Nel caso di separazione consensuale, l’obbligo di fedeltà cessa dal momento in cui i coniugi firmano l’atto di separazione dinanzi ai giudici, al sindaco o ai rispettivi avvocati.
Nel caso invece di separazione giudiziale, fatta cioè con una regolare causa, l’obbligo di fedeltà cessa dopo la prima udienza, quando il presidente del tribunale, tentata la conciliazione, emette i provvedimenti provvisori e autorizza le parti a vivere separatamente.
Dunque, possiamo dire che la fedeltà cessa nel momento in cui viene ufficializzata la separazione.
Prima invece di questo momento, l’infedeltà può essere causa di addebito.
Ciò nonostante la giurisprudenza della Cassazione ha spiegato che l’infedeltà non comporta l’addebito, anche prima della separazione, se viene accertato che essa non è stata l’effettiva causa della separazione della coppia.
Se viene provato che marito e moglie avevano già intenzione di separarsi, o che la loro relazione era comunque profondamente in crisi tanto che non avevano più alcun rapporto, l’infedeltà non implica conseguenze legali.
L’unica differenza di una “relazione parallela” consumata dopo la separazione e una invece verificatasi prima sta nel fatto che, in quest’ultimo caso, spetta al coniuge infedele dimostrare che la crisi della coppia era già in atto.
In buona sostanza, si può tradire prima della separazione solo a patto di poter dimostrare, in un successivo giudizio, che il matrimonio era già definitivamente rotto per altri motivi.
Motivi che potrebbero ad esempio essere un precedente tradimento dell’altro coniuge, o l’abbandono da parte di questi della casa coniugale, o l’essere stati vittima di violenze verbali o psicologiche, o infine il semplice fatto di non andare più d’accordo e di aver interrotto anche i rapporti sessuali.