Decreto Correttivo Cartabia: Di cosa si tratta?

Sandro Pellegrini
2025-05-19 00:33:51
Numero di risposte: 4
Il D. Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 149/2022, noto come correttivo Cartabia, apporta modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, nonché ad alcune leggi speciali.
Il decreto recante il correttivo alla riforma Cartabia, che entrerà in vigore il 26 novembre 2024, conta otto articoli.
L’art. 2 modifica l’art. 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativamente alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l’irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni.
L’art. 3 modifica il codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti.
L’art. 4 modifica le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
L’art. 5 interviene al livello di coordinamento normativo sull’art. 387-bis C.p., in materia di azione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
L’art. 6 reca diverse modifiche a leggi speciali.
L’art. 7 prevede delle disposizioni transitorie, per cui, in via generale, le disposizioni dello schema di decreto si applicheranno ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Il correttivo alla riforma Cartabia dispone che il Giudice potrà disporre il passaggio al rito semplificato già nella fase dello scambio delle memorie.
L’eccezione d’ufficio d’incompetenza sarà rilevabile col decreto in fase preliminare e non più all’udienza.
Il Giudice dovrà verificare che un suo eventuale ordine sia stato rispettato, anche se ciò non può condurre alla definizione immediata del giudizio.
Il Giudice dovrà sempre pronunciare il decreto di fissazione dell’udienza, che confermi o meno la data già fissata nell’atto di citazione, e soprattutto che i termini a ritroso per le memorie decorrano da questo.
Quanto al rito del lavoro, vengono modificati gli artt. 127-ter e 128 C.p.c., esplicitando la possibilità di sostituire l’udienza di discussione con lo scambio cartolare, salva l’opposizione anche di una sola parte.
Quanto al rito semplificato, le modifiche all’art. 281-duodecies C.p.c. intervengono sulle preclusioni: lo ius poenitendi resta escluso, cambiando solo la lettera della norma nella quale si è dato contenuto esplicito alla precedente formula del “giustificato motivo”.
Quanto ai procedimenti d’impugnazione, i requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità del ricorso non sono più soggetti alla sanzione d’inammissibilità di cui all’art. 342 C.p.c., come invece resta per il ricorso in Cassazione.
Nel contesto del processo civile, si segnala che il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive alla Riforma Cartabia, limitate alla mediazione civile e commerciale e alla negoziazione assistita.
L’ulteriore correttivo alla riforma Cartabia dispone che viene aggiunta alla mediazione obbligatoria la procedura alternativa prevista dalla legge istitutiva dell’AGCOM.
Il termine ultimo per l’ordinanza di mediazione demandata, non sarà la precisazione della conclusioni, ma il momento in cui si fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione.
La durata della mediazione sarà di sei mesi, prorogabile dalle parti più volte, qualora si svolga prima dell’instaurazione del processo.
Non sarà necessaria un’autentica di firma nella procura per la mediazione, qualora la parte non intenda presenziare personalmente.
Viene ripresa la formula antecedente alla riforma Cartabia, per cui, ove il tentativo di mediazione fallisca, la domanda giudiziale potrà essere proposta nel termine di decadenza a decorrere dal deposito del verbale negativo.
Si specifica che la condizione di procedibilità riguarda, non genericamente la domanda giudiziale, bensì solamente la domanda introduttiva, assumendo formalmente la scelta della Corte di Cassazione.
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