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Decreto Correttivo Cartabia: Di cosa si tratta?

Domenica Grasso
Domenica Grasso
2025-06-12 02:14:24
Numero di risposte: 5
Presentato alla Camera il 6 marzo 2024 lo schema di decreto legislativo correttivo della c.d. riforma Cartabia, che apporta modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, secondo le direttrici della legge delega. Lo schema di decreto legislativo contiene infatti disposizioni correttive e di coordinamento del D. Lgs. 149/2022, col proposito di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla legislazione vigente. Dalla relazione illustrativa si evince che il Governo ha ritenuto opportuno limitarsi ad apportare le correzioni o le integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della riforma. Il presente intervento correttivo si iscrive nel quadro degli impegni assunti col PNRR ed è indirizzato al perseguimento dei medesimi obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile. Le modifiche confermano e in alcuni casi rafforzano il soddisfacimento delle condizionalità e il conseguimento dei target di riduzione dei tempi e di abbattimento dell’arretrato innescati dalla riforma Cartabia. Viene implementata la digitalizzazione del processo, semplificando gli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie ed eliminando adempimenti ormai anacronistici e privi di utilità. Viene semplificata la disciplina delle notificazioni a mezzo PEC e ampliato l’uso di questo strumento. Viene favorito e ampliato l’impiego del rito di cognizione semplificato, che consente una notevole riduzione dei tempi del processo. Viene agevolato il recupero dei crediti attraverso il celere strumento del decreto ingiuntivo. Viene estesa anche ai procedimenti già pendenti la possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento delle domande manifestamente fondate. Sulla strata di una sempre più completa e integrale digitalizzazione del processo civile e di eliminazione di adempimenti o oneri a carico delle parti resi ormai superflui dal progresso tecnologico.
Evita Pagano
Evita Pagano
2025-06-04 04:40:01
Numero di risposte: 9
I correttivi alla Riforma del processo civile approvati dal Consiglio dei Ministri vanno a modificare il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, meglio noto come riforma Cartabia. Il decreto recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche’ in materia di esecuzione forzata” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2024, per entrare in vigore il 26 novembre 2024. Dal provvedimento emerge un’attenzione particolare al processo di cognizione per garantire un miglior coordinamento, alla procedura di notifica delle impugnazioni, ai procedimenti che riguardano le persone e la famiglia e al processo esecutivo. Scendendo nello specifico, il decreto prevede una serie di modifiche, come ad esempio il regolamento di competenza, la digitalizzazione del processo, le comunicazioni e notificazioni, il procedimento di cognizione ordinaria, il rito speciale per le persone, la famiglia e i minori, la fattura elettronica per il decreto ingiuntivo e il processo di esecuzione. In relazione al regolamento di competenza il decreto prevede che l’incompetenza per materia, valore e territorio nei casi previsti dall’ 38 c.p.c siano rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza. Sul tema della digitalizzazione del processo l’art. 123 c.p.c. sul giuramento dell’interprete e del traduttore il testo prevede che lo stesso venga prestato ai sensi dell’art. 193 c.p.c ossia nelle stesse modalità previste per il consulente con dichiarazione sottoscritta con firma digitale. Il nuovo articolo 136 c.p.c prevede che qualora la comunicazione non abbia esito positivo per causa non imputabile al destinatario, si procederà con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali. Il nuovo comma. 3 dell’art. 163 bis c.p.c. sui termini per comparire prevede che il termine per la comunicazione del decreto del presidente che anticipa l’udienza di comparizione delle parti su richiesta del convenuto, debba essere comunicata almeno 90 giorni liberi prima della nuova udienza fissata. Sostituito completamente l’art 171 bis c.p.c che si occupa delle verifiche preliminari. Il nuovo comma 2 dell’art. 492 c.p.c., che si occupa della forma del pignoramento, prevede che il pignoramento debba contenere anche l’invito al debitore ad effettuare presso la cancelliera del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui si trova il giudice competente o indicare il proprio indirizzo PEC con l’avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità presso la residenza al domicilio le successive notifiche saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 149 bis c.p.c. Il decreto interviene sull’articolo 473 bis in misura piuttosto corposa. Il nuovo comma 1 stabilisce l’ambito di applicazione delle norme contenute nel titolo IV bis. Il decreto ingiuntivo potrà essere emesso anche sulla base delle fatture elettroniche. All’art. 634 c.p.c. dopo il primo periodo i nuovi correttivi aggiungono il seguente: “Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate.” Il nuovo comma 2, che così dispone: “L’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell’atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l’impugnazione può essere notificata, ai sensi dell’articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.” Il nuovo terzo comma dell’art. 149 bis c.p.c invece dispone che la notifica per il notificante si perfeziona quando il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario, per il destinatario invece quando il gestore di posta elettronica genera la ricevuta di avvenuta consegna. Cambia infatti anche la formulazione dell’articolo 149 bis c.p.c. dedicato alle notificazioni a mezzo PEC dell’ufficiale giudiziario. Il nuovo comma 4 prevede in particolare che il giudice, in presenza del presupposti di legge, possa disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, fissando l’udienza di cui all’articolo 281-duodecies e il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi con deposito di memorie e documenti. Cambia anche l’art. 330 c.p.c. sulla notifica dell’impugnazione Il nuovo sesto comma prevede che se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine prevista per il deposito della nota d’iscrizione a ruolo, lo debba comunicare immediatamente al debitore o al terzo.
