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Modifica Separazione: Quando è Possibile?

Alighieri Longo
Alighieri Longo
2025-07-02 06:42:30
Numero di risposte : 4
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La revisione dell’assegno di mantenimento presuppone la verifica circa la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche delle parti e l’idoneità della stessa a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca tout court dell’assegno divorzile, è necessario anche procedere all’accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l’esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi. L’articolo 9 della legge 898/1970, stabilisce che qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale su istanza di parte può disporre la revisione delle disposizioni relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6. Per la revisione delle condizioni, si ritiene necessario quindi il presupposto della sopravvenienza di nuove circostanze di fatto quali ad esempio la modifica delle condizioni patrimoniali, o di diritto nel caso di introduzione di una nuova legge. Gli eventi antecedenti alla pronuncia di divorzio non rilevano al fine di un accertamento e di una pronuncia di revisione dell’assegno. Il giudice, al fine di riconoscere un giustificato motivo di revisione suscettibile di condurre alla revisione della misura dell’assegno o all’integrale soppressione del diritto all’assegno divorzile, deve non solo accertare l’effettività dei suddetti mutamenti, ma anche verificare l’instaurarsi di una nuova situazione, tale per cui l’ex coniuge, già titolare del diritto all’assegno, abbia acquistato la disponibilità di ‘mezzi adeguati’, ossia idonei a renderlo autonomamente capace senza necessità di integrazioni ad opera dell’obbligato di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Stella Martino
Stella Martino
2025-06-27 18:22:13
Numero di risposte : 5
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La Corte di Cassazione, nella fattispecie, rigetta il ricorso promosso avverso il Decreto della Corte di Appello di Bologna n. cronol. 1632/2021 del 6 aprile 2021 che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda di revisione delle condizioni di divorzio rilevando l'insussistenza di fatti sopravvenuti. In materia di revisione dell'assegno di divorzio il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento. La decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione. Nemmeno può ritenersi che il mutamento giurisprudenziale intervenuto sull'assegno divorzile possa integrare la sopravvenienza di fatti nuovi richiesta dall'art. 9 L. 898/1970. Il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perchè possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno. La natura del procedimento avrebbe consentito al ricorrente di allegare il fatto sopravvenuto durante la pendenza del precedente giudizio instaurato ai sensi dell'art. 9 L. n. 898 del 1970.
Liliana Villa
Liliana Villa
2025-06-17 13:33:36
Numero di risposte : 6
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La modifica delle condizioni di separazione è un provvedimento che viene solitamente emesso dal Tribunale, ai sensi dell’art. 710 c.p.c., su istanza di uno o di entrambi i coniugi separati, qualora le condizioni esistenti al tempo di separazione consensuale o giudiziale siano mutate. I provvedimenti relativi ai coniugi e alla prole che sono stati adottati con la sentenza di separazione possono essere modificati in ogni tempo, in quanto si tratta di provvedimenti dipendenti da circostanze esistenti al momento in cui vengono pattuiti dalle parti o, in caso di separazione giudiziale, stabilite dal giudice. È necessario che siano sopraggiunte nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelle esistenti al momento della sentenza, come per esempio un notevole incremento di reddito da parte del coniuge beneficiario di un assegno di mantenimento, la perdita del lavoro, l’instaurarsi di una nuova stabile convivenza, o per nuove esigenze intervenute dei figli minori. In primo luogo è possibile modificare i provvedimenti adottati in sede di separazione con un ricorso ai sensi del sopracitato art. 710 c.p.c. Con l’introduzione del d.l. 132/2014, ai coniugi è consentito richiedere una modifica delle condizioni di separazione anche tramite la convenzione di negoziazione assistita con la partecipazione obbligatoria di un avvocato per parte. Infine, all’art. 12 del d.l. 132/2014 è previsto che, allo stesso modo in cui i coniugi possono giungere ad un accordo di separazione dinnanzi all’Ufficiale Civile, così è consentito per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Maruska Palmieri
Maruska Palmieri
2025-06-08 17:23:54
Numero di risposte : 5
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La revisione delle condizioni di separazione o di divorzio può essere richiesta in ogni tempo, trattandosi di provvedimenti inidonei al giudicato sostanziale perché assoggettati alla clausola rebus sic stantibus. Per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire "giustificati motivi". La giurisprudenza dominante ha specificato che la dizione "sopravvenienza di giustificati motivi" è da intendersi come sopravvenienza di nuove circostanze. I "giustificati motivi" sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Il ricorso finalizzato all'ottenimento della revisione delle condizioni stabilite nel decreto di omologazione della separazione consensuale deve necessariamente prendere in considerazione la novità dei fatti legittimanti la revisione stessa e la loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente. Il giudizio promosso ai sensi dell'art. 473 bis.29 è proponibile soltanto qualora le condizioni di separazione o di divorzio siano diventate definitive. Il procedimento si conclude con sentenza, precedentemente la decisione finale era assunta con decreto. Il procedimento che si dovrà seguire per richiedere la revisione delle condizioni di separazione o di divorzio sarà quello delineato per il rito unitario. La domanda si propone, ai sensi dell'art. 473bis.12, con ricorso, che dovrà contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto. Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
