Tra le principali modifiche introdotte dal correttivo, che entrerà in vigore il 26 novembre 2024, si annoverano quelle che investono il processo telematico.
Il secondo comma dell’articolo 136 c.p.c., modificato, prevede infatti che la comunicazione venga effettuata dal cancelliere tramite posta elettronica certificata, mediante invio dell’atto all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale, come stabilito dall’articolo 3-bis, comma 4-quinquies del CAD, nel rispetto delle normative riguardanti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Anche il terzo comma dello stesso articolo viene modificato, sancendo che, salvo diversa disposizione di legge, qualora la comunicazione non possa essere effettuata o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, essa venga inviata all’Ufficiale Giudiziario per la notifica.
Con riferimento alle udienze, si snellisce lo svolgimento telematico delle stesse chiarendo i casi in cui è necessaria la presenza personale delle parti, dei difensori e del giudice e quelli in cui è invece consentita la celebrazione mediante trattazione scritta o, alternativamente, in video conferenza.
Le modifiche apportate all’articolo 171-bis c.p.c. delimitano le iniziative che il giudice può assumere nell’ambito delle verifiche preliminari, con facoltà di sollevare d’ufficio questioni di rito relative ai presupposti processuali sanabili tramite l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione dell’atto introduttivo.
Molteplici le novità introdotte in tema di esecuzione forzata a partire dal precetto che, ex art 480 c.p.c., dovrà ora contenere «l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale».
Il pignoramento, invece, dovrà recare «l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149 -bis».