Separazione consensuale: finisce la fedeltà?

Assia Fontana
2025-05-18 14:13:38
Numero di risposte: 8
Nel caso di separazione consensuale, l’obbligo di fedeltà cessa dal momento in cui i coniugi firmano l’atto di separazione dinanzi ai giudici, al sindaco o ai rispettivi avvocati.
Nel caso invece di separazione giudiziale, fatta cioè con una regolare causa, l’obbligo di fedeltà cessa dopo la prima udienza, quando il presidente del tribunale, tentata la conciliazione, emette i provvedimenti provvisori e autorizza le parti a vivere separatamente.
Dunque, possiamo dire che la fedeltà cessa nel momento in cui viene ufficializzata la separazione.
Prima invece di questo momento, l’infedeltà può essere causa di addebito.
Ciò nonostante la giurisprudenza della Cassazione ha spiegato che l’infedeltà non comporta l’addebito, anche prima della separazione, se viene accertato che essa non è stata l’effettiva causa della separazione della coppia.
Se viene provato che marito e moglie avevano già intenzione di separarsi, o che la loro relazione era comunque profondamente in crisi tanto che non avevano più alcun rapporto, l’infedeltà non implica conseguenze legali.
L’unica differenza di una “relazione parallela” consumata dopo la separazione e una invece verificatasi prima sta nel fatto che, in quest’ultimo caso, spetta al coniuge infedele dimostrare che la crisi della coppia era già in atto.
In buona sostanza, si può tradire prima della separazione solo a patto di poter dimostrare, in un successivo giudizio, che il matrimonio era già definitivamente rotto per altri motivi.
Motivi che potrebbero ad esempio essere un precedente tradimento dell’altro coniuge, o l’abbandono da parte di questi della casa coniugale, o l’essere stati vittima di violenze verbali o psicologiche, o infine il semplice fatto di non andare più d’accordo e di aver interrotto anche i rapporti sessuali.

Elisabetta Parisi
2025-05-18 13:32:09
Numero di risposte: 3
Nonostante ciò, per effetto della separazione vengono meno i doveri di coabitazione e fedeltà.
I coniugi separati, pur essendo di fatto ancora sposati, possono quindi avere altre relazioni e avere residenze diverse senza alcuna implicazione di natura legale.
In questo modo è comunque garantita ai coniugi la possibilità di esercitare le proprie libertà personali, senza dover essere costretti a limitare la propria sfera affettiva pur essendosi separati.
In sintesi, dopo la separazione non c’è obbligo di fedeltà ma si è tenuti a non offendere l’onore e la reputazione dell’altro coniuge.

Emilia Bruno
2025-05-18 13:00:33
Numero di risposte: 5
Nel caso di separazione consensuale, l’obbligo di fedeltà termina nel momento in cui i coniugi firmano l’accordo di separazione.
Da questo momento in poi, ciascun coniuge è legalmente libero di intraprendere nuove relazioni senza incorrere in sanzioni o addebiti.
Tuttavia, qualsiasi infedeltà avvenuta prima della firma dell’accordo può ancora avere conseguenze, se il coniuge tradito decide di farne motivo di contestazione.
L’obbligo di fedeltà cessa con la separazione ufficiale.
Nella separazione consensuale, termina con la firma dell’accordo.
Sì, ma solo se si dimostra che il matrimonio era già irrimediabilmente compromesso.
Se il tradimento è stato la causa della separazione, può comportare l’addebito con conseguenze economiche.
La Cassazione ha chiarito che il tradimento non comporta automaticamente l’addebito se si dimostra che la crisi matrimoniale era già in atto.
Questo significa che, se il coniuge infedele riesce a provare che il matrimonio era già compromesso prima dell’infedeltà, il tradimento non avrà conseguenze legali.

Jelena Cattaneo
2025-05-18 10:52:09
Numero di risposte: 5
Il dovere di Fedeltà va a configurarsi, con la separazione, in termini di rispetto, che viene violato, per la Giurisprudenza, in caso di comportamenti offensivi nei confronti dell’altro coniuge in termini di onore e dignità.
È possibile convivere con un nuovo partner, ma deve avvenire in modo discreto e quindi non ostentato.
Il dovere di coabitazione si estingue, invece, con la separazione.
Permangono i doveri di collaborazione e assistenza morale.
Il coniuge separato può procedere all’adozione senza che l’altro coniuge diventi genitore.
I coniugi separati non possono chiedere l’adozione legittimante.
Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito qualora egli possa subirne un grave pregiudizio.
Tutti i Doveri coniugali del matrimonio vengono meno con il divorzio.
La moglie quindi non può utilizzare il cognome del marito eccetto casi in cui marchio o nome d’arte professionale o sia per tutela dei figli.
L’ex marito ha comunque diritto di chiedere, in caso di uso indebito, la cessazione del fatto lesivo.
Il divorzio comporta la perdita dei diritti di Successione, eccetto l’assegno di carattere alimentare nel caso in cui il coniuge superstite si trovi in caso di bisogno nel momento dell’apertura della successione, o ricevesse l’assegno post-matrimoniale.
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