Rosalba Sanna
Rosalba Sanna
2025-05-31 14:08:13
Numero di risposte: 5
Il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della l. 134/2021, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. La legge 134/2021 è anche conosciuta come 'riforma Cartabia'. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° novembre 2022, dopo l'ordinario termine di vacatio legis di 15 giorni.
Sandro Pellegrini
Sandro Pellegrini
2025-05-19 00:33:51
Numero di risposte: 4
Il D. Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 149/2022, noto come correttivo Cartabia, apporta modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, nonché ad alcune leggi speciali. Il decreto recante il correttivo alla riforma Cartabia, che entrerà in vigore il 26 novembre 2024, conta otto articoli. L’art. 2 modifica l’art. 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativamente alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l’irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni. L’art. 3 modifica il codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti. L’art. 4 modifica le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. L’art. 5 interviene al livello di coordinamento normativo sull’art. 387-bis C.p., in materia di azione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’art. 6 reca diverse modifiche a leggi speciali. L’art. 7 prevede delle disposizioni transitorie, per cui, in via generale, le disposizioni dello schema di decreto si applicheranno ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. Il correttivo alla riforma Cartabia dispone che il Giudice potrà disporre il passaggio al rito semplificato già nella fase dello scambio delle memorie. L’eccezione d’ufficio d’incompetenza sarà rilevabile col decreto in fase preliminare e non più all’udienza. Il Giudice dovrà verificare che un suo eventuale ordine sia stato rispettato, anche se ciò non può condurre alla definizione immediata del giudizio. Il Giudice dovrà sempre pronunciare il decreto di fissazione dell’udienza, che confermi o meno la data già fissata nell’atto di citazione, e soprattutto che i termini a ritroso per le memorie decorrano da questo. Quanto al rito del lavoro, vengono modificati gli artt. 127-ter e 128 C.p.c., esplicitando la possibilità di sostituire l’udienza di discussione con lo scambio cartolare, salva l’opposizione anche di una sola parte. Quanto al rito semplificato, le modifiche all’art. 281-duodecies C.p.c. intervengono sulle preclusioni: lo ius poenitendi resta escluso, cambiando solo la lettera della norma nella quale si è dato contenuto esplicito alla precedente formula del “giustificato motivo”. Quanto ai procedimenti d’impugnazione, i requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità del ricorso non sono più soggetti alla sanzione d’inammissibilità di cui all’art. 342 C.p.c., come invece resta per il ricorso in Cassazione. Nel contesto del processo civile, si segnala che il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive alla Riforma Cartabia, limitate alla mediazione civile e commerciale e alla negoziazione assistita. L’ulteriore correttivo alla riforma Cartabia dispone che viene aggiunta alla mediazione obbligatoria la procedura alternativa prevista dalla legge istitutiva dell’AGCOM. Il termine ultimo per l’ordinanza di mediazione demandata, non sarà la precisazione della conclusioni, ma il momento in cui si fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione. La durata della mediazione sarà di sei mesi, prorogabile dalle parti più volte, qualora si svolga prima dell’instaurazione del processo. Non sarà necessaria un’autentica di firma nella procura per la mediazione, qualora la parte non intenda presenziare personalmente. Viene ripresa la formula antecedente alla riforma Cartabia, per cui, ove il tentativo di mediazione fallisca, la domanda giudiziale potrà essere proposta nel termine di decadenza a decorrere dal deposito del verbale negativo. Si specifica che la condizione di procedibilità riguarda, non genericamente la domanda giudiziale, bensì solamente la domanda introduttiva, assumendo formalmente la scelta della Corte di Cassazione.