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Convivenza registrata: quali diritti e doveri comporta?

Domenica Battaglia
Domenica Battaglia
2025-05-22 19:53:48
Numero di risposte: 3
Le coppie che desiderano essere riconosciute ufficialmente come conviventi di fatto devono dichiarare esplicitamente la loro intenzione presso l'Ufficio Anagrafe del proprio Comune. In questa sede, è necessario compilare e sottoscrivere un modulo che attesta la loro convivenza, confermando il legame affettivo, la reciproca assistenza morale e materiale, e la condivisione della residenza, senza vincoli di matrimonio o unione civile con altri. Questa procedura garantisce alcuni diritti simili a quelli delle coppie sposate o in unione civile, come il diritto alla successione in caso di affitto o l'assistenza in situazioni di malattia grave. La richiesta può essere effettuata solo da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Inoltre, le stesse devono essere coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia.Per poter procedere con la dichiarazione non è possibile essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Vengono riconosciuti gli stessi diritti previsti per le coppie sposate in caso di: detenzione di uno dei due; malattia o ricovero; designazione del partner come legale rappresentate in caso di donazione degli organi e funerali.
Ileana Rossi
Ileana Rossi
2025-05-14 21:40:53
Numero di risposte: 6
Diritto di visita, accesso ed assistenza in caso di ricovero ospedaliero nonché a ricevere informazioni circa lo stato di salute del compagno/a. Facoltà di essere designato dal partner come legale rappresentante per il caso di incapacità di intendere e volere o per il caso di donazione degli organi post mortem. In caso di morte del partner, diritto a vivere nella casa di cui era proprietario il deceduto per un periodo di due anni (innalzabile a certe condizioni a 5 anni). Possibilità di subentrare nel contratto di locazione del partner deceduto. Diritto al risarcimento del danno per morte del partner per fatto illecito altrui. Al contrario, per espressa scelta del legislatore, i conviventi di fatto non hanno diritto all'assegno di mantenimento a favore del partner “debole”, essendo tal istituto prerogativa dei coniugi in caso di separazione personale; Costituire un fondo patrimoniale, istituto riservato esclusivamente a soggetti uniti in matrimonio, ferma in ogni caso la possibilità di ricorrere a strumenti analoghi quali il trust e/o il patrimonio destinato. Essere qualificati come eredi legittimi, posto che l’unione di fatto non è in grado di creare un legame di parentela tra conviventi. Percepire la pensione di reversibilità del partner.
Gianmarco Valentini
Gianmarco Valentini
2025-05-09 15:31:11
Numero di risposte: 8
La convivenza registrata fa sorgere specifici diritti e doveri in capo ai conviventi. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali nonché gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Con la convivenza di fatto registrata non si instaura alcun regime patrimoniale automatico, tuttavia i conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Evita Bellini
Evita Bellini
2025-04-30 17:11:50
Numero di risposte: 4
La legge Cirinnà indica quali sono i diritti e gli obblighi di coloro che convivono nonostante non siano sposati. In presenza di una convivenza di fatto nascono i seguenti diritti e doveri: la possibilità di far visita al proprio partner in carcere. Il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto. La facoltà di nominare il convivente come proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, o di morte, in relazione alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, se il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno. In caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può restare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e non oltre i cinque anni. Se il convivente superstite abbia figli minori o disabili, ha diritto di continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto. Lo stesso diritto al risarcimento del danno che spetta al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo. Il diritto del convivente di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Patrizia Mancini
Patrizia Mancini
2025-04-30 15:21:36
Numero di risposte: 7
La L. 76/2016 (art. 1, comma 36) fa riferimento alla reciproca assistenza morale e materiale tra conviventi. Diversamente dai coniugi (art. 143 c.c.), la L. 76/2016 non ha previsto l’obbligo di fedeltà tra i conviventi, essendo la convivenza un’unione caratterizzata dalla costante revocabilità. Nella convivenza le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, devono essere previste nel contratto di convivenza con il quale conviventi di fatto possono eventualmente disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Dalla violazione degli obblighi previsti nel contratto di convivenza deriva la responsabilità del convivente inadempiente. Tra i conviventi non si instaura automaticamente la comunione legale (art. 159 c.c.) ma tale regime patrimoniale può essere scelto nel contratto di convivenza. Il convivente non ha diritto al mantenimento (ma può essere prevista l’erogazione di una somma nel contratto di convivenza). È, invece, previsto il diritto agli alimenti (art. 433) del convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.