Con la separazione, dunque, i coniugi non pongono fine al matrimonio e il rapporto di coniugio continua a sussistere.
La sentenza di separazione giudiziale o l’omologa della separazione consensuale conferiscono alle parti lo status di separati e determinano, per così dire, un “ridimensionamento” di alcuni doveri matrimoniali, ma restano fermi i diritti di successione del coniuge, a meno che gli sia stata addebitata la separazione.
Qualora, infatti, intervenuta la separazione ma prima del divorzio, uno dei coniugi passi a miglior vita, l’altro avrà per legge tutto il diritto di ereditare quote variabili del patrimonio dell’altro a seconda che succeda da solo o in presenza di figli.
Ad esempio, in mancanza di testamento, il coniuge separato che succeda da solo avrà diritto all’intero patrimonio, mentre se sono presenti anche dei figli, avrà diritto alla metà o ad un terzo del patrimonio a seconda che i figli siano uno o più di uno.
La legge prevede infatti che il coniuge abbia diritto ad una quota di patrimonio – dalla metà ad un quarto dello stesso, a seconda che succeda da solo o in presenza di uno o più figli - indipendentemente dal fatto che il de cuius abbia stabilito diversamente nel testamento o, in via preventiva, abbia effettuato delle donazioni in corso di vita.
Il problema si risolve solo con il divorzio, a seguito del quale l’ex coniuge non potrà vantare alcuna pretesa sui beni ereditari.
L’unico diritto spettante al coniuge divorziato, infatti, è la possibilità di chiedere un assegno periodico a carico della quota disponibile dell’eredità, che potrà essere erogato solo al sussistere congiunto di due presupposti: il richiedente deve beneficiare di un assegno di divorzio e al momento della richiesta deve trovarsi in stato di bisogno, per tale intendendosi l’incapacità di provvedere autonomamente a soddisfare le esigenze essenziali della vita.