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Riforma Cartabia: cosa cambia davvero?

Sasha Caputo
Sasha Caputo
2025-05-18 23:33:29
Numero di risposte: 5
Tra le principali modifiche introdotte dal correttivo, che entrerà in vigore il 26 novembre 2024, si annoverano quelle che investono il processo telematico. Il secondo comma dell’articolo 136 c.p.c., modificato, prevede infatti che la comunicazione venga effettuata dal cancelliere tramite posta elettronica certificata, mediante invio dell’atto all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale, come stabilito dall’articolo 3-bis, comma 4-quinquies del CAD, nel rispetto delle normative riguardanti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Anche il terzo comma dello stesso articolo viene modificato, sancendo che, salvo diversa disposizione di legge, qualora la comunicazione non possa essere effettuata o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, essa venga inviata all’Ufficiale Giudiziario per la notifica. Con riferimento alle udienze, si snellisce lo svolgimento telematico delle stesse chiarendo i casi in cui è necessaria la presenza personale delle parti, dei difensori e del giudice e quelli in cui è invece consentita la celebrazione mediante trattazione scritta o, alternativamente, in video conferenza. Le modifiche apportate all’articolo 171-bis c.p.c. delimitano le iniziative che il giudice può assumere nell’ambito delle verifiche preliminari, con facoltà di sollevare d’ufficio questioni di rito relative ai presupposti processuali sanabili tramite l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione dell’atto introduttivo. Molteplici le novità introdotte in tema di esecuzione forzata a partire dal precetto che, ex art 480 c.p.c., dovrà ora contenere «l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale». Il pignoramento, invece, dovrà recare «l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149 -bis».
Ortensia Moretti
Ortensia Moretti
2025-05-18 22:49:07
Numero di risposte: 3
La Riforma Cartabia si propone come un'iniziativa volta ad ottimizzare l'efficienza del processo civile italiano. Tale riforma interviene non solo sulle dinamiche procedurali, ma introduce anche un progressivo potenziamento del processo di digitalizzazione. La riforma della giustizia Cartabia apporterà significativi cambiamenti al sistema di prescrizione nel campo della giustizia penale. La riforma prevede l'arresto del conteggio dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Verranno stabiliti limiti massimi di tempo per i processi di appello e di Cassazione: due anni per l'appello e un anno per la Cassazione. La Riforma della Giustizia Cartabia porterà un importante cambiamento nel sistema legale: l'introduzione dell'"udienza filtro". La riforma della giustizia Cartabia prevede cambiamenti anche per le indagini preliminari. La durata massima delle indagini sarà di sei mesi per i reati ordinari e di un anno per i reati gravi. La missione della riforma penale è quella di favorire l'archiviazione dei reati che non consentono una previsione di condanna ragionevole. Il meccanismo di discovery degli atti, che permette al pubblico ministero di superare i limiti di durata massima delle indagini e garantisce all'indagato e al suo avvocato l'accesso ai dati, sarà disponibile immediatamente al termine delle indagini.
Laura Rossi
Laura Rossi
2025-05-18 21:16:29
Numero di risposte: 8
In data 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto - Legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, che modifica profondamente la normativa relativa al procedimento penale. Le riforma del sistema processuale penale è finalizzata a ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti penali per rispettare gli impegni assunti dall’Italia in relazione al PNRR, ossia la riduzione entro il 2026 del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. Le principali novità normative sono le seguenti: ampliamento del regime di procedibilità a querela di parte, la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, indagini preliminari, la ragionevole previsione della condanna, il processo penale telematico, il patteggiamento, il giudizio di appello, le misure sostitutive della pena, pagamento delle pene pecuniarie, la giustizia riparativa, diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato: è stato ampliato il catalogo dei reati per i quali è prevista la possibilità di accedere alla messa alla prova ed è stata estesa al PM, all’esito delle indagini preliminari, la possibilità di formulare una proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato. Il Pubblico Ministero chiederà l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna. Il Giudice per l’udienza preliminare pronuncerà sentenza di non luogo a procedere quando gli acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Le misure sostitutive della pena possono essere applicate in caso di condanne fino a quattro anni. La giustizia riparativa si sostanzia in un programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un mediatore. L’imputato destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e la persona sottoposta alle indagini destinataria di un provvedimento di archiviazione possono richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento.