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Atto non trascritto: cosa comporta?

Eleonora Bianco
Eleonora Bianco
2025-04-24 12:48:55
Numero di risposte: 4
Gli atti che non sono trascritti sono comunque validi e hanno efficacia tra i venditori e gli acquirenti ma non nei confronti di altri soggetti. Finché l’atto non è stato trascritto un acquirente potrebbe acquistare da un venditore un immobile, che il venditore ha già venduto ad altri, far trascrivere per primo l’acquisto nei pubblici registri e diventare proprietario a tutti gli effetti. Naturalmente rimane ferma la responsabilità del venditore che ha venduto due volte lo stesso immobile.
Odone Grassi
Odone Grassi
2025-04-24 11:35:46
Numero di risposte: 5
Il legislatore sanziona la mancata trascrizione di un atto con l'inefficacia della trascrizione di tutti gli atti successivi che abbiano per oggetto diritti derivati. In difetto della trascrizione precedente, essendo interrotta la catena dei passaggi immobiliari, l'acquirente si troverà in una situazione di inopponibilità legale ai terzi del proprio acquisto, esattamente come è inopponibile il diritto del suo dante causa. L'acquirente avrà quindi tutto l'interesse (sarà quindi suo onere) provvedere ad eseguire non solo la trascrizione del proprio acquisto, ma anche la trascrizione dell'acquisto del suo dante causa. Finché non sia stata ripristinata la continuità della trascrizioni, correrà tutti i rischi derivanti dall'inopponibilità. Essa è pertanto inefficace, con tutte le conseguenze sopra ricordate. L'inefficacia delle trascrizioni (e iscrizioni) in difetto di continuità è pertanto solo temporanea: esse riprendono piena efficacia, secondo il loro rispettivo ordine, quando, eseguita la trascrizione del passaggio omesso, la continuità sia stata ripristinata. La trascrizione a favore dell'avente causa dall'erede o dal legatario è in difetto di continuità nel caso sia stata omessa la trascrizione contro il defunto e a favore del successore.
Santo Giordano
Santo Giordano
2025-04-24 10:18:46
Numero di risposte: 3
La mancata trascrizione al PRA entro il termine di sessanta giorni determina l’applicazione di sanzioni e il ritiro del documento di circolazione, in caso di controllo su strada (art. 94 del Codice della Strada). La mancata trascrizione del passaggio di proprietà al PRA determina oltre all’applicazione di sanzioni amministrative per l’acquirente anche conseguenze sul piano civile e fiscale per il venditore rimasto intestatario per l’inadempienza dell’acquirente. Fino a quando non viene trascritto al PRA il passaggio di proprietà, il precedente proprietario risulta ancora intestatario del veicolo e può essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal suo presunto possesso.
Romolo Damico
Romolo Damico
2025-04-24 08:14:46
Numero di risposte: 4
La mancata trascrizione di un atto non influisce sulla validità ed efficacia dell’atto stesso. Ciò vuol dire che finché non sarà messa in dubbio (con un eventuale giudizio) la validità dell’atto di compravendita, il lettore è legalmente il proprietario del terreno di cui si discute. La mancata trascrizione ha, invece, l’effetto di impedirgli di opporsi ad un eventuale terzo soggetto che avesse acquistato dopo lo stesso terreno ma che avesse trascritto, diversamente da lui, l’acquisto (la trascrizione degli atti, infatti, ha proprio lo scopo di risolvere eventuali conflitti tra acquirenti dello stesso bene e di risolverlo a favore di chi abbia trascritto l’atto per primo anche se l’atto trascritto per primo avesse data successiva all’atto non trascritto o trascritto dopo). Eventuali danni che il lettore dovesse subire dalla ritardata trascrizione (ad esempio danni derivanti da un ipotetico soggetto terzo che avesse acquistato lo stesso terreno dopo il 1990 ma che avesse trascritto il suo acquisto) saranno risarcibili e posti a carico di chi risultasse in concreto responsabile nel 1990 della mancata trascrizione.