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Convivenza registrata: quali diritti e doveri comporta?

Evita Bellini
Evita Bellini
2025-04-30 17:11:50
Numero di risposte: 4
La legge Cirinnà indica quali sono i diritti e gli obblighi di coloro che convivono nonostante non siano sposati. In presenza di una convivenza di fatto nascono i seguenti diritti e doveri: la possibilità di far visita al proprio partner in carcere. Il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto. La facoltà di nominare il convivente come proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, o di morte, in relazione alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, se il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno. In caso di morte del proprietario dell’abitazione comune, il convivente superstite può restare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e non oltre i cinque anni. Se il convivente superstite abbia figli minori o disabili, ha diritto di continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto. Lo stesso diritto al risarcimento del danno che spetta al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo. Il diritto del convivente di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Patrizia Mancini
Patrizia Mancini
2025-04-30 15:21:36
Numero di risposte: 7
La L. 76/2016 (art. 1, comma 36) fa riferimento alla reciproca assistenza morale e materiale tra conviventi. Diversamente dai coniugi (art. 143 c.c.), la L. 76/2016 non ha previsto l’obbligo di fedeltà tra i conviventi, essendo la convivenza un’unione caratterizzata dalla costante revocabilità. Nella convivenza le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, devono essere previste nel contratto di convivenza con il quale conviventi di fatto possono eventualmente disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Dalla violazione degli obblighi previsti nel contratto di convivenza deriva la responsabilità del convivente inadempiente. Tra i conviventi non si instaura automaticamente la comunione legale (art. 159 c.c.) ma tale regime patrimoniale può essere scelto nel contratto di convivenza. Il convivente non ha diritto al mantenimento (ma può essere prevista l’erogazione di una somma nel contratto di convivenza). È, invece, previsto il diritto agli alimenti (art. 433) del convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.