La convivenza di fatto non attribuisce alcun diritto all’eredità per legge, diversamente dal matrimonio, salvo che il convivente deceduto non abbia fatto testamento disponendo a favore del convivente superstite. In questo caso, ovviamente, la quota di eredità che spetta al convivente non potrà superare la quota disponibile, ovvero quella parte di patrimonio che per legge rimane nella disponibilità del testatore una volta soddisfatti i legittimari (coniuge, figli e ascendenti).
La pensione di reversibilità è riconosciuta solo nel caso in cui la convivenza sia formalizzata, ovvero riconosciuta in Comune o con un contratto di convivenza, così secondo la recente giurisprudenza (Cass. n.8241/2022).
Riguardo alla casa di comune residenza, le ipotesi sono diverse.
Se la casa è di proprietà esclusiva del defunto: il convivente superstite ha il diritto di abitare per due anni o per un periodo pari a quello di durata della convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni. Se ci sono figli, invece, per un periodo non inferiore a tre anni, salvo l’assegnazione della casa da parte del giudice in sede di regolamentazione dell’affidamento dei figli.
Questo diritto vale fino a quando il convivente abita nella casa e finchè non si sposa, non contragga unione civile o non inizi altra convivenza.
Se la casa è in comproprietà tra i conviventi: se il convivente defunto non ha lasciato disposizioni in merito o il convivente superstite non ha la possibilità di liquidare gli eredi, ci sarà una comproprietà tra il convivente superstite e gli eredi, i quali potrebbero chiedere il pagamento di un canone di locazione o lo scioglimento della comunione.
Se la casa è in locazione con contratto intestato solo al defunto: il convivente superstite può succedere nel contratto di locazione, anche in caso di alloggio popolare, purchè vengano rispettate alcune condizioni, tra cui la prova della convivenza e i limiti di reddito.