Shaira Ferrari
Shaira Ferrari
2025-06-07 20:28:10
Numero di risposte : 5
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In caso di separazione giudiziale o consensuale dei coniugi le condizioni di natura economica raggiunte in sede di separazione possono essere modificate se sopravvengono giustificati motivi. Tali modifiche sono consentite al fine di porre rimedio a discordanze tra la situazione tenuta presente in sede di separazione e la situazione successiva e non per tardivi ripensamenti da parte di uno dei coniugi, non soddisfatto dall’assetto di interessi concordato. La clausola rebus sic stantibus presuppone, per la loro revisione, la sopravvenienza di circostanze che le parti non ebbero la possibilità di prevedere o non previdero in quella sede. Non è sufficiente un qualsiasi mutamento delle condizioni, ma occorre che esso abbia portato come conseguenza uno squilibrio nei rapporti dei coniugi tra loro o nei confronti dei figli. Questo si verifica, per esempio, in caso di ulteriori necessità economiche del coniuge titolare dell’assegno di mantenimento, o viceversa, di miglioramento della sua condizione economica, o di variazione di quella del coniuge obbligato o ancora, nell’ipotesi in cui il figlio manifesti una spiccata inclinazione verso il genitore non affidatario tale da giustificare una modifica sulle condizioni di cui all’affidamento. La domanda diretta ad ottenere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e i figli va proposta al Tribunale competente che provvede in camera di consiglio con ricorso che può essere proposto da uno solo dei coniugi o da entrambi.
Nazzareno Battaglia
Nazzareno Battaglia
2025-05-27 16:19:33
Numero di risposte : 15
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Per procedere alla modifica delle condizioni di separazione tra coniugi è necessario che vi siano dei giustificati motivi e, nella sostanza, che vi sia un mutamento della situazione esistente al momento della separazione giudiziale o consensuale. Questo mutamento dovrà aver prodotto un divario nei rapporti tra i coniugi: ciò avviene, ad esempio, se uno dei due coniugi ha un incremento di stipendio rispetto al momento della separazione oppure se uno dei due coniugi ha perso il lavoro o, ancora, nell’ipotesi di pensionamento o cessazione di un’attività magari per fallimento. In definitiva, il problema si pone tutte le volte in cui vi è un peggioramento oppure un miglioramento delle condizioni economiche: in questa ipotesi l’assegno di mantenimento potrà venire aumentato o diminuito per adeguarla al diverso contesto. La possibilità di modifica delle condizioni di separazione è stabilita espressamente dalla legge: perciò la rinuncia alla modifica delle condizioni non ha efficacia o rilevanza. L’aspetto fondamentale è che vi sia la presenza di fatti nuovi che incidano realmente sugli accordi decisi dalle parti o dal Giudice. La modifica delle condizioni di separazione può essere domandata da uno o entrambi i coniugi dinnanzi al Tribunale competente con l’introduzione di un ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c. diretto ad ottenere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi ed i figli e ciò sia nel caso di separazione consensuale sia nel caso di separazione giudiziale.
Sandra Damico
Sandra Damico
2025-05-18 05:00:42
Numero di risposte : 3
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Per modificare le condizioni di separazione non basta la presenza di “fatti nuovi”; è necessario che tali “fatti nuovi” siano in grado di incidere concretamente sui presupposti alla base degli equilibri stabiliti dalle parti o dal giudice in sede di separazione. Nel caso di separazione consensuale i coniugi possono modificare di comune accordo le iniziali condizioni di separazione. Se però i coniugi non sono d’accordo sulle modifiche da adottare non è possibile chiedere al giudice di modificare le condizioni contenute nel ricorso introduttivo contro la volontà dell’altro coniuge. Una volta terminato il procedimento di separazione i coniugi sono obbligati a rispettare gli accordi omologati dal tribunale o i provvedimenti stabiliti dal giudice. Per modificarli, il coniuge interessato deve proporre un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, che avrà la stessa procedura della separazione, cioè potrà essere anch’essa di tipo consensuale o giudiziale. I coniugi possono modificare le condizioni di separazione con un accordo di negoziazione assistita o con accordo davanti al sindaco in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. I coniugi possono modificare di comune accordo le condizioni di separazione depositando un ricorso congiunto contenente le nuove condizioni di separazione. In caso di disaccordo ciascun coniuge può depositare in autonomia un ricorso per chiedere al tribunale di verificare i presupposti di modifica delle precedenti condizioni di separazione.