Cosa non va trascritto?

Tristano Silvestri
2025-04-24 03:31:40
Numero di risposte: 10
In realtà già il riferimento a detta norma appare errato, in quanto l’art. 2643 c.c. usa l’espressione “contratto”, senza nulla dire circa la forma che tale contratto deve rivestire, se quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Tale precisazione, invece, si rinviene all’art. 2657 c.c. (non oggetto di alcuna riforma recente), il quale dispone che possono costituire valido titolo per la trascrizione soltanto le sentenze, gli atti pubblici, le scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente e le sentenze e gli atti seguiti in paese estero debitamente legalizzati. Con particolare riferimento ai titoli di cui alla lettera c), in effetti, nel DDL Concorrenza presentato nel 2015 compariva una norma che concedeva agli avvocati, a certe condizioni, la possibilità di autenticare le firme, ma al momento del varo la norma sugli avvocati era già stata stralciata.
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