Convivenza: quali diritti per la famiglia?

Vania Cattaneo
2025-06-08 15:10:40
Numero di risposte: 6
I conviventi delle coppie di fatto hanno diritto di visitarsi in ospedale e di assistersi in caso di malattia o ricovero. Hanno il diritto di prendere decisioni in ambito medico e sanitario, se uno dei due è impossibilitato a farlo.
Per conferire lo status di erede al partner bisogna definire questa volontà in forma scritta, nel testamento. Nel caso di morte del convivente con cui c’è una convivenza di fatto, non ci sono diritti relativi alla pensione di reversibilità. Se uno dei conviventi muore in un incidente sul lavoro, l’altro può chiedere un risarcimento.
Se uno dei conviventi è dichiarato incapace o è impossibilitato a curare i propri interessi, l’altro può essere nominato come rappresentante legale e prendere decisioni (anche molto importanti) per conto suo.
Se la convivenza termina, il giudice può – non per forza – stabilire un assegno di mantenimento temporaneo per il convivente economicamente più debole. Se uno dei conviventi ha un contratto di locazione, a seguito del suo decesso l’altro convivente ha diritto a subentrare nel contratto di affitto.
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti e doveri rispetto ai figli avuti insieme, come la responsabilità genitoriale e le decisioni importanti per la prole.

Simona Riva
2025-06-03 00:45:46
Numero di risposte: 7
La famiglia non è fondata in modo esclusivo sul matrimonio, ma su una comunione di vita materiale e spirituale, motivo per il quale, anche i conviventi, le cosiddette “coppie di fatto”, godono di gran parte dei diritti riconosciuti alle coppie sposate. La legge Cirinnà indica quali sono i diritti e gli obblighi di coloro che convivono nonostante non siano sposati. In presenza di una convivenza di fatto nascono i seguenti diritti e doveri: La possibilità di far visita al proprio partner in carcere; il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto; la facoltà di nominare il convivente come proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, o di morte, in relazione alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, se il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno. In caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può restare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e non oltre i cinque anni. Se il convivente superstite abbia figli minori o disabili, ha diritto di continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto; lo stesso diritto al risarcimento del danno che spetta al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo; il diritto del convivente di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato; in caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Sesto Conti
2025-05-21 08:29:48
Numero di risposte: 4
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e

Giulietta Neri
2025-05-17 10:33:57
Numero di risposte: 7
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti del coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. I conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari. Ciascun convivente di fatto può incaricare l'altro, in forma scritta e autografa, come suo rappresentante con poteri pieni o limitati per decisioni sulla propria salute, se incapace di intendere e di volere in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Se uno dei conviventi di fatto muore a causa di un fatto illecito commesso da un terzo, l'altro sarà risarcito con gli stessi criteri applicati per un coniuge.
Se il proprietario della casa di comune residenza muore, il convivente può continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo pari alla convivenza e comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa abitano anche figli minori o disabili del convivente, quest'ultimo può continuare ad abitarvi per almeno tre anni. Se il convivente a cui è intestato il contratto di locazione della casa di comune residenza muore o recede, l'altro può succedergli nel contratto.
Se appartenere a un nucleo familiare è un requisito di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto possono godere di questo titolo a parità di condizioni. Se un convivente di fatto lavora stabilmente nell'impresa dell'altro convivente, gli spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi agli incrementi dell'azienda commisurati al lavoro eseguito. Se uno dei due conviventi di fatto è stato dichiarato interdetto o inabilitato, l'altro può essere nominato suo tutore, curatore o amministratore di sostegno. I conviventi di fatto possono regolare il regime patrimoniale di coppia sottoscrivendo un contratto di convivenza.

Nestore Esposito
2025-05-11 02:46:57
Numero di risposte: 4
Diritto di visita, accesso ed assistenza in caso di ricovero ospedaliero nonché a ricevere informazioni circa lo stato di salute del compagno/a. Facoltà di essere designato dal partner come legale rappresentante per il caso di incapacità di intendere e volere o per il caso di donazione degli organi post mortem. In caso di morte del partner, diritto a vivere nella casa di cui era proprietario il deceduto per un periodo di due anni (innalzabile a certe condizioni a 5 anni). Possibilità di subentrare nel contratto di locazione del partner deceduto. Diritto al risarcimento del danno per morte del partner per fatto illecito altrui.

Rita Rizzi
2025-04-29 14:45:04
Numero di risposte: 3
Vengono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le coppie sposate in caso di: detenzione di uno dei due; malattia o ricovero; designazione del partner come legale rappresentate in caso di donazione degli organi e funerali. NON vengono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le coppie sposate per quanto riguarda invece la pensione di reversibilità, per la quale le persone non sposate non possono quindi avanzare alcun diritto. Rispetto ai diritti che il coniuge può pretendere sulla casa comune in caso di morte del compagno, essi si riducono alla possibilità di soggiornare nella casa comune per un periodo che varia dai due ai cinque anni al massimo e comunque sono destinati ad estinguersi in caso di nuova convivenza con un’altra persona, o in caso di matrimonio o unione civile.
Per le coppie di fatto, ogni accordo sui beni deve essere esplicitamente stabilito tramite un contratto di convivenza. Questo contratto permette di definire come verranno gestiti i beni durante la convivenza e come dovranno essere divisi in caso di separazione.
In caso di cessazione della convivenza tra i genitori, si procederà con un unico processo davanti al Tribunale Ordinario competente, che deciderà sull'affidamento dei figli e stabilirà un assegno di mantenimento adeguato.
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