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Convivenza e successione: quali tutele per il partner?

Violante Grassi
Violante Grassi
2025-05-17 08:05:54
Numero di risposte: 6
Nell’ambito dei rapporti di convivenza è particolarmente importante la pianificazione della successione, poiché la legge non prevede alcun diritto sull’eredità. La legge Cirinnà non ha previsto diritti per i conviventi nell’ambito della successione a causa di morte, con la sola eccezione del diritto del convivente di utilizzare la casa di comune residenza per un certo periodo dopo la morte del proprietario. Chi convive, anche se da molto tempo, non ha alcun diritto sulla successione del convivente, ma può essere nominato erede (per l’intero patrimonio o parte di esso), o ricevere un lascito, nell’ambito di un testamento, facendo attenzione a non violare i diritti degli eventuali legittimari. E’ però possibile che ciascuno dei conviventi disponga a favore dell’altro con un testamento, nominandolo erede o lasciandogli un bene determinato, a titolo di legato. Può essere dunque opportuno provvedere in tal senso, soprattutto in relazione alla proprietà della casa di abitazione principale e all’eventuale conto corrente cointestato. Oggi, invece, la legge dispone che in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, questo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Timothy Santoro
Timothy Santoro
2025-05-10 21:26:11
Numero di risposte: 4
I conviventi non godono di nessuno dei diritti spettanti ai coniugi, però è prevista una forma di tutela a favore dei conviventi che hanno formalizzato l’unione con una dichiarazione resa all’anagrafe del Comune. Il convivente può fare testamento a favore dell’altro convivente, nominandolo erede dei propri beni o legatario di beni mobili e immobili. Nel caso ci siano anche persone aventi diritto ad una quota di legittima, queste avranno diritto ad una quota del patrimonio, come previsto dalla legge. Nel caso in cui il testore non indichi il convivente nelle proprie volontà testamentarie, all’apertura della successione al convivente non spetta nulla, anche se si tratta di una convivenza formalizzata con dichiarazione resa all’anagrafe del Comune di residenza tra persone di sesso diverso. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente che ha formalizzato la convivenza di fatto all’Ufficio Anagrafe ha diritto di continuare ad abitare nell’abitazione di proprietà del defunto per un tempo limitato. Nel caso invece in cui due persone dello stesso sesso abbiano contratto un’unione civile come previsto dalla Legge Cirinnà (legge 76/2016), al superstite spetta la quota di legittima al pari del coniuge e il diritto di abitazione sull’immobile di proprietà del defunto e di uso sui mobili che vi si trovano se di proprietà del defunto o comuni.
Noah Barone
Noah Barone
2025-04-30 08:32:01
Numero di risposte: 2
Lo scenario cambia per i conviventi di fatto e le coppie di fatto: per loro il diritto nella successione del patrimonio e dei beni appartenuti al coniuge defunto continua a essere negato. Il compagno che sopravviva all’altro può ereditare esclusivamente la quota disponibile e solo se questa gli viene devoluta nel testamento: in sostanza, la legge esclude il convivente di fatto dall’ereditarietà automatica. La legge Cirinnà, nell’articolo 1, comma 42, chiarisce che nel caso di morte del proprietario della dimora in cui la coppia conviveva vi è il diritto per il superstite di continuare a vivervi per altri due anni, o per un periodo equivalente agli anni della convivenza, ma comunque sempre minore di cinque anni. Se vi sono figli minori o disabili che vivono nell’abitazione, il periodo di permanenza concessa al superstite diventa di tre anni. Attenzione però che questo diritto verrà meno del tutto qualora il compagno superstite decida di contrarre matrimonio o unione civile, oppure di iniziare una nuova convivenza di fatto.