Cosa stabilisce la legge sulla comunione dei beni del 1975?

Andrea Marini
2025-07-02 01:09:18
Numero di risposte
: 11
Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.
Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà.
Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio.

Concetta Sorrentino
2025-06-20 11:35:07
Numero di risposte
: 14
La legge stabilisce che, in assenza di dichiarazione contraria, i coniugi sono automaticamente soggetti al regime della comunione dei beni.
Nel regime di comunione legale, tutti i beni acquistati durante il matrimonio da uno o entrambi i coniugi entrano automaticamente a far parte di un patrimonio comune.
I coniugi sono co-proprietari di questo patrimonio e condividono equamente frutti e oneri, indipendentemente dal contributo finanziario individuale.
La legge del 19 maggio 1975 n.151 stabilisce che, in assenza di dichiarazione contraria, i coniugi sono automaticamente soggetti al regime della comunione dei beni.

Gastone Gatti
2025-06-17 09:36:10
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: 12
La scelta per la comunione dei beni è stata operata dal legislatore con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che per tutti i matrimoni contratti dopo il 20 settembre 1975 ha mantenuto l'applicabilità, in mancanza di contraria pattuizione, del regime della comunione dei beni.
Precedentemente al 1975 ai matrimoni si applicava esclusivamente la separazione dei beni.
Per tali matrimoni la legge di riforma del diritto di famiglia ha disposto un periodo di tempo transitorio fino al 15 gennaio 1978 entro il quale ciascuno dei coniugi, anche con atto reso unilateralmente dinanzi al notaio del luogo del contratto matrimonio, avrebbe potuto dichiarare di non voler aderire al nuovo regime, rimanendo pertanto in regime di separazione dei beni.
Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data del 20 settembre 1975 siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.

Ivana Negri
2025-06-04 11:46:33
Numero di risposte
: 12
Il regime legale ante riforma del 1975 è quello della separazione dei beni.
Dal 20 settembre 1975 al 15-16 gennaio 1978 si snoda il c.d. periodo transitorio di separazione.
Le famiglie costituite prima del 20 settembre 1975, decorso il termine di due anni, sono assoggettate al regime della comunione legale dei beni per gli acquisti successivi al 20 settembre 1975, salvo volontà contraria di uno dei coniugi manifestata entro lo stesso termine con convenzione o atto unilaterale notarile o dell’ufficiale civile del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio con cui si assoggettano alla separazione dei beni gli acquisti successivi al 20 settembre 1975.
Entro il 16 gennaio 1978, i coniugi possono altresì stipulare una convenzione per assoggettare gli acquisti ante ‘75 al regime di comunione dei beni, escludendoli dalla regola della separazione dei beni, e salvi i diritti dei terzi.
Il regime di comunione legale dei beni entra con efficacia ex nunc dal 16 gennaio 1978 investendo automaticamente anche gli acquisti di ciascun coniuge effettuati nel periodo transitorio, ma solo qualora al 15 gennaio 1978 detti beni appartengano al patrimonio di ciascun coniuge e nello stato giuridico in cui si trovavano.
La comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all’art. 228, primo comma, della legge 151/75, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati.

Vincenza De luca
2025-06-04 08:07:36
Numero di risposte
: 14
La legge sulla comunione dei beni del 1975 non è menzionata nel testo.
Tuttavia, il Codice Civile all’art. 177, stabilisce quali sono i beni che costituiscono oggetto della comunione e quelli che invece, all’art. 179, vengono definiti beni personali e sono esclusi dalla comunione.
I beni che fanno parte della comunione tra i coniugi sono: gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante al matrimonio, escluso quelli relativi ai beni personali; i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge se allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Sono invece esclusi dalla comunione, perché considerati beni personali, quelli di proprietà del coniuge prima del matrimonio; quelli che il coniuge ha acquistato anche durante il matrimonio per successione o per donazione; quelli di uso personale o che sono da considerarsi necessari per l’esercizio di una professione.
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