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Quando si possono modificare le condizioni di separazione?

Matilde Monti
Matilde Monti
2025-06-04 21:30:13
Numero di risposte: 3
Per modificare le condizioni di separazione non basta la presenza di “fatti nuovi”; è necessario che tali “fatti nuovi” siano in grado di incidere concretamente sui presupposti alla base degli equilibri stabiliti dalle parti o dal giudice in sede di separazione. Per quanto riguarda la modifica delle condizioni economiche il giudice valuterà, in particolare, se i fatti sopravvenuti e le nuove condizioni reddituali e patrimoniali delle parti siano idonei a incidere sul precedente assetto patrimoniale relativo al tempo della separazione. Per quanto riguarda, invece, le questioni che riguardano i figli – affidamento, collocamento, diritto-dovere di visita – parte della giurisprudenza ritiene che il genitore interessato possa sempre chiedere una modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale o dei provvedimenti stabiliti dal tribunale in caso di separazione giudiziale. Nel caso di separazione consensuale i coniugi depositano un ricorso contenente l’accordo di separazione avente ad oggetto la definizione di ogni aspetto personale e patrimoniale del loro rapporto coniugale. Prima o nel corso dell’udienza di comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del tribunale i coniugi possono modificare di comune accordo le iniziali condizioni di separazione. Una volta terminato il procedimento di separazione i coniugi sono obbligati a rispettare gli accordi omologati dal tribunale o i provvedimenti stabiliti dal giudice; per modificarli, il coniuge interessato deve proporre un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, che avrà la stessa procedura della separazione, cioè potrà essere anch’essa di tipo consensuale o giudiziale. Poiché la modifica delle condizioni di separazione e il divorzio sono due procedure autonome, è possibile che le due procedure si sovrappongano, cioè siano pendenti nello stesso momento davanti al tribunale. Nello specifico, è possibile ottenere uno specifico provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, anche se il divorzio è già stato promosso, tutte le volte in cui il giudice del divorzio non abbia già assunto provvedimenti aventi il medesimo oggetto.
Annamaria Galli
Annamaria Galli
2025-05-28 21:35:46
Numero di risposte: 9
Per procedere alla modifica delle condizioni di separazione tra coniugi è necessario che vi siano dei giustificati motivi e, nella sostanza, che vi sia un mutamento della situazione esistente al momento della separazione giudiziale o consensuale. Questo mutamento dovrà aver prodotto un divario nei rapporti tra i coniugi: ciò avviene, ad esempio, se uno dei due coniugi ha un incremento di stipendio rispetto al momento della separazione oppure se uno dei due coniugi ha perso il lavoro o, ancora, nell’ipotesi di pensionamento o cessazione di un’attività magari per fallimento. In definitiva, il problema si pone tutte le volte in cui vi è un peggioramento oppure un miglioramento delle condizioni economiche: in questa ipotesi l’assegno di mantenimento potrà venire aumentato o diminuito per adeguarla al diverso contesto. Tala variazione potrà esservi anche nel caso di squilibrio nel rapporto tra coniugi e i figli e nel caso in cui i figli abbiano nuove e diverse esigenze rispetto alle condizioni presenti durante la separazione: quest’ultime potranno essere modificate tenendo sempre in considerazione l’interesse primario della prole. La modifica delle condizioni di separazione può essere domandata da uno o entrambi i coniugi dinnanzi al Tribunale competente con l’introduzione di un ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c. diretto ad ottenere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi ed i figli e ciò sia nel caso di separazione consensuale sia nel caso di separazione giudiziale. L’aspetto fondamentale è che vi sia la presenza di fatti nuovi che incidano realmente sugli accordi decisi dalle parti o dal Giudice.
Tolomeo Mariani
Tolomeo Mariani
2025-05-18 18:27:21
Numero di risposte: 7
Le condizioni di natura economica raggiunte in sede di separazione possono essere modificate se sopravvengono giustificati motivi. Tali modifiche sono consentite al fine di porre rimedio a discordanze tra la situazione tenuta presente in sede di separazione e la situazione successiva e non per tardivi ripensamenti da parte di uno dei coniugi, non soddisfatto dall’assetto di interessi concordato. La clausola rebus sic stantibus presuppone, per la loro revisione, la sopravvenienza di circostanze che le parti non ebbero la possibilità di prevedere o non previdero in quella sede. Non è sufficiente un qualsiasi mutamento delle condizioni, ma occorre che esso abbia portato come conseguenza uno squilibrio nei rapporti dei coniugi tra loro o nei confronti dei figli. La domanda diretta ad ottenere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e i figli va proposta al Tribunale competente. La pronuncia di revisione, come già anticipato, può essere richiesta anche quando i precedenti accordi erano posti a base di una separazione consensuale omologata nel caso in cui la situazione economica dei coniugi o quella relativa all’affidamento ed al mantenimento della prole sia mutata rispetto a quella considerata al momento dell’omologa. In quest’ultimo caso, se i coniugi sono d’accordo sulle opportunità di modifica e sui termini dell’accordo, le parti dovranno limitarsi a chiedere l’omologazione al Tribunale.
Ludovico Marchetti
Ludovico Marchetti
2025-05-18 17:58:40
Numero di risposte: 11
Le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Debbano sopravvenire giustificati motivi. La giurisprudenza dominante ha specificato che la dizione "sopravvenienza di giustificati motivi" è da intendersi come sopravvenienza di nuove circostanze. I giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati. Il giudizio promosso ai sensi dell'art. 473 bis.29 è proponibile soltanto qualora le condizioni di separazione o di divorzio siano diventate definitive, solo allora sarà possibile, infatti, parlare di circostanze nuove, tali da giustificare la richiesta di modifica. I "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Samira Mazza
Samira Mazza
2025-05-18 17:52:13
Numero di risposte: 2
In caso di separazione consensuale i coniugi depositano un ricorso contentente l'accordo di separazione: prima dell'udienza o nel corso dell'udienza davanti il presidente del tribunale, di comune accordo, i coniugi possono modificare le loro condizioni di separazione. Il coniuge che non condivida i provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal presidente del tribunale può proporre reclamo alla corte d'appello per ottenere una modifica dei provvedimenti presidenziali stessi. Nel corso del procedimento giudiziale, se sorgono fatti nuovi ciascun coniuge può sottoporre al giudice ogni elemento utile ai fini della decisione e presentare le proprie istanze. Concluso il procedimento di separazione, i coniugi sono obbligati a rispettare gli accordi raggiunti o i provvedimenti stabiliti dal tribunale; per modificarli, è necessario attivare un procedimento di modifica delle condizioni di separazione che ha, di fatto, la stessa procedura della separazione e può essere ancora una volta consensuale o giudiziale.