Chi convive ha diritto alla reversibilità?

Pericle Mazza
2025-06-04 07:25:18
Numero di risposte: 2
È ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti.
Ma cosa accade se si verifica una nuova convivenza di fatto oppure si stipula un contratto di convivenza?
In entrambi i casi, la legge prevede che non si perde il diritto alla reversibilità: chi va a convivere non perde la pensione, ma nemmeno ha diritto alla pensione ai superstiti in caso di decesso del convivente di fatto.
Anche se la convivenza di fatto o il contratto di convivenza presentano le caratteristiche della stabilità, non possono essere paragonati al vincolo matrimoniale.
Quindi, possiamo affermare che in caso di convivenza di fatto o contratto di convivenza, la pensione di reversibilità continua ad essere erogato al coniuge superstite.

Veronica Martinelli
2025-05-27 00:17:59
Numero di risposte: 8
La pensione di reversibilità non compete nel caso in cui vi siano convivenze di fatto costituitesi e cessate prima dell’entrata in vigore della L. 20 maggio 2016, n. 76, contenente la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze.
La normativa del 2016 è, tuttavia, inapplicabile al caso di specie atteso che la vicenda si è interamente svolta ed è cessata in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge, essendo il partner dell’odierno controricorrente deceduto in data anteriore, così come anche la richiesta del trattamento pensionistico è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.
La legge Cirinnà, pertanto, non può essere applicata retroattivamente a fini previdenziali.
Secondo la Cassazione, se la coppia omosessuale non ha potuto formalizzare l’unione civile dopo l’entrata in vigore della cd. Legge Cirinnà (2016), al superstite non spetterà alcuna pensione di reversibilità per via dell’irretroattività della citata legge.

Rita Fiore
2025-05-21 15:20:00
Numero di risposte: 8
Di base, due persone che vivono insieme more uxorio, non possono ricevere la pensione di reversibilità nel caso in cui uno dei due muoia.
Purtroppo no: sia nel caso di una convivenza non registrata, sia in quello delle convivenze registrate con regolare contratto, nell’ipotesi in cui il proprio partner dovesse morire, non si avrebbe diritto alla pensione di reversibilità.
La durata della convivenza non rileva sul diritto delle coppie di fatto a ottenere la reversibilità.
Per quanto riguarda la pensione di reversibilità, i conviventi che intendono usufruire del trattamento previdenziale dovranno essere legate da un’unione civile formalizzata, in quanto la sola convivenza non è sufficiente.
Se si dovesse interpretare la Legge alla lettera, si potrebbe dire che i conviventi non possono avere in alcun modo accesso alla pensione di reversibilità, in quanto nell’elenco dei titolari della pensione ai superstiti si parla proprio di moglie e marito.
Tuttavia, nell’ultimo periodo, si è diffuso un filone giurisprudenziale che ha iniziato a contemplare delle condizioni di riconoscibilità della reversibilità anche ai conviventi.
È stato decretato, per la prima volta in assoluto, che in casi come questo è possibile fare in modo che il proprio partner riceva la pensione di reversibilità facendo testamento e nominando l’altro come proprio erede.

Maddalena Barone
2025-05-14 20:25:20
Numero di risposte: 2
Fruisce della pensione diretta il coniuge che, se beneficiario unico, ne incasserà il 60 per cento. La quota andrà tagliata se il coniuge concorre con altri familiari o supera certi limiti di reddito. La circolare Inps 19/2022 ha riconosciuto il trattamento anche in favore del separato con addebito e senza diritto agli alimenti. Del resto, la legge 903/1965 non esige quale requisito quello di essere a carico del titolare alla data della morte ma solo il matrimonio con il defunto. L’ex consorte, invece, conserva il diritto alla reversibilità se non si sia risposato, se il rapporto assicurativo del defunto preceda la fine del matrimonio e se sia titolare di un assegno divorzile già sancito dal giudice con la pronuncia dello scioglimento del matrimonio o con la revisione delle disposizioni relative all’importo e alle modalità dei contributi da corrispondere. Non basta, quindi, dimostrare di essere nelle condizioni per ottenerlo, né di aver ricevuto regolari elargizioni economiche dal coniuge in vita. Lo ribadisce Cassazione 1895/2022 aggiungendo che, essendo il diritto all’assegno divorzile un atto personalissimo, non si può chiedere l’accertamento per la prima volta agli eredi. Potranno quindi essere riesaminate le domande finora respinte se non passate in giudicato.

Fulvio Sanna
2025-05-01 02:27:46
Numero di risposte: 2
Secondo la legge italiana, per avere diritto alla pensione di reversibilità, la coppia deve essere, quindi, formalizzata attraverso un istituto giuridico. Per questo motivo il convivente, privo di riconoscimento giuridico equiparato al matrimonio, non può beneficiare della pensione di reversibilità.
La Cassazione civile ha avuto modo di chiarire che il convivente di fatto non ha diritto alla pensione di reversibilità, ciò in quanto l’attuale sistema previdenziale non contempla siffatta previsione.
Tale vuoto normativo non contrasta con gli artt. 2, 3 e 117 Cost. per violazione dei principi della Carta fondamentale dei diritti europei perché la convivenza, non assimilabile al vincolo di coniugio ex art. 29 Cost., non comporta il necessario riconoscimento del trattamento pensionistico di riversibilità.
La Cassazione, con ordinanza 21 agosto 2024 n. 22992, solleva infatti alle Sezioni Unite dubbi di costituzionalità sulle norme che vietano di riconoscere la pensione di reversibilità al partner superstite che abbia convissuto, prima dell'unione civile, e ai figli delle coppie gay nati con la maternità surrogata.
I giudici, quindi, chiedono ora alle Sezioni Unite di valutare - anche alla luce del superiore interesse del minore - la valenza discriminatoria del rifiuto opposto dall’INPS al riconoscimento dell’assegno di reversibilità.

Giacobbe Milani
2025-05-01 00:58:07
Numero di risposte: 10
Il convivente more uxorio non ha diritto alla pensione di reversibilità in quanto l’attuale sistema previdenziale non contempla siffatta previsione, né tale vuoto normativo contrasta con gli artt. 2, 3 e 117 Cost. per violazione dei principi della Cedu perché la convivenza, non assimilabile al vincolo di coniugio ex art. 29 Cost., non comporta il necessario riconoscimento del trattamento pensionistico di riversibilità, che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell’uomo presidiati dall’art. 2 Cost. e dalla Cedu, né concreta un effettivo rapporto giuridico la cui preesistenza è condizione per l’attribuzione del beneficio previdenziale.
La mancata inclusione fra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibilità della persona unita ad un’altra dello stesso sesso in una relazione deformalizzata trova giustificazione non irragionevole nell’impossibilità di contrarre il vincolo matrimoniale, trattandosi di una scelta del legislatore che è espressione del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati.
Hanno diritto a questa forma pensionistica il coniuge e i figli superstiti.
Inoltre, con l’entrata in vigore della legge del 20 maggio 2016, n. 76, la pensione di reversibilità è riconosciuta anche al componente superstite di una unione civile.
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