Per modificare le condizioni di separazione non basta la presenza di “fatti nuovi”; è necessario che tali “fatti nuovi” siano in grado di incidere concretamente sui presupposti alla base degli equilibri stabiliti dalle parti o dal giudice in sede di separazione.
Per quanto riguarda la modifica delle condizioni economiche il giudice valuterà, in particolare, se i fatti sopravvenuti e le nuove condizioni reddituali e patrimoniali delle parti siano idonei a incidere sul precedente assetto patrimoniale relativo al tempo della separazione.
Per quanto riguarda, invece, le questioni che riguardano i figli – affidamento, collocamento, diritto-dovere di visita – parte della giurisprudenza ritiene che il genitore interessato possa sempre chiedere una modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale o dei provvedimenti stabiliti dal tribunale in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di separazione consensuale i coniugi depositano un ricorso contenente l’accordo di separazione avente ad oggetto la definizione di ogni aspetto personale e patrimoniale del loro rapporto coniugale.
Prima o nel corso dell’udienza di comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale i coniugi possono modificare di comune accordo le iniziali condizioni di separazione.
Una volta terminato il procedimento di separazione i coniugi sono obbligati a rispettare gli accordi omologati dal tribunale o i provvedimenti stabiliti dal giudice; per modificarli, il coniuge interessato deve proporre un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, che avrà la stessa procedura della separazione, cioè potrà essere anch’essa di tipo consensuale o giudiziale.
Poiché la modifica delle condizioni di separazione e il divorzio sono due procedure autonome, è possibile che le due procedure si sovrappongano, cioè siano pendenti nello stesso momento davanti al tribunale.
Nello specifico, è possibile ottenere uno specifico provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, anche se il divorzio è già stato promosso, tutte le volte in cui il giudice del divorzio non abbia già assunto provvedimenti aventi il medesimo oggetto.