Cosa stabilisce la legge sulla comunione dei beni del 1975?

Ivana Negri
2025-06-04 11:46:33
Numero di risposte: 4
Il regime legale ante riforma del 1975 è quello della separazione dei beni.
Dal 20 settembre 1975 al 15-16 gennaio 1978 si snoda il c.d. periodo transitorio di separazione.
Le famiglie costituite prima del 20 settembre 1975, decorso il termine di due anni, sono assoggettate al regime della comunione legale dei beni per gli acquisti successivi al 20 settembre 1975, salvo volontà contraria di uno dei coniugi manifestata entro lo stesso termine con convenzione o atto unilaterale notarile o dell’ufficiale civile del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio con cui si assoggettano alla separazione dei beni gli acquisti successivi al 20 settembre 1975.
Entro il 16 gennaio 1978, i coniugi possono altresì stipulare una convenzione per assoggettare gli acquisti ante ‘75 al regime di comunione dei beni, escludendoli dalla regola della separazione dei beni, e salvi i diritti dei terzi.
Il regime di comunione legale dei beni entra con efficacia ex nunc dal 16 gennaio 1978 investendo automaticamente anche gli acquisti di ciascun coniuge effettuati nel periodo transitorio, ma solo qualora al 15 gennaio 1978 detti beni appartengano al patrimonio di ciascun coniuge e nello stato giuridico in cui si trovavano.
La comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all’art. 228, primo comma, della legge 151/75, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati.

Vincenza De luca
2025-06-04 08:07:36
Numero di risposte: 6
La legge sulla comunione dei beni del 1975 non è menzionata nel testo.
Tuttavia, il Codice Civile all’art. 177, stabilisce quali sono i beni che costituiscono oggetto della comunione e quelli che invece, all’art. 179, vengono definiti beni personali e sono esclusi dalla comunione.
I beni che fanno parte della comunione tra i coniugi sono: gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante al matrimonio, escluso quelli relativi ai beni personali; i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge se allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Sono invece esclusi dalla comunione, perché considerati beni personali, quelli di proprietà del coniuge prima del matrimonio; quelli che il coniuge ha acquistato anche durante il matrimonio per successione o per donazione; quelli di uso personale o che sono da considerarsi necessari per l’esercizio di una professione.
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