Sono reputati incapaci quei soggetti che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per la capacità di agire.
I soggetti incapaci non sono in grado di curare i propri interessi ma necessitano di un terzo che li tuteli.
Si distinguono tre tipi di incapacità.
Incapacità assoluta, in questa categoria vengono racchiusi i minorenni, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, sono incapaci di agire gli interdetti legali e gli interdetti giudiziali.
Gli interdetti legali sono i condannati all'ergastolo o alla reclusione non inferiore ai cinque anni per delitto non colposo e gli interdetti giudiziali sono coloro che si trovano in condizioni di infermità mentale stabile.
Questi soggetti non possono compiere atti giuridici, né di ordinaria né di straordinaria amministrazione.
Incapacità relativa, in questa categoria sono inseriti i minorenni emancipati e gli inabilitati.
Gli inabilitati sono i ciechi, i sordi dalla nascita o dalla prima infanzia, coloro che sono affetti da disturbi mentali non gravi, i tossicodipendenti, gli alcolisti e, infine, i prodighi.
Tutti questi possono compiere atti di ordinaria amministrazione ma non atti di straordinaria amministrazione, per i quali devono essere assistiti da una figura preposta, il curatore.
Incapacità naturale, questi soggetti non possiedono la capacità di agire solo in determinati momenti, per un tempo limitato, poiché anziani, o sotto effetto di stupefacenti e di alcolici, o perché si trovano in stato di ipnosi.
In questo caso la legge tutela il soggetto consentendogli l'annullamento di qualsiasi atto, a condizione che si possa provare la temporanea incapacità e il pregiudizio subito dall'incapace naturale.