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Quando si può licenziare una donna incinta?

Nazzareno Gentile
Nazzareno Gentile
2025-11-21 20:24:48
Numero di risposte : 21
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La dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere licenziata dal datore di lavoro se non nel caso in cui sia presente una giusta causa. Il periodo di gravidanza viene stabilito a 300 giorni prima della data presunta per il parto La legge stabilisce che a partire da quella data e fino a quando il bambino non abbia compiuto il primo anno di età, la dipendente in maternità non è passibile di licenziamento. Il dipendente in maternità, infatti, può essere soggetto a licenziamento nei casi in cui è incorso in provvedimenti disciplinari per colpa grave, oppure in caso di una giusta causa per risolvere il rapporto di lavoro. Si pensi ad esempio ai casi di totale cessione dell’impresa.
Cassiopea Villa
Cassiopea Villa
2025-11-15 19:23:47
Numero di risposte : 25
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Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso di tale periodo può presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Il comma 3, dell’art. 54 del d.lgs. 151/2001 precisa che il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri prevede alcune deroghe: a) in caso di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) in caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) in caso di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) in caso di esito negativo della prova. In tema di cessazione o chiusura dell'azienda va ricordato che nella recente sentenza di Cassazione n.145151/2018 è stato specificato che tale deroga NON può essere estesa come spesso si è verificato in giudici di merito, anche al caso di chiusura di un singolo reparto in cui opera la dipendente. Il licenziamento intimato in violazione delle norme a tutela della maternità è nullo, con la conseguenza che il rapporto va considerato come mai interrotto e che la lavoratrice ha diritto alla riammissione in servizio e alle retribuzioni medio tempore maturate. Il datore di lavoro che licenzia una lavoratrice durante il periodo di interdizione non può addurre a sua giustificazione la non conoscenza dello stato della sua dipendente, sempre che la lavoratrice presenti al datore di lavoro anche successivamente al licenziamento idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento della condizione che lo vietavano.
Antonietta Gentile
Antonietta Gentile
2025-11-13 15:23:28
Numero di risposte : 11
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Trascorso il periodo di prova il datore di lavoro non può licenziare una lavoratrice durante la gravidanza né durante le 16 settimane che seguono il parto. In questo periodo, per contro, le donne incinte o le madri possono disdire il rapporto di lavoro. Una donna incinta può assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Durante il periodo di assenza però non riceve lo stipendio. Il diritto al salario sussiste solo se l’incapacità al lavoro è dovuta a motivi medici.
Neri Rossetti
Neri Rossetti
2025-11-04 13:59:48
Numero di risposte : 19
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In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell’art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell’ipotesi in cui esse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro. In caso di dimissioni ovvero di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la lavoratrice debba convalidare la risoluzione avanti al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La convalida è condizione sine qua non per la validità e l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto.
Ugo Ferraro
Ugo Ferraro
2025-10-24 03:59:06
Numero di risposte : 35
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Il decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce che è vietato licenziare le lavoratrici madri dal momento iniziale della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino. Questo periodo è considerato sacrosanto, e qualsiasi tentativo di licenziamento durante questo lasso di tempo è automaticamente illegittimo. La tutela si estende anche ad altre situazioni, come l’adozione di un minore, l’aborto dopo il 180° giorno dalla gravidanza, e la richiesta di congedo parentale per la malattia del bambino. Le lavoratrici in gravidanza o da poco madri possono essere licenziate in caso di colpa grave, come il comportamento scorretto o il furto di beni aziendali. Altre situazioni che consentono il licenziamento includono la chiusura effettiva dell’azienda e la scadenza del termine nei contratti a tempo determinato. Il divieto di licenziamento si applica anche se il datore di lavoro non era a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice. In questo caso, la lavoratrice può presentare una certificazione che attesti la gravidanza all’epoca del licenziamento, rendendo così illegittima la decisione del datore di lavoro.
Luisa Coppola
Luisa Coppola
2025-10-24 01:03:24
Numero di risposte : 27
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Il licenziamento di una lavoratrice in gravidanza o in maternità è espressamente vietato dalla legge per garantire la stabilità economica e la tutela della salute della madre e del bambino. Il licenziamento è vietato: Dal momento in cui inizia la gravidanza (anche se il datore di lavoro non ne è a conoscenza). Durante l’intero periodo di congedo di maternità obbligatorio (solitamente 5 mesi). Fino al compimento di un anno di età del bambino. Nonostante il divieto generale, esistono alcune eccezioni in cui il licenziamento di una lavoratrice in gravidanza o maternità è considerato legittimo: Cessazione dell’attività aziendale Se l’azienda chiude definitivamente o viene dichiarata fallita, il divieto di licenziamento non si applica. Scadenza di un contratto a tempo determinato Se la lavoratrice ha un contratto a termine, il rapporto di lavoro può cessare alla naturale scadenza, senza necessità di licenziamento. Mancato superamento del periodo di prova Se la gravidanza si verifica durante il periodo di prova e la lavoratrice non viene confermata, l’azienda può interrompere il rapporto di lavoro. Licenziamento disciplinare per giusta causa Se la lavoratrice commette gravi violazioni contrattuali (come furto, insubordinazione grave, frode), può essere licenziata anche se in gravidanza o maternità.