Cosa cambia con il correttivo Cartabia?

Donatella Mazza
2025-05-18 11:32:43
Numero di risposte: 4
Il d.lgs. 164/2024 apporta importanti modifiche al codice di procedura civile, ma non solo, dato che sono previste modifiche anche al codice civile e penale e ad alcune leggi speciali.
Le novità si applicano, dal 26 novembre 2024, a tutti i giudizi “post Cartabia”, dunque introitati dopo il 28 febbraio 2023.
Da una prima lettura del c.d. Correttivo che mette mano a numerosissime disposizioni, oltre al dichiarato obiettivo di accelerare i tempi del processo civile, emerge l’intento di aggiornare le norme processuali, a seguito della digitalizzazione delle notifiche e del giudizio civile in generale, anche recependo, con apposita previsione, le prassi sperimentate negli ultimi due anni.
Il nuovo art. 125 c.p.c. non contiene più l’obbligo di indicazione del numero di fax, l’art. 133 c.p.c. prevede che la sentenza sia “resa pubblica mediante deposito telematico” e, infine, l’art. 136 c.p.c. secondo cui le comunicazioni di cancelleria avvengono sempre a mezzo pec.
Il nuovo art. 163 bis, comma 3, prevede un nuovo termine: il decreto di fissazione della nuova udienza dovrà essere comunicato all’attore non più “almeno cinque giorni liberi prima” ma “almeno novanta giorni liberi prima”.
In questo modo, viene garantita all’attore la possibilità di depositare memorie integrative nei termini di cui all’art. 171 ter c.p.c..
L’art. 171 bis c.p.c. è stato integralmente sostituito e ora il giudice, scaduti i termini per la costituzione del convenuto, verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, ai sensi del comma 2, solo quando occorre, pronuncia i provvedimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e fissa nuova udienza per la comparizione delle stesse.
Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari di cui all’art. 171 bis.
Fuori dalle ipotesi sopra indicate, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell’udienza ex art. 183 e indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all’articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.
L’art. 171 bis, al comma 4, recepisce quanto precedentemente previsto dall’abrogato art. 183bis, anticipando alla fase delle verifiche preliminari la possibilità, ove vi siano le condizioni, di passare dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies, mentre l’abrogato art. 183bis prevedeva tale possibilità solo dopo la prima udienza di comparizione.
Infine, al quinto comma, si risolve una delle questioni aperte, dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia, data la non chiarissima formulazione della prima versione della norma, e cioè il momento dal quale calcolare il decorso dei termini delle memorie integrative ex art. 171 ter, che viene fissato all’udienza indicata nell’atto di citazione o, ove sia stata differita dal giudice con decreto, da quest’ultima.
Altra importante novità riguarda l’ordinanza di accoglimento disciplinata dall’art. 183 ter c.p.c., che dopo il correttivo diventa titolo idoneo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Sono stati estesi i casi in cui si può ricorrere al procedimento semplificato di cognizione.
I nuovi commi 2 e 3 dell’art. 281 decies c.p.c. prevedono che il procedimento semplificato possa essere utilizzato nei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, nei casi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, sempre, anche se non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e nei casi di opposizione di cui agli artt. 615, comma 1, 617, comma 1 e 645 c.p.c..
Con la sostituzione del primo comma dell’art. 281 undecies sono state introdotte indicazioni rispetto agli avvertimenti da inserire nel ricorso, allineati a quelli previsti dalla nuova formulazione del’art. 163 c.p.c. post-Cartabia.
Sempre al fine di accelerare i tempi processuali, con la sostituzione del primo comma dell’art. 281 terdecies, il legislatore, per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, prevede ora che si proceda a norma dell’art. 275 bis non più automaticamente, ma solo su richiesta di almeno una delle parti, mentre in caso contrario si procede ai sensi dell’art. 281 sexies, dunque tramite discussione orale e rimessione diretta al collegio, senza assegnazione di termini per note di precisazione conclusioni e note conclusionali.
Rispetto al procedimento dinanzi il Giudice di Pace, sono state riadattate alla riforma precedente le norme di cui agli artt. 318, 319 e 321 c.p.c.: da segnalare che la comunicazione della sentenza potrà essere fata in udienza, come previsto dal 281 sexies.
Anche nel titolo III, relativo alle Impugnazioni, viene introdotta a livello normativo la prevalenza della notifica a mezzo pec per le impugnazioni.
Con la sostituzione del testo dell’art. 347 c.p.c., viene modificato il termine di costituzione delle parti diverse dall’appellante: la precedente versione non distingueva le parti e richiamava i termini e le modalità del rito di primo grado, nella nuova formulazione l’art. 347 invece prevede per l’appellante lo stesso termine previsto dall’art. 165 per la costituzione nel giudizio di primo grado, e per le altre parti un termine “almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’articolo 349-bis”.
Il nuovo art. 391 quater prevede che il ricorso per revocazione per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell’Uomo debba essere proposto entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea, eliminando la possibilità che il suddetto termine possa decorrere dalla comunicazione della stessa.
Infine, modifiche rilevanti hanno interessato l’art. 50 bis c.p.c. e l’art. 70 c.p.c. che, nella nuova formulazione, al n. 3 bis, prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori.

Neri Carbone
2025-05-18 11:02:10
Numero di risposte: 6
Cosa cambia con il correttivo Cartabia?
Le parti soppresse dalla riforma
le integrazioni e le modifiche apportate al testo originario
le parti rimaste invariate

Vania Cattaneo
2025-05-18 10:34:10
Numero di risposte: 6
Cosa cambia con il correttivo Cartabia?
Il decreto interviene sull’articolo 473 bis in misura piuttosto corposa.
Il nuovo comma 1 stabilisce l’ambito di applicazione delle norme contenute nel titolo IV bis:
procedimenti sullo stato delle persone, dei minorenni e della famiglia attribuiti al tribunale ordinario, al giudice tutelare e al tribunale per i minorenni,
domande di risarcimento del danno derivanti dalla violazione di doveri familiari a meno che la legge non disponga diversamente.
Il nuovo comma 2 dell’art. 492 c.p.c., che si occupa della forma del pignoramento, prevede che il pignoramento debba contenere anche l’invito al debitore ad effettuare presso la cancelliera del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui si trova il giudice competente o indicare il proprio indirizzo PEC con l’avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza al domicilio le successive notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 149 bis c.p.c.
Il decreto prevede che l’incompetenza per materia, valore e territorio nei casi previsti dall’ 38 c.p.c siano rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza.
Il nuovo articolo 136 c.p.c prevede che qualora la comunicazione non abbia esito positivo per causa non imputabile al destinatario, si procederà con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali.
L’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell’atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l’impugnazione può essere notificata, ai sensi dell’articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.
Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate.
Il nuovo comma 3 dell’art. 163 bis c.p.c. sui termini per comparire prevede che il termine per la comunicazione del decreto del presidente che anticipa l’udienza di comparizione delle parti su richiesta del convenuto, debba essere comunicata almeno 90 giorni liberi prima della nuova udienza fissata.
Il giudice, in presenza del presupposti di legge, possa disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, fissando l’udienza di cui all’articolo 281-duodecies e il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi con deposito di memorie e documenti.
L’ampliamento da 20 a 40 giorni del termine per il deposito delle difese del resistente nel regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c.
Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine prevista per il deposito della nota d’iscrizione a ruolo, lo debba comunicare immediatamente al debitore o al terzo.
In questo caso, l’obbligo del terzo viene meno dal momento in cui riceve la comunicazione.
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