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Separazione con Cartabia: cosa cambia davvero?

Giancarlo Caruso
Giancarlo Caruso
2025-05-17 19:42:46
Numero di risposte: 4
La Riforma Cartabia prevede che le parti possono chiedere la revisione dei provvedimenti presi a tutela dei minori e per la definizione dei contributi economici in ogni momento. La domanda, però, è subordinata alla sopravvenienza di quelli che vengono definiti “giustificati motivi”. Questa espressione è da intendersi come il presentarsi di nuove circostanze. In sintesi, significa che la revisione delle condizioni di separazione e divorzio ha motivo di essere inoltrata quando ci sono nuovi elementi da valutare. La Cassazione ha stabilito che i giustificati motivi sono riscontrabili nei fatti nuovi modificativi della situazione che faceva da sfondo alle decisioni precedentemente prese. Per richiedere la revisione delle condizioni bisogna specificare come sono mutate le condizioni economiche esistenti al momento della separazione o del divorzio. Il nuovo processo per la revisione delle condizioni di separazione o divorzio, introdotto dopo la Riforma Cartabia, esige un ulteriore passaggio. Deve esserci una pronuncia definitiva prima di presentare la richiesta di modifica. In primo luogo cambiano gli articoli: non avremo più come riferimento l’articolo 710 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione e l’articolo 9, comma 1 della legge n.898 del 1970 per quelle di divorzio, ora abrogati. Il nuovo riferimento riguarda, invece, l’articolo 473-bis.29 c.p.c. Il procedimento da seguire per richiedere la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio è quello previsto per il rito unitario con i relativi termini e decadenze e non più quello camerale. Il ricorso per la revisione delle condizioni di separazione o divorzio ha i seguenti dati: ufficio giudiziario, dati anagrafici delle parti coinvolte, procuratore e procura, oggetto della domanda, fatti ed elementi di diritto, indicazioni dei mezzi di prova, documenti offerti.
Walter Giordano
Walter Giordano
2025-05-17 18:51:58
Numero di risposte: 3
L’avvocato ha un compito fondamentale di indirizzo del proprio cliente e di consiglio. Si rende, infatti, obbligatoria per i coniugi dedurre e documentare sin dall’inizio del giudizio la situazione economica del nucleo familiare e delle abitudini di vita dei figli, per i quali il Tribunale dovrà prendere provvedimenti che potranno incidere sulla quotidianità e sull’aspetto relazionale, in caso di minori. È, quindi, importante che le parti in causa instaurino un rapporto di lealtà con il proprio avvocato, collaborando, con la consegna e produzione di documenti affidabili e completi, come le dichiarazioni dei redditi, gli estratti conto bancari e finanziari, le attestazioni di proprietà). La collaborazione fattiva tra l’avvocato e il proprio cliente fornisce al magistrato una chiara immagine del nucleo familiare, e uno degli effetti è una notevole riduzione delle tempistiche del giudizio. I tempi possono variare per ogni Tribunale: si va da circa sei mesi per la separazione consensuale e il divorzio congiunto, a un anno quasi due per i procedimenti giudiziari. L’art. 473 bis 51 c.p.c prevede espressamente che il ricorso venga sottoscritto anche dai coniugi e, pertanto, è sottintesa l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica dell’avvocato per entrambi. Introducendo il nuovo processo unificato della famiglia e dei minori - non più, quindi, con un rito frammentato, ma con un rito unico – la riforma ha reso di fatto la figura dell’avvocato ancora più indispensabile.
Demis Amato
Demis Amato
2025-05-17 17:01:40
Numero di risposte: 2
Ma cosa cambia, in concreto, per separazioni e divorzi? Vediamolo insieme nel sintetico elenco che segue: è introdotta la distinzione tra la mediazione telematica, nella quale tutti gli atti sono digitalizzati, e la mediazione da remoto, ossia con incontri richiedibili anche da una sola delle parti e in modalità audiovisiva da remoto, novità prevista dall'art. 8-ter nel D.Lgs. 28/2010. Si prevede la partecipazione agli incontri anche con questa modalità, a patto che sia garantita la visibilità e udibilità reciproca tra i partecipanti; secondo il nuovo testo dell'art. 8-bis, la mediazione telematica necessita del consenso di entrambe le parti e che tutti gli atti siano formati e sottoscritti dal mediatore nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale. Inoltre è compito di quest'ultimo controllare l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme delle stesse parti - prima di inserire la propria - e formare un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo, al termine del procedimento; per quanto riguarda la durata della procedura di mediazione, l'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2010 è stato completamente rivisto. C'è infatti un nuovo termine di durata pari a sei mesi, e non più tre, prorogabile per periodi di volta in volta non maggiori di tre mesi; con l'inserimento del comma 4-bis all'art. 8 del D. Lgs. n. 28 del 2010 sono oggi specificati forma e requisiti della delega ad un terzo, per partecipare agli incontri; tra le altre novità di ambito più tecnico, è eliminato l’obbligo dell’avvocato di essere iscritto negli elenchi istituiti presso i Consigli dell'Ordine della località nella quale ha sede l’organismo di mediazione. Inoltre, con il correttivo mediazione, il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche al coniuge straniero con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale, al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non hanno finalità di lucro e non svolgono attività economica.
