Chi convive ha diritto alla reversibilità?

Fulvio Sanna
2025-05-01 02:27:46
Numero di risposte: 2
Secondo la legge italiana, per avere diritto alla pensione di reversibilità, la coppia deve essere, quindi, formalizzata attraverso un istituto giuridico. Per questo motivo il convivente, privo di riconoscimento giuridico equiparato al matrimonio, non può beneficiare della pensione di reversibilità.
La Cassazione civile ha avuto modo di chiarire che il convivente di fatto non ha diritto alla pensione di reversibilità, ciò in quanto l’attuale sistema previdenziale non contempla siffatta previsione.
Tale vuoto normativo non contrasta con gli artt. 2, 3 e 117 Cost. per violazione dei principi della Carta fondamentale dei diritti europei perché la convivenza, non assimilabile al vincolo di coniugio ex art. 29 Cost., non comporta il necessario riconoscimento del trattamento pensionistico di riversibilità.
La Cassazione, con ordinanza 21 agosto 2024 n. 22992, solleva infatti alle Sezioni Unite dubbi di costituzionalità sulle norme che vietano di riconoscere la pensione di reversibilità al partner superstite che abbia convissuto, prima dell'unione civile, e ai figli delle coppie gay nati con la maternità surrogata.
I giudici, quindi, chiedono ora alle Sezioni Unite di valutare - anche alla luce del superiore interesse del minore - la valenza discriminatoria del rifiuto opposto dall’INPS al riconoscimento dell’assegno di reversibilità.

Giacobbe Milani
2025-05-01 00:58:07
Numero di risposte: 10
Il convivente more uxorio non ha diritto alla pensione di reversibilità in quanto l’attuale sistema previdenziale non contempla siffatta previsione, né tale vuoto normativo contrasta con gli artt. 2, 3 e 117 Cost. per violazione dei principi della Cedu perché la convivenza, non assimilabile al vincolo di coniugio ex art. 29 Cost., non comporta il necessario riconoscimento del trattamento pensionistico di riversibilità, che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell’uomo presidiati dall’art. 2 Cost. e dalla Cedu, né concreta un effettivo rapporto giuridico la cui preesistenza è condizione per l’attribuzione del beneficio previdenziale.
La mancata inclusione fra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibilità della persona unita ad un’altra dello stesso sesso in una relazione deformalizzata trova giustificazione non irragionevole nell’impossibilità di contrarre il vincolo matrimoniale, trattandosi di una scelta del legislatore che è espressione del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati.
Hanno diritto a questa forma pensionistica il coniuge e i figli superstiti.
Inoltre, con l’entrata in vigore della legge del 20 maggio 2016, n. 76, la pensione di reversibilità è riconosciuta anche al componente superstite di una unione civile.
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