Legato: quali oneri ricadono sul legatario?

Prisca De rosa
2025-06-28 16:42:11
Numero di risposte
: 6
Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.
Il valore si determina con riferimento al tempo dell'adempimento e non a quello dell'apertura della successione.
Occorre inoltre far riferimento al valore della cosa senza considerare né i frutti, né le spese per la sua conservazione.
È costituito dal valore capitale della cosa legata, e non dalla rendita il limite, oltre il quale il legatario non è più tenuto all'adempimento del legato.
Il legatario risponde inoltre intra vires di ogni altro onere a lui imposto.
L'onere può consistere anche nel pagamento di debiti ereditari, debiti dei quali di regola il legatario non risponde.
La responsabilità del legatario incontra un limite dell'integrale svuotamento di valore del legato.
Può accadere che il legatario adempia il legato o l'onere oltre i limiti normativamente previsti.
In tal caso, potrà configurarsi un indebito oppure una liberalità oppure, laddove concorrano circostanze che facciano ritenere che la prestazione è stata compiuta in esecuzione di doveri morali o sociali, l'adempimento di un'obbligazione naturale.
Il legato di azienda ha ad oggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad essa fanno capo, sicché, trovando applicazione le regole successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valore dell'azienda medesima.

Angelo Battaglia
2025-06-21 08:40:41
Numero di risposte
: 5
Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata. L'articolo 671 stabilisce che il legatario deve adempiere agli oneri relativi al legato, ma solo fino al valore del bene ricevuto. Questo evita che il legatario sia gravato da obblighi superiori al valore del bene legato stesso, proteggendolo da eventuali oneri eccessivi. In materia di successione testamentaria l'art. 671 cod. civ. prescrive l'obbligo per il legatario di adempiere al legato e ad ogni altro onere a lui imposto entro i limiti di valore della cosa legata. Ne deriva che, qualora il "modus" a carico del legatario assorba per intero il valore del legato, ciò non comporta l'invalidità della disposizione. La disposizione dell'art. 490 comma secondo n. 2) cod. civ. che limiti la responsabilità dell'erede accettante con il beneficio d'inventario per il pagamento dei debiti ereditari e dei legati "intra vires" e "cum viribus hereditatis", va intesa nel senso che nell'espressione "debiti" debbono ricomprendersi, sebbene non espressamente menzionati, anche gli oneri modali e, più in generale, tutti i pesi ereditari posti a carico dell'erede dall'art. 752 cod. civ. Il legato di azienda ha ad oggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad essa fanno capo, sicché, trovando applicazione le regole successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valore dell'azienda medesima, ex art. 671 c.c.

Moreno Donati
2025-06-21 07:18:17
Numero di risposte
: 8
Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.
Il valore della cosa legata e dell'onere si determina nel momento in cui devono essere adempiuti.
Si ritiene che l'adempimento oltre il limite indicato dalla norma in commento costituisca adempimento di un'obbligazione naturale.
Il legatario, a differenza dell'erede, non è il continuatore della personalità del de cuius e, di conseguenza, risponde dei debiti e dei pesi ereditari soltanto intra vires.
Con lodevole criterio equitativo, il legislatore ha dettato la regola, senza riscontro nella legislazione precedente, per mezzo della quale, se onerato di un legato è un legatario, il limite massimo entro il quale dev’essere contenuto il suo obbligo è segnato dal valore della cosa legata.
Bisogna tuttavia notare che, in base ai princìpi, la disposizione in esame si applica all’adempimento di qualsiasi onere o peso imposto al legatario.
Il legato di azienda ha ad oggetto, salvo diversa volontà del testatore, il complesso unitario dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, comprensivo di tutti i rapporti patrimoniali di debito-credito che ad essa fanno capo, sicché, trovando applicazione le regole successorie, il legatario è tenuto al pagamento dei debiti aziendali, ancorché nei limiti del valore dell'azienda medesima, ex art. 671 c.c..
La valutazione dev’essere fatta al momento in cui il legato dev’essere adempiuto.
Quindi, di regola, al momento dell’apertura della successione, salvo che non si tratti di legato a termine o di legato di prestazioni periodiche.

Federica Ferrara
2025-06-21 06:32:23
Numero di risposte
: 7
Il testatore può, con espressa disposizione, esonerare il legatario, in tutto o in parte, dall’obbligo del pagamento della tassa di successione.
Tale disposizione non potrà certo valere nei confronti del fisco, ma varrà nei rapporti interni tra legatario ed onerato, per cui il legatario potrà esercitare il diritto di regresso, qualora sia stato costretto o comunque abbia adempiuto al pagamento della tassa di successione.

Gianni Ferraro
2025-06-21 06:07:34
Numero di risposte
: 6
Le spese del funerale fanno parte delle passività ereditarie, che per legge gravano sugli eredi, non sui legatari.
Le spese e le imposte per la pubblicazione del testamento, in prima battuta, sono sostenute da chi ha richiesto la pubblicazione, responsabile del pagamento nei confronti del notaio.
Successivamente gli eredi e i legatari concorderanno fra loro il riparto dei costi, anche in base al contenuto del testamento.
Se riguarda solo il legato, sarà il legatario a farsene carico.
Se invece riguarda tutto l'asse ereditario, è corretto ripartire le spese in proporzione a quanto riceve ciascun soggetto.
Lo stesso vale per le spese della casa del defunto, riferite a data anteriore alla morte, mentre quelle riguardanti il periodo successivo vanno sostenute da chi subentra nella proprietà della casa, sia erede o legatario.
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