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Cosa si intende per familiare convivente all'Agenzia delle Entrate?

Antonia Guerra
Antonia Guerra
2025-05-20 18:38:22
Numero di risposte: 4
Com'è noto, fra i beneficiari delle detrazioni al 50-65% sui lavori edili o finalizzati al risparmio energetico, rientrano anche i cosiddetti “familiari conviventi”, coloro cioè che convivono col possessore/detentore dell’immobile. Quest’aspetto dei familiari conviventi (intesi come il coniuge e i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) suscita spesso delle incomprensioni. Vi è ad esempio la percezione comune che la parola “convivente” limiti l’applicazione del beneficio alle sole spese relative all’immobile dove in effetti la convivenza sussiste in senso fisico. In realtà non è così. Su quest’aspetto specifico, infatti, l’impostazione del bonus è permissiva. La ragione per cui l’impostazione di fondo del beneficio può dirsi permissiva, sta nel fatto che, come riporta la Risoluzione n. 184/E del 12 giugno 2002, “non è necessario che l’abitazione nella quale convivono familiare ed intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza”. Le parole su cui bisogna concentrarsi, sono quelle che indicano la necessità che i lavori “siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza”. Significa appunto che l’immobile oggetto degli interventi non dev’essere necessariamente l’abitazione ove di fatto convivono il possessore e il familiare beneficiario del bonus, ma qualunque altro immobile ove la convivenza potrebbe idealmente sussistere. Dovrebbe comunque risultare la convivenza col possessore tramite il certificato di residenza. Il fatto che un terzo familiare - diverso dal possessore e dal convivente del possessore - occupi l’immobile impedisce il riconoscimento della detrazione. L’atteggiamento restrittivo si evince dunque dal presupposto secondo cui l’utilizzo da parte di terzi dell’immobile ristrutturato, rende impossibile la convivenza tra il familiare e il possessore in quello stesso immobile.
Marianna Greco
Marianna Greco
2025-05-10 00:46:46
Numero di risposte: 3
I familiari conviventi, vale a dire il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto opera soltanto per i lavori eseguiti su immobili nei quali la convivenza può esplicarsi, ma non per quelli effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Rosalino Giordano
Rosalino Giordano
2025-05-01 12:05:54
Numero di risposte: 5
Tra i contribuenti che possono richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio è compreso il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado sono i familiari conviventi che possono usufruire dell'agevolazione. Si conferma che la detrazione spetta anche quando le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare. Per usufruire della detrazione è necessario che lo status di convivenza si verifichi già al momento in cui si attiva la procedura o alla data di inizio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione.
Ugo Gatti
Ugo Gatti
2025-05-01 10:13:13
Numero di risposte: 10
i familiari conviventi, vale a dire il coniuge a cui è equiparata la parte dell’unione civile i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
Pietro De rosa
Pietro De rosa
2025-05-01 09:51:58
Numero di risposte: 3
Dopo aver chiarito che con il termine "familiare" si intendono i soggetti a norma dell'art. 5, co. 5, del Tuir (ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) le Entrate illustrano poi come dimostrare che sia soddisfatto il doppio requisito richiesto in capo al familiare per accedere al bonus. Egli dovrà difatti risultare convivente (ma non necessariamente presente nello stesso "stato di famiglia) ed, al tempo stesso, trovarsi nella condizione di “disponibilità dell'immobile”. Sebbene detti requisiti debbano verificarsi già alla data di inizio dei lavori e perdurare al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione “non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa” (che è ripartito in 10 quote annuali). La detrazione è fruibile difatti “per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dall'ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione del soggetto "pagante". L'Agenzia, coerentemente a tale assunto, specifica così che “non è richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente”. Concludendo, quanto ricordato dalle Entrate, rende possibile detrarre il 50% del costo degli interventi edilizi realizzati anche se a pagarli sono, ad esempio, il cognato oppure un bisnonno, purché conviventi nel periodo appena evidenziato, ed anche se a lavori ancora in corso cambiano casa (sempre che abbia già sostenuto le spese), o se condividono col proprietario solamente la casa di villeggiatura.
Michele Grasso
Michele Grasso
2025-05-01 09:51:57
Numero di risposte: 8
La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento. Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione. Perché il familiare convivente possa beneficiare dell'agevolazione, lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura e sussistere nel momento in cui si effettuano le spese ammesse in detrazione.
Moreno Mazza
Moreno Mazza
2025-05-01 06:55:20
Numero di risposte: 5
Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori e non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione.