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Separata, quali sono i miei diritti di moglie?

Stefano Martini
Stefano Martini
2025-06-09 20:07:41
Numero di risposte: 9
La moglie separata ha diritto all’affidamento dei figli minorenni, in maniera congiunta con il marito. L’affido condiviso è la “soluzione di default”, cioè il rimedio a cui il giudice deve sempre ricorrere, anche in mancanza di accordo tra i coniugi, a meno che non vi siano ragioni concrete che suggeriscano di adottare un provvedimento di affido esclusivo. La madre ha solitamente il diritto di trascorrere più tempo con la prole che si trova ancora in tenera età, tant’è che essa le viene affidata con preferenza rispetto al padre. La moglie separata ha diritto all’assegnazione della casa familiare tutte le volte in cui è genitore collocatario della prole. La moglie separata ha diritto all’assegno di mantenimento se esiste disparità economica con il marito e se non le è stata addebitata la separazione. La moglie ha diritto al mantenimento anche quando non versa in uno stato d’indigenza: l’assegno, infatti, serve a riequilibrare le posizioni tra le parti, evitando che uno dei coniugi possa subire uno “shock economico” a seguito della separazione. La moglie separata ha diritto a percepire, dall’altro coniuge, anche il mantenimento che spetta ai figli minorenni che convivono con lei. La moglie separata ha diritto non solo a percepire il mantenimento per sé e per i figli ma anche il rimborso, pari al 50%, delle spese straordinarie sostenute per essi. La moglie separata ha diritto alla reversibilità, cioè a una quota della pensione che percepiva il marito defunto, anche se è stato pronunciato addebito a suo carico. La moglie separata senza addebito ha diritto all’eredità del marito.
Nadir Silvestri
Nadir Silvestri
2025-06-08 02:02:37
Numero di risposte: 7
Con la separazione, dunque, i coniugi non pongono fine al matrimonio e il rapporto di coniugio continua a sussistere. La sentenza di separazione giudiziale o l’omologa della separazione consensuale conferiscono alle parti lo status di separati e determinano, per così dire, un “ridimensionamento” di alcuni doveri matrimoniali, ma restano fermi i diritti di successione del coniuge, a meno che gli sia stata addebitata la separazione. Qualora, infatti, intervenuta la separazione ma prima del divorzio, uno dei coniugi passi a miglior vita, l’altro avrà per legge tutto il diritto di ereditare quote variabili del patrimonio dell’altro a seconda che succeda da solo o in presenza di figli. Ad esempio, in mancanza di testamento, il coniuge separato che succeda da solo avrà diritto all’intero patrimonio, mentre se sono presenti anche dei figli, avrà diritto alla metà o ad un terzo del patrimonio a seconda che i figli siano uno o più di uno. La legge prevede infatti che il coniuge abbia diritto ad una quota di patrimonio – dalla metà ad un quarto dello stesso, a seconda che succeda da solo o in presenza di uno o più figli - indipendentemente dal fatto che il de cuius abbia stabilito diversamente nel testamento o, in via preventiva, abbia effettuato delle donazioni in corso di vita. Il problema si risolve solo con il divorzio, a seguito del quale l’ex coniuge non potrà vantare alcuna pretesa sui beni ereditari. L’unico diritto spettante al coniuge divorziato, infatti, è la possibilità di chiedere un assegno periodico a carico della quota disponibile dell’eredità, che potrà essere erogato solo al sussistere congiunto di due presupposti: il richiedente deve beneficiare di un assegno di divorzio e al momento della richiesta deve trovarsi in stato di bisogno, per tale intendendosi l’incapacità di provvedere autonomamente a soddisfare le esigenze essenziali della vita.
Antonia Marchetti
Antonia Marchetti
2025-05-31 12:56:31
Numero di risposte: 11
Un coniuge separato conserva molti dei diritti riconosciuti ai coniugi non separati, a meno che non sia stata addebitata la separazione. Nella separazione consensuale, l’accordo raggiunto dai coniugi è vincolante e riconosce i diritti patrimoniali senza distinzione, come sancito dall’art. 158 c.c. La comunione dei beni implica una divisione paritaria al momento della separazione, salvo diversa prova della titolarità esclusiva dei beni. In regime di separazione dei beni, non vi è obbligo di rendiconto fra i coniugi in fase di separazione, se non per i beni acquistati in comunione. Il coniuge economicamente più debole ha diritto a ricevere un assegno, la cui entità dipende da vari fattori: I redditi e il patrimonio di entrambi i coniugi. La durata del matrimonio. La capacità lavorativa del richiedente. Il tenore di vita mantenuto durante l’unione. Il diritto di abitazione nella casa familiare spetta al genitore collocatario, ed è prioritario rispetto al diritto di proprietà. In caso di decesso, il coniuge superstite non addebitato mantiene diritti successori, come il diritto alla pensione di reversibilità e al trattamento di fine rapporto. Il diritto successorio del coniuge superstite è garantito a prescindere dalla separazione, salvo specifiche disposizioni testamentarie.
Elsa Rossi
Elsa Rossi
2025-05-18 18:22:54
Numero di risposte: 6
Separata, quali sono i miei diritti di moglie. Quando avviene una separazione i doveri coniugali si modificano, ma non si estinguono. Permangono i doveri di collaborazione e assistenza morale. Il dovere di Fedeltà va a configurarsi, con la separazione, in termini di rispetto. Viene meno la presunzione di concepimento da parte del marito del bambino nato oltre i 300 giorni dalla separazione. Il coniuge separato può procedere all’adozione senza che l’altro coniuge diventi genitore. I coniugi separati non possono chiedere l’adozione legittimante. Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito qualora egli possa subirne un grave pregiudizio. I presupposti per poter ricevere l’assegno di mantenimento sono significativa disparità economica tra le parti, stato di bisogno del coniuge richiedente e possibilità economica dell’altro coniuge di corrisponderlo. L’assegno di mantenimento viene rilasciato a patto che il coniuge richiedente non abbia mezzi economici adeguati. L’assegno di mantenimento ha funzione assistenziale e non sanzionatoria. Nel momento in cui il coniuge a cui è stata addebitata la separazione si trova in stato di bisogno, l’altro coniuge non potrà richiedere un assegno di mantenimento, ma al limite un assegno alimentare. La prova della condizione economica dei coniugi può essere costituita con ogni mezzo. Aumenta nel caso in cui il coniuge beneficiario si trovi in stato di bisogno o migliorino le condizioni dell’obbligato. Diminuisce al diminuire della necessità del beneficiario. Riconciliazione dei coniugi, scioglimento del matrimonio, impossibilità dell’obbligato a versare l’assegno di mantenimento, cessazione dello stato di bisogno del beneficiario e morte del coniuge sono i casi in cui si smette di ricevere o versare l’assegno di mantenimento. Per il coniuge separato senza addebito i diritti successori restano i medesimi del matrimonio. Ne segue che alla morte di uno dei due coniugi il superstite gli succede esattamente come se fossero ancora sposati. Al coniuge separato con addebito spetta al massimo un assegno di vitalizio, nel caso in cui all’apertura della successione sia in stato di bisogno.
Alighieri Longo
Alighieri Longo
2025-05-18 14:40:28
Numero di risposte: 4
In presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente sufficienti senza colpa, il coniuge con il quale convivono potrà chiedere un assegno per il loro mantenimento, che permetta alla prole di continuare a vivere senza ulteriori modifiche delle proprie abitudini. In una separazione con figli il coniuge presso il quale sarà collocata la prole può richiedere anche di rimanere nella casa coniugale con i figli, se ciò risponde all’interesse di questi. In una separazione coniugale, in presenza o meno di figli, il coniuge ha, inoltre, diritto di chiedere un assegno per il proprio mantenimento, che sarà determinato tenuto conto del tenore di vita in costanza della convivenza matrimoniale. L'assegno può essere riconosciuto se si è in condizioni di inferiorità economica rispetto all’altro e impossibilitati a mantenersi in modo autonomo.