Si possono trascrivere atti giudiziari?

Rodolfo Negri
2025-04-23 14:43:41
Numero di risposte: 8
La trascrizione degli atti è uno specifico procedimento previsto dall’ordinamento giuridico italiano disciplinato e regolato dagli articoli 2643-2696 del Codice Civile contenuti all’interno del sesto libro della “Tutela dei diritti”. L’articolo 2643 sancisce infatti un principio di tipicità di risultati, un orientamento che ci porta ad affermare che la trascrizione atti giudiziari deve essere prevista per tutti gli atti che potenzialmente possono produrre effetti riferibili ad essi. Inoltre anche se non prevista o non soggetto ad obbligo, la trascrizione atti giudiziari può sempre essere effettuata dal soggetto interessato.

Antonietta De Angelis
2025-04-23 13:20:24
Numero di risposte: 5
Si devono trascrivere, anche, le domande giudiziali inerenti alla risoluzione, rescissione, revocatoria, annullamento ed esecuzione di un obbligo contrattuale. La cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, ai sensi dell'articolo 2668 del codice civile, è fatta sia quando è debitamente consentita dalle parti che quando è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. A proposito la Cassazione ha evidenziato che la trascrizione della domanda giudiziale, nei casi in cui è prevista dalla legge [...] si ricollega al principio fissato dall'art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare del diritto controverso.