Yago Santoro
Yago Santoro
2025-05-17 16:59:54
Numero di risposte: 5
La Riforma Cartabia ha apportato importanti modifiche alle norme che regolamentano il diritto di famiglia. La sentenza di separazione è immediatamente esecutiva. I tempi per divorziare non sono quindi mutati rispetto al passato. Invece sono sensibilmente cambiati i tempi complessivi per “rimettere in moto la macchina giudiziaria” e procedere con il divorzio una volta intervenuta la separazione. Con l’introduzione dell’art. 473 bis 49 c.p.c, l’intera procedura si è semplificata e velocizzata. Infatti, prima della Riforma Cartabia erano necessari due ricorsi distinti – uno per la separazione e uno per il divorzio – con conseguente duplicazione dei compensi legali, dei tempi di redazione e deposito. Mentre dal 28 febbraio 2023, cioè da quando la riforma è entrata in vigore, le parti hanno la possibilità di proporre le domande di separazione e divorzio cumulativamente con un unico ricorso. Alla pubblicazione della sentenza di separazione, la causa viene subito rimessa sul ruolo dal giudice relatore, il numero della procedura resta il medesimo e segue un provvedimento con cui viene fissata udienza dopo sei o dodici mesi, a seconda che si tratti di separazione consensuale o giudiziale. Nel caso in cui il Tribunale disponga udienza figurata, viene assegnato alle parti un termine per il deposito di note conclusive scritte, sostitutive della loro partecipazione all’udienza. Ciò significa che, per l’accoglimento della domanda di divorzio, i coniugi non dovranno più presentarsi in tribunale davanti a un giudice per ribadire le loro volontà, ma potranno darne atto in una nota scritta redatta e depositata dal difensore. In questo modo si guadagnano mesi e si semplifica l’iter processuale, oltre a evitare anche l’obbligatoria partecipazione dei coniugi a una o più udienze in Tribunale.
Prisca De rosa
Prisca De rosa
2025-05-17 16:14:01
Numero di risposte: 6
La sopravvenienza di nuove circostanze è da rilevare che la giurisprudenza dominante ha specificato che la dizione "sopravvenienza di giustificati motivi" è da intendersi come sopravvenienza di nuove circostanze. Il legislatore, dunque, prescrivendo nel dettato normativo dell'art. 473-bis.29 la necessità della sopravvenienza di "giustificati motivi", per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, sembra confermare e rafforzare sostanzialmente la tendenza giurisprudenziale dominante, che richiede la sopravvenienza di nuove circostanze. La Cassazione, difatti, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. La conditione di procedibilità è data dall'art. 473-bis.29 che pone, però, la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire "giustificati motivi". Il nuovo procedimento di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio è proponibile soltanto qualora le condizioni di separazione o di divorzio siano diventate definitive, solo allora sarà possibile, infatti, parlare di circostanze nuove, tali da giustificare la richiesta di modifica. Un'ulteriore novità del procedimento di revisione delle condizioni di separazione, o di divorzio, a seguito della Riforma Cartabia, è data dal fatto, che post-riforma il procedimento si conclude con sentenza, precedentemente la decisione finale era assunta con decreto. Il procedimento, pertanto, che si dovrà seguire, da ora in poi, per richiedere la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio sarà quello delineato per il rito unitario. Il nuovo procedimento di revisione delle condizioni di separazione, o di divorzio, se da una parte sembra aumentare le garanzie processuali delle parti, potrebbe, tuttavia, incidere negativamente sulla durata dei giudizi. Il nuovo procedimento, infatti, è lo stesso di quelli di separazione e divorzio, con i termini e le decadenze previste dal rito unitario. La domanda si propone, ai sensi dell' art. 473bis.12, con ricorso, che dovrà contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto. La determinazione dell'oggetto della domanda, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti. In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso devono essere allegati le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale, che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.