Nell’ambito dei rapporti di convivenza è particolarmente importante la pianificazione della successione, poiché la legge non prevede alcun diritto sull’eredità. La legge Cirinnà non ha previsto diritti per i conviventi nell’ambito della successione a causa di morte, con la sola eccezione del diritto del convivente di utilizzare la casa di comune residenza per un certo periodo dopo la morte del proprietario.
Chi convive, anche se da molto tempo, non ha alcun diritto sulla successione del convivente, ma può essere nominato erede (per l’intero patrimonio o parte di esso), o ricevere un lascito, nell’ambito di un testamento, facendo attenzione a non violare i diritti degli eventuali legittimari. E’ però possibile che ciascuno dei conviventi disponga a favore dell’altro con un testamento, nominandolo erede o lasciandogli un bene determinato, a titolo di legato. Può essere dunque opportuno provvedere in tal senso, soprattutto in relazione alla proprietà della casa di abitazione principale e all’eventuale conto corrente cointestato.
Oggi, invece, la legge dispone che in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, questo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.