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Diseredazione o indegnità a succedere?

Bibiana Rossetti
Bibiana Rossetti
2025-06-28 15:30:53
Numero di risposte : 4
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Il nostro ordinamento giuridico non contempla la diseredazione per mera volontà del testatore. Da quanto detto si desume che il de cuius non può escludere dalla successione, a sua discrezione, almeno relativamente alla quota indisponibile dell’asse ereditario, una o più persone fra quelle cui la legge riserva comunque una quota del patrimonio. Affinché ciò possa avvenire, quindi, è necessario che la persona abbia commesso taluno dei fatti sopra elencati. L’indegnità è la condizione di chi, avendo posto in essere taluno degli atti, sintomatici di particolare bassezza d’animo, previsti dall’art. 463 c.c., non può essere chiamato a succedere nei confronti di una determinata persona. In particolare, è escluso dalla successione come indegno.
Anselmo Coppola
Anselmo Coppola
2025-06-18 13:51:55
Numero di risposte : 8
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Ci sono però alcuni casi particolari. Esiste infatti una differenza sostanziale tra diseredazione e indegnità. Mentre nel primo caso il redattore del testamento sceglie per svariate ragioni di escludere il soggetto dal testamento, nel secondo – deciso e regolato dalla legge – il soggetto si trova automaticamente escluso dalla successione, ma dovrà comunque attendere la sentenza del tribunale prima di essere formalmente e praticamente escluso dall’asse ereditario. Le circostanze legali che possono portare un soggetto all’esclusione dal testamento per indegnità riguardano comunque azioni particolarmente rilevanti quali, a titolo di esempio: Reati gravi contro il testatore o i suoi parenti. Perdita della potestà sui figli. Redazione di un testamento falso. Aver costretto con azioni violente il testatore a modificare il testamento. Nel caso di diseredazione, invece, il soggetto si trova semplicemente escluso dall’eredità per volere del testamentario. Pur con consistenti limitazioni. Ci ricorda infatti la Cassazione come non sia possibile escludere dalla successione “quei soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti” (articolo 536, primo comma, Codice Civile). Questi soggetti sono definiti eredi legittimari: ovvero coniuge, figli e ascendenti. Questo significa che, se uno dei soggetti appena elencati dovesse trovarsi escluso dal testamento, potrebbe impugnare il documento stesso e rivolgersi al tribunale, richiedendo la quota di successione che gli spetta per legge (articoli 553 e seguenti del Codice Civile). La questione, però, è complessa. Il testamentario è infatti libero di cedere il suo intero patrimonio a un soggetto diverso dai legittimari, escludendo di fatto questi ultimi dalla successione. I legittimari, però, potrebbero però rivolgersi al tribunale e reclamare la loro parte di eredità. Si tratta, come appare evidente, di una situazione delicata che, considerata l’importanza dell’argomento, merita di essere approfondita e gestita vis-à-vis con professionisti del settore.