di pari durata. Il danneggiato può pertanto evitare la prescrizione se, ogni cinque anni, invia una lettera di richiesta di pagamento al debitore. Alla scadenza dei cinque anni è necessario rinnovare la richiesta di pagamento, altrimenti scatta la prescrizione.
Raoul Mariani
Raoul Mariani
2025-06-11 12:33:15
Numero di risposte : 5
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Il diritto al risarcimento si prescrive in 10 anni a partire dal decesso se la richiesta viene avanzata dai congiunti al fine di ottenere i danni patiti dalla vittima e trasmissibili agli eredi. Il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni a partire dal decesso se la richiesta viene avanzata dai congiunti al fine di ottenere i danni patiti dai medesimi in proprio per la perdita del rapporto parentale. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il giorno dal quale decorre il termine di prescrizione coincide con il momento in cui il paziente ha preso coscienza e consapevolezza che il proprio danno sia conseguenza di un errore sanitario. Per quanto riguarda la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, il termine per la prescrizione è fissato in 10 anni. Se l’azione risarcitoria viene rivolta direttamente nei confronti del medico si verte in tema di responsabilità extra-contrattuale e i tempi di prescrizione si riducono a 5 anni.
Raffaella Bianchi
Raffaella Bianchi
2025-06-11 11:50:55
Numero di risposte : 5
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Il diritto al risarcimento dei danni decorre da quando si è verificato l’evento che ha causato il danno stesso e ha una durata massima di 10 anni. La prescrizione può essere interrotta in vari modi, come ad esempio con la richiesta d’informazioni sul danno da parte del danneggiato o con l’invio di una lettera raccomandata al responsabile. Inoltre, la prescrizione può anche essere sospesa per tutto il periodo in cui le parti sono in causa in un processo giudiziale. Tuttavia, la prescrizione non è sempre applicabile: nel caso in cui sussista una situazione di colpa grave o di malafede da parte del responsabile, essa può essere estinta. Si tratta di un’eccezione prevista dal Codice Civile all’articolo 2943, secondo cui la responsabilità non decade neanche dopo il decorso dei 10 anni previsti per la prescrizione. In definitiva, i termini di prescrizione delle azioni civili di responsabilità decorrono a partire dal momento in cui si verifica l’evento che ha causato il danno e hanno una durata massima di 10 anni. Tuttavia, se sussistono condizioni particolari come una situazione di colpa grave o malafede da parte del responsabile, i termini possono essere estinti.