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Convivente: quali diritti senza matrimonio?

Pericle Bianco
Pericle Bianco
2025-06-02 20:41:37
Numero di risposte: 2
Vengono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le coppie sposate in caso di: detenzione di uno dei due; malattia o ricovero; designazione del partner come legale rappresentante in caso di donazione degli organi e funerali. NON vengono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le coppie sposate per quanto riguarda invece la pensione di reversibilità, per la quale le persone non sposate non possono quindi avanzare alcun diritto. Rispetto ai diritti che il coniuge può pretendere sulla casa comune in caso di morte del compagno, essi si riducono alla possibilità di soggiornare nella casa comune per un periodo che varia dai due ai cinque anni al massimo e comunque sono destinati ad estinguersi in caso di nuova convivenza con un’altra persona, o in caso di matrimonio o unione civile. Le coppie di fatto in Italia possono effettivamente regolare i propri rapporti patrimoniali, ma non è qualcosa che avviene automaticamente come nel matrimonio, dove il regime patrimoniale di default è la comunione dei beni. Per le coppie di fatto, ogni accordo sui beni deve essere esplicitamente stabilito tramite un "contratto di convivenza". Se le coppie di fatto non stipulano un tale contratto, i beni acquistati individualmente rimarranno di proprietà individuale, a meno che non si dimostri il contrario. In Italia, le coppie di fatto non possono adottare insieme come coppia.
Evita Bellini
Evita Bellini
2025-05-23 17:33:17
Numero di risposte: 4
Il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza, di proprietà del defunto, per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 42 della legge n. 76 del 2016, in questo modo viene tutelato il diritto all’abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentite al convivente superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l’esigenza abitativa. Inoltre se nella stessa casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, lo stesso avrà diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. In merito al diritto di abitazione del convivente di fatto superstite, occorre precisare che questo è riconosciuto salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, ovvero il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Ai fini dell’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica e tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n .445 del 2000.
Stefania Ricci
Stefania Ricci
2025-05-18 16:04:30
Numero di risposte: 13
-due persone maggiorenni sono unite da legami affettivi stabili di coppia (non parenti né affini) indipendentemente dal sesso e dalle loro inclinazioni sessuali, e non legate in matrimonio o in un’unione civile. La legge Cirinnà prevede che è possibile provare la convivenza tramite: -un’autodichiarazione da presentarsi al comune di residenza purché sottoscritta da entrambi i conviventi muniti del documento di identità. Non è obbligatorio registrare la convivenza di fatto. Tuttavia ritengo sia opportuno precisare che, al fine di tutelare determinati diritti (ad esempio a titolo di perdita del rapporto parentale …), sarebbe opportuno registrarla o quantomeno aver inserito la persona convivente nel proprio stato di famiglia. Purtroppo in caso di separazione di una coppia di fatto la legge non prevede il diritto del convivente economicamente più debole di ottenere un assegno di mantenimento. In assenza di figli il convivente non proprietario non può vantare alcun diritto verso la casa poiché la legge Cirinnà lo considera esclusivamente come un ospite, tuttavia gli viene riconosciuto, il diritto ad avere il tempo di trovare una nuova soluzione abitativa. In questo caso il convivente superstite ha diritto di mantenere il diritto di abitazione per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Enrica De Angelis
Enrica De Angelis
2025-05-09 18:34:13
Numero di risposte: 3
Non esiste una regolamentazione organica della famiglia di fatto ma la rilevanza giuridica della convivenza è data da norme di legge speciali inerenti singole fattispecie. Ancora oggi il modo più efficace per tutelarsi è quello di stipulare dei patti aventi ad oggetto la disciplina di alcuni aspetti della convivenza e in modo particolare quella degli aspetti patrimoniali e alcuni specifici aspetti dei rapporti personali al fine di evitare conflitti durante il rapporto oppure al momento della sua cessazione o al momento della morte di uno dei due conviventi. La soluzione è quella di stipulare un contratto di convivenza, che può essere redatto da tutte le coppie che intendono iniziare a convivere ovvero che già convivono ma sentono la necessità di darsi delle regole ovvero di designare il convivente quale amministratore di sostegno in caso di necessità o proprio erede. I contratti di convivenza possono riguardare diritti disponibili, vale a dire: la scelta della residenza comune, i rapporti patrimoniali tra conviventi, la costituzione di un fondo comune per le spese effettuate nell’interesse del nucleo familiare, il versamento di una somma di denaro in caso di rottura del rapporto, l’assegnazione dell’abitazione familiare, in caso di rottura del rapporto, la scelta e le spese per l’abitazione comune, i diritti ereditari e di successione tra i conviventi, la disciplina delle spese comuni, la disciplina dei doni e delle altre liberalità, l’inventario, il godimento, la disponibilità e l’amministrazione dei beni comuni, i diritti acquistati in regime di convivenza, incombenze e i reciproci diritti in caso di cessazione della convivenza. Inoltre, tenuto conto che incombe su ciascun genitore l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, gli “accordi di convivenza” possono contemplare anche condizioni riguardante i figli la suddivisione delle spese e dei reciproci compiti genitoriali.
Edipo Testa
Edipo Testa
2025-04-30 13:43:10
Numero di risposte: 2
La legge Cirinnà indica quali sono i diritti e gli obblighi di coloro che convivono nonostante non siano sposati. In presenza di una convivenza di fatto nascono i seguenti diritti e doveri: la possibilità di far visita al proprio partner in carcere, il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministrat
Shaira Mariani
Shaira Mariani
2025-04-30 09:43:00
Numero di risposte: 1
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari. Salvo quanto previsto dall'articolo 337‐sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza e comunque non oltre i 5 anni. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dalla locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto. Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Emilio Moretti
Emilio Moretti
2025-04-30 09:30:41
Numero di risposte: 10
Diritto di visita, accesso ed assistenza in caso di ricovero ospedaliero nonché a ricevere informazioni circa lo stato di salute del compagno/a. Facoltà di essere designato dal partner come legale rappresentante per il caso di incapacità di intendere e volere o per il caso di donazione degli organi post mortem. In caso di morte del partner, diritto a vivere nella casa di cui era proprietario il deceduto per un periodo di due anni (innalzabile a certe condizioni a 5 anni). Possibilità di subentrare nel contratto di locazione del partner deceduto. Diritto al risarcimento del danno per morte del partner per fatto illecito altrui. Al contrario, per espressa scelta del legislatore, i conviventi di fatto non hanno diritto all'assegno di mantenimento a favore del partner “debole”, essendo tal istituto prerogativa dei coniugi in caso di separazione personale. Non possono costituire un fondo patrimoniale, istituto riservato esclusivamente a soggetti uniti in matrimonio, ferma in ogni caso la possibilità di ricorrere a strumenti analoghi quali il trust e/o il patrimonio destinato. Non possono essere qualificati come eredi legittimi, posto che l’unione di fatto non è in grado di creare un legame di parentela tra conviventi e non possono percepire la pensione di reversibilità del partner.