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Cosa succede se sono in maternità e la ditta chiude?

Mauro Ferrara
Mauro Ferrara
2025-08-29 22:55:18
Numero di risposte : 19
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Che succede allora nel caso in cui, durante il periodo di tutela, l’impresa o parte di essa chiude, per carenza di ordini, per esempio? In tal caso l’imprenditore non può dare disdetta del rapporto di lavoro. La tutela contro il licenziamento in caso di maternità resta del tutto valida. Il Tribunale federale ha sancito che «il fatto di chiudere un settore dell’attività per ragioni economiche non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi, in particolare da quelli che egli ha nei confronti di propri collaboratori la cui situazione è particolarmente degna di tutela, come nel caso della lavoratrice incinta. Certamente, lei non potrà ritrovare il suo posto di lavoro, ma ciò che importa è che il suo salario sia assicurato per il tempo necessario a ricercare un nuovo impiego. Egli quindi resta obbligato a versarle il salario fino al parto, conformemente alla legge, al contratto o alla convenzione collettiva e, nel contempo, la lavoratrice potrà beneficiare delle prestazioni di maternità.
Luna Leone
Luna Leone
2025-08-29 17:46:03
Numero di risposte : 17
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La lavoratrice non può essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta. La liquidazione di un'azienda é quel processo attraverso cui un'impresa viene chiusa e dunque termina la sua attività. Di conseguenza, in tale circostanza, il divieto di licenziamento non opera. Il licenziamento è previsto solo se l'azienda non ha più continuità lavorativa ed è posta in liquidazione.
Antimo Messina
Antimo Messina
2025-08-29 17:17:47
Numero di risposte : 15
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Se l’azienda chiude definitivamente o viene dichiarata fallita, il divieto di licenziamento non si applica. Il licenziamento di una lavoratrice in gravidanza o in maternità è espressamente vietato dalla legge per garantire la stabilità economica e la tutela della salute della madre e del bambino. La legge tutela le lavoratrici in gravidanza e maternità, impedendo il licenziamento durante questo periodo, salvo specifiche eccezioni. Se una lavoratrice viene licenziata senza una delle eccezioni previste, il licenziamento è da considerarsi nullo e può essere impugnato.
Diana Colombo
Diana Colombo
2025-08-29 17:10:07
Numero di risposte : 16
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In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, comma 3, lett. b), dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale. Trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorchè dotato di autonomia funzionale.