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Trascrizione: quali conseguenze ha?

Luisa Coppola
Luisa Coppola
2025-05-14 11:08:04
Numero di risposte: 5
Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore. La disposizione afferma il principio fondamentale secondo il quale chi pone per primo in essere la trascrizione è preferito rispetto a chi non trascrive affatto o trascrive successivamente il proprio titolo, con evidente efficacia dichiarativa della formalità della trascrizione che è opponibile ai terzi. La disposizione non deve portare a concludere che colui che non ha diritto ad ottenere il bene sia lasciato dalla legge senza alcuna tutela, in quanto egli potrà chiedere al dante causa, che ha alienato due volte il medesimo bene, il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento contrattuale. Lo stesso non potrà, tuttavia, pretendere nulla dall'altro acquirente, con eccezione dell'ipotesi in cui questi l'abbia consapevolmente frodato, in accordo con l'alienante, con conseguente configurabilità di una responsabilità extracontrattuale in capo all'altro acquirente. Pertanto, il semplice consenso se è sufficiente a far acquistare il diritto immobiliare, non è allora sufficiente a conservarlo, se non si trascrive. L'art. 2644 presuppone una duplicità (o pluralità) di acquisti a titolo derivativo (tale dovendo ritenersi anche quello del secondo avente causa che trascrive per primo) da un comune originario autore.
Elena Gatti
Elena Gatti
2025-05-05 11:51:11
Numero di risposte: 7
Gli atti e le sentenze, finché non sono trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi ignari che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale. Nel conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori dei predetti atti e delle sentenze richiamate. Gli effetti delle trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei. Si segnala che la disciplina relativa alla trascrizione degli atti di disposizione dei titoli non attribuisce all’UIBM alcun potere di controllo sulla validità e sulla efficacia degli stessi; la soluzione di eventuali controversie è di competenza dell’organo giudiziario.
Marianna De Angelis
Marianna De Angelis
2025-04-24 15:52:05
Numero di risposte: 4
La trascrizione ha eminentemente (ma non esclusivamente) efficacia dichiarativa; produce cioè il risultato di rendere opponibili a terzi gli atti trascritti. Chi acquista validamente un diritto, ma non trascrive, è titolare del diritto, ma non può opporlo a terzi che abbiano acquistato un diritto con esso incompatibile (laddove, ad esempio, dovessero sorgere dei conflitti derivanti da una doppia alienazione). Questa regola, infatti, riveste la massima importanza al fine di risolvere le situazioni di conflitto tra più acquirenti dello stesso bene, dal momento che è proprietario a tutti gli effetti del bene non già chi lo ha acquistato per primo, bensì chi ha trascritto per primo l'atto d'acquisto del suddetto bene. La trascrizione delle domande giudiziali e dei contratti preliminari rende gli effetti della sentenza e del contratto definitivo opponibili ai terzi, che hanno acquistato diritti sul bene successivamente alla domanda, sin dalla trascrizione della domanda giudiziale o del contratto preliminare (cosiddetta efficacia prenotativa della trascrizione), al ricorrere però di determinate condizioni (per le quali v. codice civile). L'esigenza di certezza dei traffici immobiliari giustifica che la trascrizione sia obbligatoria per il notaio o altro pubblico ufficiale che riceva o autentichi l'atto soggetto a trascrizione, e che questi sia tenuto a risarcire il danno in caso di ritardo o rifiuto ingiustificato.
Federica Ferrari
Federica Ferrari
2025-04-24 14:58:22
Numero di risposte: 9
Gli effetti della trascrizione non si esauriscono nella sola conoscibilità delle vicende relative ai beni per i quali è prevista. La trascrizione serve anche a rendere l’atto opponibile ai terzi, anche se l’atto non trascritto resta valido. Ciò vuol dire che gli atti soggetti a trascrizione e non trascritti tempestivamente non possono essere opposti a chi ha acquistato e trascritto tempestivamente il suo titolo e non possono avere effetto nei confronti di chi ha trascritto tutte le successive iscrizioni o trascrizioni di diritti acquistati dallo stesso autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.