Conviventi: quali diritti in caso di decesso?

Eriberto Barone
2025-04-29 20:40:15
Numero di risposte: 7
La convivenza di fatto non attribuisce alcun diritto all’eredità per legge, diversamente dal matrimonio, salvo che il convivente deceduto non abbia fatto testamento disponendo a favore del convivente superstite. In questo caso, ovviamente, la quota di eredità che spetta al convivente non potrà superare la quota disponibile, ovvero quella parte di patrimonio che per legge rimane nella disponibilità del testatore una volta soddisfatti i legittimari (coniuge, figli e ascendenti).
La pensione di reversibilità è riconosciuta solo nel caso in cui la convivenza sia formalizzata, ovvero riconosciuta in Comune o con un contratto di convivenza, così secondo la recente giurisprudenza (Cass. n.8241/2022).
Riguardo alla casa di comune residenza, le ipotesi sono diverse.
Se la casa è di proprietà esclusiva del defunto: il convivente superstite ha il diritto di abitare per due anni o per un periodo pari a quello di durata della convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni. Se ci sono figli, invece, per un periodo non inferiore a tre anni, salvo l’assegnazione della casa da parte del giudice in sede di regolamentazione dell’affidamento dei figli.
Questo diritto vale fino a quando il convivente abita nella casa e finchè non si sposa, non contragga unione civile o non inizi altra convivenza.
Se la casa è in comproprietà tra i conviventi: se il convivente defunto non ha lasciato disposizioni in merito o il convivente superstite non ha la possibilità di liquidare gli eredi, ci sarà una comproprietà tra il convivente superstite e gli eredi, i quali potrebbero chiedere il pagamento di un canone di locazione o lo scioglimento della comunione.
Se la casa è in locazione con contratto intestato solo al defunto: il convivente superstite può succedere nel contratto di locazione, anche in caso di alloggio popolare, purchè vengano rispettate alcune condizioni, tra cui la prova della convivenza e i limiti di reddito.

Ida Gallo
2025-04-29 18:48:19
Numero di risposte: 4
I conviventi non godono di nessuno dei diritti spettanti ai coniugi, però è prevista una forma di tutela a favore dei conviventi che hanno formalizzato l’unione con una dichiarazione resa all’anagrafe del Comune. Nel caso in cui il testore non indichi il convivente nelle proprie volontà testamentarie, all’apertura della successione al convivente non spetta nulla, anche se si tratta di una convivenza formalizzata con dichiarazione resa all’anagrafe del Comune di residenza tra persone di sesso diverso. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente che ha formalizzato la convivenza di fatto all’Ufficio Anagrafe ha diritto di continuare ad abitare nell’abitazione di proprietà del defunto per un tempo limitato.

Elda Marini
2025-04-29 18:02:44
Numero di risposte: 5
Lo scenario cambia per i conviventi di fatto e le coppie di fatto: per loro il diritto nella successione del patrimonio e dei beni appartenuti al coniuge defunto continua a essere negato.
Il compagno che sopravviva all’altro può ereditare esclusivamente la quota disponibile e solo se questa gli viene devoluta nel testamento: in sostanza, la legge esclude il convivente di fatto dall’ereditarietà automatica.
La legge Cirinnà, nell’articolo 1, comma 42, chiarisce che nel caso di morte del proprietario della dimora in cui la coppia conviveva vi è il diritto per il superstite di continuare a vivervi per altri due anni, o per un periodo equivalente agli anni della convivenza, ma comunque sempre minore di cinque anni.
Se vi sono figli minori o disabili che vivono nell’abitazione, il periodo di permanenza concessa al superstite diventa di tre anni.
Attenzione però che questo diritto verrà meno del tutto qualora il compagno superstite decida di contrarre matrimonio o unione civile, oppure di iniziare una nuova convivenza di fatto.
Questo regime successorio dedicato alla convivenza di fatto è indipendente sia dal fatto che essi abbiano stipulato o meno un contratto di convivenza, sia dal fatto che i conviventi abbiano registrato la propria unione presso il comune di residenza.
La Legge Cirinnà contempla anche la possibilità per ciascun convivente di indicare in forma scritta un rappresentante per le modalità del trattamento del corpo post mortem, dello svolgimento del funerale e di un’eventuale donazione di organi.

Elga Ferri
2025-04-29 17:38:56
Numero di risposte: 3
La legge non prevede alcun diritto sull’eredità. Anche la legge Cirinnà non ha previsto diritti per i conviventi nell’ambito della successione a causa di morte, con la sola eccezione del diritto del convivente di utilizzare la casa di comune residenza per un certo periodo dopo la morte del proprietario. Chi convive, anche se da molto tempo, non ha alcun diritto sulla successione del convivente, ma può essere nominato erede (per l’intero patrimonio o parte di esso), o ricevere un lascito, nell’ambito di un testamento, facendo attenzione a non violare i diritti degli eventuali legittimari. E’ però possibile che ciascuno dei conviventi disponga a favore dell’altro con un testamento, nominandolo erede o lasciandogli un bene determinato, a titolo di legato.
Oggi, invece, la legge dispone che in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, questo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
E’ inoltre previsto che in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Ernesto Monti
2025-04-29 17:22:09
Numero di risposte: 4
Tra le coppie di fatto che vivono in convivenze non registrate non alcun diritto all’eredità dell’altro “per legge” cioè in automatico come tra moglie e marito. Questo significa che se uno dei conviventi muore senza lasciare testamento, l’altra persona non potrà ereditare nulla.
Come accennato alle coppie di fatto, ossia quelle coppie formate da due persone che coabitano unite da un legame affettivo, non è riconosciuto alcun diritto in ambito successorio, pertanto, alla morte del partner al superstite non spetta nessun diritto in mancanza di un testamento.
Se questi decide di fare testamento, infatti, può scegliere di destinare qualsiasi bene all’altro, ma tale disposizione sarà valida solo nel rispetto dei limiti di quota riservati ad eventuali legittimari (coniugi, figli o ascendenti).
Gli unici diritti previsti attualmente dall’Ordinamento italiano dopo la Legge Cirinnà in caso di morte di un convivente sono: l’opportunità di rimanere nella casa abitata dalla coppia, di proprietà del defunto, per un tempo massimo di 5 anni dal decesso, la facoltà di succedere nel contratto di locazione intestato al compagno e la possibilità di ricevere il risarcimento del danno in caso di morte del compagno per fatto illecito.
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