Quando decide il giudice per la separazione dei coniugi?

Piccarda Serra
2025-05-18 21:04:54
Numero di risposte: 5
Il giudizio di separazione consensuale si risolve in una unica udienza che, di solito, è fissata nell'arco di qualche mese dal Presidente del Tribunale, davanti al quale i coniugi compaiono per sottoscrivere le condizioni di separazione concordate.
Dopo tale udienza, il Tribunale omologa l'accordo e i coniugi sono separati.
Diversamente accade nel giudizio di separazione giudiziale: esso non si risolve in una sola udienza, ma, perdurando l'animosità e la contrapposizione tra i coniugi, tale tipo di giudizio può durare anche anni.
Il termine di un anno di ininterrotta separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, decorre dall'udienza presidenziale nella quale è stato emesso il provvedimento di autorizzazione dei conugi a vivere separati, anche se la sentenza di separazione o il decreto di omologa del Tribunale interviene in un momento successivo.
La comunione legale dei conugi si scioglie, in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale alla prima udienza di comparizione adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti e autorizza i coniugi a vivere separati, e in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.
L'art. 155 ter c.c. stabilisce che i genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità dell'assegno di mantenimento.
Tale disposizione deve essere poi posta in relazione all'art. 710 c.p.c., che, sotto il profilo processuale, precisa che "Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i conugi e la prole, conseguenti alla separazione...".
Pertanto, sia nel corso del giudizio di separazione sia successivamente alla sentenza o all'omologa, ciascuna parte può chiedere al giudice di rivedere le disposizioni in materia di affidamento e mantenimento dei figli (o del coniuge), per qualunque motivo, non necessariamente connesso al mutare della situazione.

Alessandra Pellegrini
2025-05-18 19:17:05
Numero di risposte: 7
Il presidente del tribunale fissa una prima udienza, alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente e in cui sarà tentata la riconciliazione.
Se questa non riesce, il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e può inoltre adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole.
Inoltre, egli nomina un giudice istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile, al termine della quale verrà emessa la sentenza di separazione.
La sentenza di separazione potrà essere oggetto di riforma da parte della corte d'appello.
A sua volta, la sentenza d'appello potrà essere ricorribile in Cassazione.
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