La sopravvenienza di nuove circostanze è da rilevare che la giurisprudenza dominante ha specificato che la dizione "sopravvenienza di giustificati motivi" è da intendersi come sopravvenienza di nuove circostanze.
Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi", per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, sembra confermare e rafforzare sostanzialmente la tendenza giurisprudenziale dominante, che richiede la sopravvenienza di nuove circostanze.
La Cassazione, difatti, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
La conditione di procedibilità è data dall'art. 473-bis.29 che pone, però, la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire "giustificati motivi".
Il nuovo procedimento di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio è proponibile soltanto qualora le condizioni di separazione o di divorzio siano diventate definitive, solo allora sarà possibile, infatti, parlare di circostanze nuove, tali da giustificare la richiesta di modifica.
Un'ulteriore novità del procedimento di revisione delle condizioni di separazione, o di divorzio, a seguito della Riforma Cartabia, è data dal fatto, che post-riforma il procedimento si conclude con sentenza, precedentemente la decisione finale era assunta con decreto.
Il procedimento, pertanto, che si dovrà seguire, da ora in poi, per richiedere la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio sarà quello delineato per il rito unitario.
Il nuovo procedimento di revisione delle condizioni di separazione, o di divorzio, se da una parte sembra aumentare le garanzie processuali delle parti, potrebbe, tuttavia, incidere negativamente sulla durata dei giudizi.
Il nuovo procedimento, infatti, è lo stesso di quelli di separazione e divorzio, con i termini e le decadenze previste dal rito unitario.
La domanda si propone, ai sensi dell' art. 473bis.12, con ricorso, che dovrà contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto.
La determinazione dell'oggetto della domanda, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso devono essere allegati le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale, che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.