Cosa succede se rimango incinta durante il periodo di preavviso per il licenziamento?

Cira Sala
2025-08-29 21:10:16
Numero di risposte
: 15
L’art. 54 del d.lgs. 151/2001, ribadendo il principio già previsto con l’art. 2 della l. 1204/1971 , stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso di tale periodo può presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Il licenziamento intimato in violazione delle norme a tutela della maternità è nullo, con la conseguenza che il rapporto va considerato come mai interrotto e che la lavoratrice ha diritto alla riammissione in servizio e alle retribuzioni medio tempore maturate. Il datore di lavoro che licenzia una lavoratrice durante il periodo di interdizione non può addurre a sua giustificazione la non conoscenza dello stato della sua dipendente, sempre che la lavoratrice presenti al datore di lavoro anche successivamente al licenziamento idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento della condizione che lo vietavano . Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri prevede alcune deroghe.

Monica Pellegrini
2025-08-29 17:45:52
Numero di risposte
: 15
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.Certamente il Legislatore ha inteso ricomprendere nel più ampio significato di “indennità” anche il trattamento di fine rapporto. La donna in gravidanza e sino all’anno di età del figlio che si dimetta volontariamente non solo non sarà tenuta a rispettare i termini di preavviso previsti dal ccnl di riferimento, ma avrà altresì diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell’art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell’ipotesi in cui esse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro. La lavoratrice che si dimetta, anche non per giusta causa, da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio, avrà diritto a percepire l’indennità di disoccupazione-Naspi. In caso di dimissioni ovvero di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la lavoratrice debba convalidare la risoluzione avanti al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gabriella Barbieri
2025-08-29 17:42:22
Numero di risposte
: 16
La protezione della lavoratrice madre si estende anche al caso in cui la gravidanza sia intervenuta quando il recesso era già stato comunicato ma non ancora diventato definitivo per l’espletamento del periodo di preavviso.
Il licenziamento che è stato comunicato prima della gravidanza è valido ma, la gestazione intervenuta durante il periodo di preavviso produce gli effetti sospensivi dell’art. 2110 c.c.
La verifica delle condizioni di legittimità dell’esercizio del potere di recesso deve essere effettuata con riferimento al momento in cui il licenziamento si è perfezionato.
Nella fattispecie la Corte di merito ha escluso la nullità del licenziamento, ai sensi dell’art. 54, D.Lgs. n. 151 del 2001, sul presupposto che al momento in cui lo stesso è stato intimato e si è perfezionato la lavoratrice non si trovasse oggettivamente in stato di gravidanza.
Mentre il licenziamento intimato durante lo stato di gravidanza rientra nel divieto posto dall’art. 54 T.U. che ne sancisce la nullità, la gravidanza intervenuta nel corso del periodo di preavviso “lavorato”, rientra invece, nella disciplina dell’art. 2110 c.c. e comporta gli effetti sospensivi ivi previsti.
La lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza.

Maddalena Gatti
2025-08-29 17:10:23
Numero di risposte
: 22
La Cassazione afferma che lo stato di gravidanza insorto durante il periodo di preavviso non costituisce causa di nullità del recesso precedentemente intimato, potendo comportare soltanto la transitoria sospensione del preavviso per l'intervallo entro il quale, in base all'art. 54 del D.Lgs. 151/2001, opera il divieto di licenziamento.
Il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l'efficacia - vale a dire la produzione dell'effetto tipico, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro - viene differita ad un momento successivo.
Ne consegue che, le condizioni che giustificano il potere datoriale di recedere dal rapporto devono verificarsi nel momento in cui viene consegnata la lettera di licenziamento al lavoratore, mentre tutti gli eventi (come lo stato di gravidanza) che si producono nel successivo periodo di preavviso non sono suscettibili di incidere sulla validità del recesso.
L’insorgenza dello stato di gravidanza durante la vigenza del preavviso non è causa della nullità del recesso datoriale, potendo costituire, soltanto, un evento idoneo, ai sensi dell’art. 2110 c.c., a determinare la sospensione del periodo di preavviso.
Su tali presupposti - stante che, nel caso di specie, nel momento in cui il licenziamento è stato intimato e si è perfezionato la lavoratrice non era in stato di gravidanza - la Suprema Corte respinge il ricorso dalla medesima avanzato, confermando la legittimità del provvedimento datoriale.
Leggi anche
- Cosa succede se ti licenzi in maternità?
- Cosa succede se sono in maternità e la ditta chiude?
- Quante donne vengono licenziate per gravidanza?
- Quando una donna incinta può essere licenziata?
- Quanto dura la Naspi se mi licenzio in maternità?
- Come funziona la Naspi in caso di gravidanza a rischio?
- Come funziona la Naspi per le mamme?